Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1339 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1339 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 21676-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale agli atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 790/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO della LOMBARDIA, depositata il 14.3.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1114/2023, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, calcolata in misura proporzionale con aliquota del l’1 % ex art. 8, lett. c) Tariffa Parte I d.P.R. n. 131/1986, su una sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (sent. Trib. Milano n. 9564/2018).
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’articolo 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l’atto impugnato sebbene non risultassero «comprensibili le ragioni per cui la sentenza n. 9564/2018 del Tribunale di Milano … resa in esito ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, …(era)… stata considerata sentenza di mero accertamento e quindi assoggettata a tassazione con aliquota proporzionale del 1% senza possibilità di fruire dell’alternativa IVA/Registro».
1.2. Le censure sono infondate.
1.3. L a tassazione in esame è avvenuta all’esito della registrazione d ‘ufficio della sentenza ai sensi dell’art. 15 T.U.R. e l’art. 54, comma 5, ultima parte, del medesimo testo unico stabilisce che «n ell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare».
1.4. Si tratta di una norma specifica in punto di motivazione dell’avviso di liquidazione, che definisce il contenuto mimino essenziale dello stesso, caratterizzato dal fatto che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 51 e 52 TUR (in cui occorre indicare gli elementi in base ai quali è stato determinato la base), qui non vi è un valore dichiarato da rettificare, ma l’Ufficio determina direttamente la base imponibile su cui calcolare l’imposta.
1.5. La norma in detto contenuto minimo soddisfa i requisiti imposti dall’art. 7 della legge n. 212/2000, che richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche dell’avviso, nel caso di specie soddisfatti dalla previsione dell’art. 54 T.U.R . citato, vale a dire dall’indicazione degli estremi dell’atto da registrare della somma da pagare, a cui si aggiunta nella specie la base imponibile.
1.6. Questa Corte ha affermato che se le indicazioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 4, risultano riportate nell’atto, tanto basta ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, non essendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza o il suo contenuto essenziale ai fini del pagamento dell’imposta di registro, trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto i ricorrenti quali parti in causa, trattandosi di provvedimento quindi conosciuto dalle parti, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) (Cass. nn 239/2021, 24098/2014).
1.7. I principi enunciati dalla Corte sono all’evidenza applicabili al caso di specie proprio perché la sentenza del tribunale soggetta ad imposta di registro era atto conosciuto o conoscibile dalla ricorrente, in quanto parte del relativo giudizio.
1.8. Siffatta interpretazione è stata ritenuta in sintonia con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, seconda parte, (quale introdotto dal
D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondo il quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazione per l’imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale» (così Cass. n. 239/2021 cit.).
1.9. Si tratta, dunque, di obblighi (allegazione dell’atto di riferimento o riproduzione del suo contenuto essenziale) inerenti al corredo motivazionale dell’avviso, da considerarsi alternativi, paritari ed equipollenti, dovendosi intendersi per contenuto essen ziale l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di definire l’oggetto del contendere (cfr., tra le tante, Cass . n. 9344/2021, n. 21713/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
1.10. Deve, quindi, ribadirsi l’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerc a complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. nn. 2294/2024, 11283/2022, 30084/2021).
1.11 . Sul piano dei principi generali, poi, giova ricordare che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito
motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. nn. 22702/2023, 11449/2023, 11443/2023, 30887/2021, 23386/2021, 2555/2019, 26431/2017, 22841/2010, 21571/2004).
1.12. Alla luce di tali principi, sulla scorta di quanto riportato nella sentenza impugnata e nell’avviso di liquidazione allegato al ricorso, va allora riconosciuta la sufficienza della suindicata motivazione dell’avviso impugnato, nel senso della sua capacità di rappresentare le ragioni essenziali della pretesa, essendo stati indicati gli estremi (data e numero) della sentenza oggetto di registrazione, le norme applicate, la base imponibile e l’aliquota applicata, elementi, dunque, di immediata ed esatta percezione del criterio di determinazione dell’imposta dovuta.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 e 37 del d.p.r. n. 131/1986, nonché dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., nonché dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in generale in relazione per avere i Giudici d’appello «disapplicato i criteri ermeneutici preposti all’interpretazione degli atti da assoggettare a tassazione …(essendosi)… la Corte di Secondo Grado … limitata alla sola lettura di parte del dispositivo della sentenza tassata, senza averne una lettura sistematica e … (senza)… interroga(rsi)… sugli effetti giuridici della stessa.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 653, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 , per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso che, in caso di accoglimento parziale dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo, la relativa sentenza abbia natura di provvedimento di condanna.
