Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20851 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: NOME COGNOME
– SEZIONE TRIBUTARIA –
Data pubblicazione: 23/07/2025
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/05/2025
IMPOSTA REGISTRO SENTENZA EX ART. 2932
C.C. – TRASFERIMENTO SUBORDINATO AL PAGAMENTO MAI ESEGUITO – ACQUIRENTE SOCIETÀ CANCELLATA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26986/2022 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in qualità di incorporante del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
Numero sezionale 3373/2025
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– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
Data pubblicazione 23/07/2025
per la cassazione della sentenza n. 1614/16/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 6 aprile 2022, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione in atti con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva alla contribuente sopra indicata il versamento dell’imposta di registro in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6470/2015, la quale aveva disposto il trasferimento di un bene immobile a favore della società RAGIONE_SOCIALE (promissaria acquirente ed attrice del giudizio di cui sopra), subordinatamente al pagamento del prezzo.
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (incorporante il Consorzio RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che era stato nominato procuratore speciale dell’INPS per l’attività di dismissione degli immobili di proprietà dell’Istituto) contro la sentenza n. 3305/26/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo quanto segue:
la società doveva considerarsi legittimata passivamente in relazione al pagamento dell’imposta, benché non fosse proprietaria del bene oggetto del trasferimento, in quanto era stata nominata procuratrice speciale per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare dell’Inps ed in tale veste aveva partecipato al giudizio che si era concluso con la sentenza di cui all’articolo 2932 c.c., per cui ai fini dell’imposta di registro
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la sua legittimazione si giustificava in base al principio di solidarietà passiva; Data pubblicazione 23/07/2025
la sentenza tassata aveva disposto il trasferimento del bene a favore della predetta società RAGIONE_SOCIALE, promittente acquirente che aveva instaurato il giudizio, subordinatamente al pagamento del prezzo, adempimento questo mai eseguito e che poteva ritenersi non più eseguibile, essendo la società cessata e cancellatasi dal registro delle imprese;
non era fondata la difesa dell’Ufficio, volta a richiamare l’operatività del meccanismo previsto dall’articolo 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, non potendosi confondere il pagamento del prezzo del trasferimento immobiliare disposto con l’articolo 2932 c.c. con una condizione meramente potestativa, la quale invece rappresenta la mera volontà di una parte, del tutto aliena dall’economia negoziale e funzione del negozio cui accede. A ragionare diversamente dovrebbe reputarsi nulla, ai sensi dell’art. 1355 c.c., la sentenza che aveva sottoposto a condizione meramente potestativa il trasferimento del diritto reale.
Con ricorso notificato in data 5 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di unico motivo di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 14 dicembre 2022, articolando ricorso incidentale sulla base di due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione l’Agenzia ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 e 1355 e 2495 c.c.,
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sostenendo che la suddetta condizione fosse da considerarsi sicuramente meramente potestativa, in quanto sottoposta alla mera volontà del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Data pubblicazione 23/07/2025
Non rilevava – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale – la previsione dell’articolo 1355 c.c., che sancisce la nullità degli atti assoggettati alla condizione meramente potestativa, in quanto tale nullità opera sul piano sostanziale e non su quello processuale e tantomeno sul piano fiscale, la cui disciplina è dettata dall’articolo 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
Infine, la ricorrente ha ritenuto che non avesse alcun pregio, a mente dell’art. 2495 c.c., la circostanza che la società era stata cancellata dal registro delle imprese, giacchè, in base a detta disposizione, i soci succedevano all’adempimento fiscale, come pure stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
Dal suo canto, la società ha interposto impugnazione incidentale, lamentando:
2.1. la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3. c.p.c., dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986 e 53 Cost., ponendo in rilievo che la qualità di procuratore speciale del Consorzio (poi incorporato nella società istante) aveva comportato che esso si era costituito nel giudizio in nome e per conto dell’Inps, cui era riferito la titolarità del rapporto ed al quale, pertanto, competeva la soggettività passiva d’imposta.
In tale direzione, la difesa della società ha rappresentato che la nozione di parte in causa di cui all’art. 57 del citato decreto deve essere riferita al soggetto titolare del diritto dedotto in giudizio, destinatario cioè degli effetti della sentenza, con la conseguenza che il mandatario con rappresentanza (come la
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società controricorrente) non può rientrare nel novero di tali soggetti, come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e come deve correttamente intendersi, in quanto una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio di capacità contributiva.
