Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25645/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOMEcontroricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 2767/15/17 depositata il 27 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella udienza del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2013/001/SC/00000466/0/004, notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente), nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME per il pagamento in solido dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli (n. 466 del 2013).
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se possa essere oggetto dell’imposta di registro una sentenza di condanna già riformata in grado di appello al momento dell’emissione dell’avviso di liquidazione , in applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 .
La CTP ha accolto parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi ultimi d’ora in poi controricorrenti), in qualità di eredi di NOME COGNOME.
La CTR ha accolto l’appello proposto dagli odierni controricorrenti sulla base delle seguenti ragioni:
-risulta provato che alla data di emissione dell’avviso di liquid azione dell’imposta di registro (emesso il 16.6.2015 e notificato il 3.7.2015) la Corte d’appello di Napoli avesse già emesso una sentenza con cui sovvertiva la pronuncia di primo grado sfavorevole al contribuente;
-non risulta documentata l’impugnazione in Cassazione di tale pronuncia;
-deve di conseguenza essere escluso l’interesse ad agire da parte dell’Amministrazione finanziaria all’atto di emissione dell’avviso di liquidazione, non sussistendo più il titolo si cui fondava la pretesa del tributo;
-è illogico pretendere un pagamento di un’imposta cui dovrebbe seguire il rimborso.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre i controricorrenti si sono costituiti con controricorso e hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c. Sostiene che l’obbligo di versare l’imposta di registro, previsto dall’art. 37 del d.P.R. ora citato, riguardi ogni atto giudiziario e che la liquidazione è fatta salvo conguaglio. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha onerato l’Ufficio della prova del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e ha ritenuto esistente il giudicato senza dare atto anche dell’esistenza di una sentenza munita dell’attestazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.
Deve essere preliminarmente essere disattesa la censura sollevata nel controricorso riguardante la novità delle difese spiegate in questa sede dalla ricorrente, rispetto alle tesi svolte nei precedenti gradi di giudizio. Il Collegio ribadisce in proposito che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità ( ex multis Cass. Sez. 3, n. 15196/2018, Rv. 649304 -01, Sez. 3, n. 27568/2017, Rv. 646645 -01, Sez. 2, n. 8206/2016, Rv. 639513 – 01). La censura in esame è infondata, in quanto, in virtù del principio di diritto ora richiamato, risulta del tutto generica non indicando in cosa è essenzialmente consistita la nuova difesa, né gli accertamenti di fatto che tali questioni nuove dovrebbero implicare.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
S i ricorda che, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986: «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti
all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha eseguito la registrazione».
3.1. I controricorrenti hanno, nella specie, documentato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il giudicato sulla sentenza di secondo grado ( Corte d’Appello di Napoli il 30 maggio 201 5) che ha riformato la pronuncia su cui di fondava l’atto impositivo oggi impugnato.
La RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, rigettato il ricorso per cassazione, proposto per la
riforma di tale pronuncia (Cass., Sez. 1, n. 31936 del 2019).
Da quanto esposto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese del l’intero giudizio vengono compensate, tenuto conto che il giudicato è intervenuto dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma 29 novembre 2024.