2.3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 112, 100 e 324 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c. , per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «erroneamente affermato che le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo menzionato avrebbero dovuto impugnare in rito, dinnanzi al giudice civile, la sentenza tassata per ultrapetizione».
2.4. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
2.5. Il giudice del gravame ha rilevato che: – «la sentenza oggetto di tassazione è stata emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dal Banco BPM nei confronti della società contribuente in relazione ad un debito da finanziamenti non restituiti. Ottenuto il DI ed instaurato il giudizio di opposizione, nel corso della causa, è stata concessa la provvisoria esecutività sulla minor somma di € 34.869.519,48 in quanto era stato detratto l’importo di€ 47.018,42 corrispondente ad anatocismo dal 01.01.2014. La società debitrice ha pagato la somma in questione in corso di causa e, all’esito del giudizio, il Tribunale ha accertato e dichiarato che il credito ammontava ad € 34.869.519,48 , dando atto del fatto che il debitore aveva già pagato il dovuto»; – la sentenza civile era stata correttamente tassata in misura proporzionale (1% dell’imponibile), venendo in considerazione una pronuncia di accertamento che, diversamente da quanto previsto con riferimento a quelle di condanna, rimaneva al di fuori del campo di applicazione del principio di alternatività.
2.6. Il giudice del gravame, in effetti, nel rilevare che la pronuncia dispositiva del giudice civile recava un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, oltreché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha correttamente ricondotto detto accertamento alla previsione tariffaria che, come anticipato, forma oggetto di censura da parte della contribuente.
2.7. Questa Corte, – pur dopo la pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 177), – ha statuito che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota
dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass., nn. 3459/2021, 11036/2019).
2.8. In dette pronunce – cui va data continuità – la Corte ha, in particolare, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell’atto giudiziario, e, dunque, della rilevanza fiscale dell’atto in relazione agli effetti dallo stesso prodotti, richiamando le ragioni poste a fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale che è stata resa con riferimento a quell’ipotesi (l’opposizione allo stato passivo fallimentare) nella quale detta distinzione non è utilmente invocabile in quanto l’accertamento costituisce «presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all’esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in “moneta fallimentare”» (non essendo predicabile, dunque, esecuzione forzata).
2.9. Ciò equivale a dire che la cennata distinzione, rispondendo al criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20) in relazione ai loro effetti giuridici (cfr. Cass. nn. 12013/2020, 9501/2018, 15918/2011, 19247/2012, 23243/2006, 14649/2005), riprende il suo vigore al di fuori di detta specifica ipotesi, rispondendo la disposizione di cui alla nota II dell’art. 8 cit. – secondo il cui disposto «gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico» – ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l’interpretazione estensiva (cfr., ex plurimis , Cass. nn. 22502/2017, 14816/2011).
2.10. Inoltre, come già evidenziato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 3459/2021), per quanto il pagamento del debito in corso di causa comporti normalmente la pronunzia della revoca del decreto ingiuntivo e della cessazione della
materia del contendere sulla domanda originaria, non si può declassare, con un’operazione di pura e semplice ermeneutica, la dichiarazione di accertamento del credito (riportata nel dispositivo della sentenza impugnata), ancorché adottata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiunto in carenza di una specifica ed autonoma domanda ( ultra petitum ), ad una statuizione di carattere meramente processuale, anche in considerazione dell’eterogeneità funzionale RAGIONE_SOCIALE tipologie provvedimentali, per cui era onere RAGIONE_SOCIALE parti impugnare in parte qua la sentenza per ottenere la riforma della pronuncia erroneamente adottata nel merito.
2.11. Né si profila un ‘ irragionevole disparità di trattamento tra le distinte fattispecie di cui all’art. 8, lett. b e lett. c, della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (pronunzie di condanna e pronunzie di accertamento) ai fini della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., pure prospettata da parte della ricorrente.
2.12. Difatti, secondo l’apprezzamento già manifestato dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (sempre con riguardo all’opposizione allo stato passivo del fallimento, ma con argomentazione perfettamente attagliantesi alla vicenda in esame), «il fatto che l’accertamento del diritto di credito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributario agevolato» ed «è evidente, infatti, la diversità degli effetti che derivano dai due tipi di pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, perché solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata, rientrando così nell’ambito di applicazione dell’I.V.A. qualora dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta» (sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio 2017).
In conclusione il ricorso va integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2026 .
Il Presidente NOME COGNOME