2.2. con la seconda doglianza la contribuente ha lamentato, con riferimento al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la vi olazione dell’art. 57 d.lgs. n. 545/1992, segnalando che l’ufficio aveva sollevato per la prima volta nel giudizio d’appello la questione della natura della condizione contenuta nella sentenza impugnata, così introducendo una nuova eccezione preclusa dalla predetta disposizione processuale.
Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare, in primo luogo, il ricorso incidentale, che risulta infondato per le ragioni che seguono.
3.1. La società va, difatti, considerata soggetto passivo dell’imposta di registro in esame alla luce del disposto dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, che indica tra i soggetti solidalmente responsabili del predetto carico fiscale le «parti in causa».
Tale testuale, puntuale, espressione accredita l’ordine di idee secondo il quale, in relazione ad un atto giudiziario, il legislatore abbia individuato nella circostanza della partecipazione al giudizio il presupposto dell’imposta dell’atto, senza necessità di indagini sulla titolarità sostanziale del rapporto, che è vicenda che attiene alla relazione interna tra il rappresentato ed il rappresentante e di cui il fisco mostra di disinteressarsi, quanto meno nell’ipotesi di tassazione dell’atto giudiziario.
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3.2. Indici rivelatori di tale assetto si ravvisano nella considerazione che tra i soggetti solidalmente responsabili il legislatore ha individuato anche le «parti contraenti». Numero di raccolta generale 20851/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
La giurisprudenza di questa Corte (contro la prevalente dottrina che ha inteso tale locuzione essere riferita ai soggetti titolari della posizione sostanziale) ha, da tempo, precisato che in tale novero va incluso il rappresentante volontario del soggetto a cui si riferiscono gli effetti del rapporto, restando in tal caso distinguibile una parte in senso formale, costituita da chi manifesta la volontà negoziale, da una parte in senso sostanziale, destinataria in via immediata e diretta del rapporto giuridico creato con quella dichiarazione (cfr. Cass. n. 3824/1984 e Cass. n. 6319/2008, che richiama anche Cass. n. 4524/1982 e Cass. 2449/1982; cui adde Cass. n. 12287/2009).
Del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 novembre 1982 n. 178, ebbe a giudicare conforme ai principi costituzionali (in particolare a quelli tutelati dall’art. 53 Cost.) l’inclusione del rappresentante volontario tra i soggetti destinatari (quindi obbligati al pagamento) dell’imposta di registro, osservando essere interesse della pubblica finanza che il debito tributario sia accollato a chi, partecipando all’attività negoziale, sia facilmente identificabile e raggiungibile, sottolineando che « colui che volontariamente interviene nell’atto cui la imposta si riferisce partecipa all’attività negoziale”, con ciò esplicitamente confermando la legittimità (anche costituzionale) della lettura della norma data da questa Corte» (così Cass. n. 6319/2008 cit.).
Ed il Giudice delle leggi ha ulteriormente chiarito che « l’art. 53 della Costituzione incide sul complesso del sistema
fiscale, e non su ciascuno dei tributi” (sentenza n. 30 del 1964); e che, comunque, in materia di imposte indirette, il collegamento con la capacità contributiva “non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto come indice di capacità contributiva” (sentenza n. 120 del 1972)» (così Cort. Cost. n. 178/1982 cit.). Numero sezionale 3373/2025 Numero di raccolta generale 20851/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
3.3. Tali risalenti e non superati principi vanno – a maggior ragione -applicati nella fattispecie in rassegna nella quale come anticipato -la norma considera il dato formale della partecipazione al giudizio e la ricorrente incidentale è stata parte dell’atto tassato, come tale facilmente identificabile e raggiungibile dal fisco e da reputare, quindi, soggetto passivo dell’imposta in esame.
3.4. Palesemente infondata è anche la seconda ragione.
A tacer d’altro, è sufficiente, infatti, osservare che l’operatività della regola giuridica di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, che ha giustificato la tassazione (come tale in termini già implicitamente inclusi nella pretesa fiscale) costituisce, in ogni caso, una mera difesa e non un eccezione in senso stretto, siccome volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso, senza introdurre nuovi elementi d’indagine e senza comportare un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del thema decidendum , né risultando legata all’esercizio di un diritto potestativo rimesso all’esercizio discrezionale della volontà dell’ente impositore (cfr. su tali generali principi, tra le tante, Cass. 11284/2023; Cass. n. 24646/2024; Casas. n. 1469/2025).
3.5. Per tali complessive ragioni il ricorso incidentale va rigettato. Numero sezionale 3373/2025 Numero di raccolta generale 20851/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Va ora esaminato il ricorso principale che risulta, invece, meritevole di accoglimento.
4.1. É pacifica la circostanza fattuale secondo cui la sentenza tassata ha subordinato il trasferimento del bene, disposto a favore del soggetto che aveva promosso il giudizio, ai sensi dell’art. 2932 c.c., al pagamento del prezzo, evento questo mai avvenuto.
4.2. Ricorre, allora, il consolidato orientamento di questa Corte che si ricapitola nei termini che seguono.
L’art. 27 d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che «non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore».
4.2.1. L’orientamento consolidato di questa Corte in tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile è nel senso che «In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (così, tra le tante, Cass. n. 17359/2023, che richiama Cass. n. 18006/2016; Cass. n. 14470/2018; Cass. n. 27902/2018; Cass. n. 11411/2019; Cass. n. 17035/2020; Cass. n.
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4737/2021; Cass. n. 30957/2021; Sez. n. 13260/2022; Cass. n. 13705/2022). Numero di raccolta generale 20851/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
4.2.2. Già da tempo, del resto, questa Corte aveva chiarito che «laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno a effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile a una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 (v. Cass. n. 4627-03; n. 1178008; n. 6116-11)» (così Cass. n. 8544/2014).
4.2.3. Detta ultima pronuncia ha ulteriormente chiarito che:
-« la distinzione tra la condizione potestativa e la condizione meramente potestativa è da Cass. n. 9097-12 incentrata sull’indifferenza o meno per il soggetto tra il compiere o il non compiere l’atto, ovvero sulla serietà dei motivi che possono giustificare la scelta della parte contraente»;
«Tale criterio distintivo, per quanto ritraibile da un certo indirizzo giurisprudenziale (v. al riguardo Cass. n. 11774-07), non coglie tuttavia la specificità dell’elemento differenziale civilistico, il quale, come esattamente è stato affermato dalla più accorta e autorevole dottrina, si colloca sul piano degli interessi coinvolti»;
«La condizione è in questo senso meramente potestativa quando la valutazione si svolge sul piano degli stessi interessi che attengono alla causa del contratto; mentre è potestativa
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semplice quando la valutazione discrezionale della parte si svolge su un piano di interessi esterni (meritevole di tutela) a quello proprio del regolamento negoziale»; Numero di raccolta generale 20851/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
«Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l’evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto»;
«In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l’interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull’efficacia o sulla inefficacia del contratto in sè»;
-«Quando è l’efficacia del contratto in sè a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa. Cosicché la serietà o meno dei motivi retrostanti (valorizzata dalla ripetuta Cass. 9097-12 e anche da Cass. n. 18180-13) a nulla rileva in una chiava propriamente distintiva» (così Cass. n. 8544/2014, cit.).
4.2.4. Non rileva, quindi, ai fini della liquidazione che occupa, che il pagamento non sia avvenuto e che non potrà avvenire ad opera della società cancellata, sol considerando che la tassazione in esame è un’imposta d’atto, che ha riguardato l’atto giudiziario nel suo contenuto intrinseco e negli effetti giuridici prodotti e che solo in relazione a tali elementi va interpretato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, il che spiega l’irrilevanza, a fini che occupano, dell’inadempimento successivo dell’obbligazione di corrispondere il prezzo.
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Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso principale va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata. Numero di raccolta generale 20851/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Non essendo necessari accertamenti, in punto di fatto, la causa va anche decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate in ragione del progressivo e definitivo consolidarsi del predetto orientamento di legittimità nel corso del presente grado di giudizio.
Quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente incidentale di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 2.400,00 € per competenze ed al versamento delle somme prenotate a debito.
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente incidentale di una somma ulteriore pari a quella
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eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione di detto ricorso. Data pubblicazione 23/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME