Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16508/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 4721/2017 depositata il 01/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE, cessionaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso con il quale l’Ufficio liquidava sia l’imposta di registro, nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% sull’intero importo RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, sia l’imposta allo 0,50% sugli importi RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni enunciate nella sentenza del Tribunale di Catania n. 3646 del 2012.
La vicenda aveva origine dal rapporto contrattuale tra l’allora RAGIONE_SOCIALE di Roma e le società appartenenti al gruppo NOME; con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE del 21 ottobre 1996 la Società RAGIONE_SOCIALE appartenente al predetto gruppo veniva posta in amministrazione straordinaria.
Con separati ricorsi in opposizione allo stato passivo di detta società, le banche creditrici chiedevano il riconoscimento del privilegio ipotecario o pignoratizio che assisteva i loro crediti già ammessi al passivo RAGIONE_SOCIALEa società in amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Catania, con la sentenza citata, disposta la riunione dei ricorsi presentati dal ceto bancario, respingeva l’opposizione allo stato passivo proposto dalla banca di Roma, oggi RAGIONE_SOCIALEa, relativa al RAGIONE_SOCIALE richiesto; con la medesima sentenza accoglieva parzialmente le opposizioni proposte dalle altre banche in quanto tutte le fideiussioni rilasciate dalla società RAGIONE_SOCIALE escludevano il beneficium excussionis.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. L’appello interposto dall’amministrazione finanziaria, veniva respinto dall’adita Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 264 del 2017.
In particolare, per quel che ancora interessa, il collegio d’appello così statuiva .
Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’amministrazione finanziaria proponendo due motivi, cui replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso al ricorso incidentale.
L’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis- 1 c.p.c., in data 24 novembre 2024.
Il AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e per il rigetto di quello incidentale.
MOTIVI DI DIRITTO
Alla prima censura del ricorso principale, proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 e 57 del d.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 1, lettere C) ed E) RAGIONE_SOCIALEa tariffa parte prima allegata al menzionato decreto. Si afferma che la sentenza del tribunale di Catania che ha respinto l’ammissione al passivo fallimentare del RAGIONE_SOCIALE vantato dalla banca di Roma deve essere assoggettata all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘1 per cento. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, la Corte distrettuale si è limitata ad affermare che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione allo stato passivo esclude la tassazione, mentre la RAGIONE_SOCIALE normativa e contenzioso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con risoluzione n. 168 del 2008, ha ribadito che .
Secondo l’amministrazione, l’opposizione allo stato passivo è una fase giurisdizionale di cognizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 98 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia dei crediti, che si inserisce nella procedura concorsuale di verifica dei crediti. Si afferma che, poiché il decreto di approvazione allo stato passivo non è stato sottoposto
a registrazione in quanto non trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, la sentenza che conclude l’opposizione allo stato passivo – sempre che questa volesse essere l’argomentazione posta base del motivo in disamina – deve essere sottoposta all’imposta proporzionale.
Il secondo motivo proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 primo comma, n. 3, c.p.c. – deduce .
Afferma l’ufficio che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare su un motivo di appello non meglio individuato.
Sì assume che l’art. 15 del d.P.R. n. 601/73 dispone l’esenzione dall’imposta di registro e quelle ipotecarie e catastali per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e per tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime; tuttavia, in deroga a tale disposizione, il secondo comma RAGIONE_SOCIALEa norma citata dispone che gli atti giudiziari relativi alle stesse operazioni sono soggette alle suddette imposte secondo il regime ordinario. Si aggiunge che l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa parte prima allegata al TUR include gli atti con cui sono costituite a favore di terzi garanzie reali o personali tra quelli soggetti al tributo in termine fisso, prevedendo altresì l’assoggettamento degli stessi all’imposizione in misura proporzionale dallo 0,50%.
Si conclude che la fideiussione enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dal RAGIONE_SOCIALEre a tutela del proprio diritto di RAGIONE_SOCIALE debba essere tassata limitatamente alla parte RAGIONE_SOCIALEa stessa che non avendo trovato esecuzione è ancora espressiva di attuale capacità attributiva.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso incidentale condizionato denunciando la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione a gli artt. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992; per avere la Commissione regionale siciliana implicitamente ritenuto ammissibile il primo motivo di appello proposto dall’ufficio, sebbene la censura formulata risultasse priva di attinenza con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e non integrasse il requisito di specificità dei motivi di impugnazione prevista a pena di inammissibilità dall’art. 53 rubricato. In particolare, i primi giudici hanno annullato l’avviso di liquidazione, affermando che sono obbligati esclusivamente i soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale del procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 RAGIONE_SOCIALEa legge di registro, aggiungendo che al punto 2 RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione, tra i crediti ammessi allo stato passivo non era indicato alcun RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente né di RAGIONE_SOCIALE e neppure RAGIONE_SOCIALEa banca di Roma.
Dunque, i giudici di prime cure hanno fondato la loro decisione sulla non configurabilità di una responsabilità solidale a carico RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE. Ciò nonostante, con il primo motivo di appello, l’ufficio, ritenendo non condivisibile la statuizione che escludeva la solidarietà passiva RAGIONE_SOCIALE‘istituto di RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ha insistito nel ritenere assoggettata l’RAGIONE_SOCIALE ad imposta di registro con aliquota proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘uno per cento, ancorché il Tribunale di Catania avesse respinto l’opposizione allo stato passivo presentato dalla menzionata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società in amministrazione straordinaria; pertanto il primo motivo di appello proposto dall’ufficio sarebbe inammissibile in quanto non coerente con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
Si argomenta che l’onere di specificità dei motivi di impugnazione può ritenersi integrato in misura sufficiente solo quando alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata siano contrapposte quelle RAGIONE_SOCIALE‘appellante, in questo caso del tutto mancanti.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, l’istituto di RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 100 c.p.c. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte distrettuale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del primo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio per carenza di interesse ad impugnare, ritenendo che il suo eventuale accoglimento non avrebbe potuto comportare la conferma RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva avanzata dall’ufficio con l’avviso di liquidazione emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Si sostiene che l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi pratici.
In altri termini, l’amministrazione nell’insistere nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro in misura proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘uno per cento non avrebbe potuto ottenere alcun risultato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poiché nell’avviso di liquidazione impugnato lo stesso ufficio non ha individuato alcun RAGIONE_SOCIALE di cui sarebbe stata titolare la predetta RAGIONE_SOCIALE e prima ancora la banca di Roma, avendo agito nei confronti di quest’ultima a titolo di responsabilità solidale in relazione all’ammissione al passivo di SRAGIONE_SOCIALE di crediti vantati da altre banche (di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e dunque se il RAGIONE_SOCIALE facente capo a detto istituto era pari a zero, alcuna imposta poteva ad esso essere richiesto.
Con il terzo mezzo del ricorso incidentale – proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992 – si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del su menzionato d.lgs.. Si afferma che la sentenza impugnata sia nulla in quanto ha implicitamente ritenuto ammissibile il secondo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, sebbene la censura formulata risultasse priva di attinenza rispetto al decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado impugnata, non integrando il requisito di specificità dei motivi di impugnazione prevista a pena di inammissibilità dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, reiterando le argomentazioni svolte nel primo motivo del controricorso incidentale, ma con riferimento alla enunciazione RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni.
Si obietta che con la seconda censura d’appello, l’Agenzia ha insistito nel non ritenere esenti da imposta di registro le fideiussioni enunciate nella sentenza catanese sottoposta a registrazione, ancorchè non avesse formulato alcuna critica attinente al decisum sulla inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALEa solidarietà ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.P.R. n. 131/1986.
Il quarto strumento di ricorso denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del secondo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio per carenza di interesse ad impugnare, atteso che, ove fosse risultato astrattamente fondato, il suo eventuale accoglimento non avrebbe potuto comportare la conferma RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva avanzata dall’ufficio con l’avviso di liquidazione. Si argomenta che, anche a voler ritenere che le fideiussioni non fossero esenti dall’imposta di registro ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 menzionato, detta imposta avrebbe dovuto gravare unicamente sulle banche a favore RAGIONE_SOCIALEe quali sono state rilasciate e che risultano essere parti del relativo rapporto, mentre nessuna imposta risulta comunque dovuta dalla società RAGIONE_SOCIALE, per stessa ammissione
RAGIONE_SOCIALE‘ufficio. Nella sentenza del tribunale di Catania non risulta enunciata alcuna fideiussione rilasciata in favore RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
L’ultimo motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame RAGIONE_SOCIALE‘ufficio per violazione del divieto RAGIONE_SOCIALEo ius novorum in grado d’appello. Difatti con l’avviso di liquidazione impugnato, l’ufficio ha tassato la dichiarazione di inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca concessa con un atto notaio Scaldaferri e l’ammissione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei crediti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con l’aliquota proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro nonchè le enunciazioni di fideiussioni per complessivi euro 300.157.881,63 in favore RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Si precisa che, come risulta dalle precedenti annotazioni, l’ufficio non ha liquidato alcuna imposta di registro a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non avendo rilevato l’esistenza di alcuna statuizione con cui il tribunale di Catania abbia ammesso al passivo RAGIONE_SOCIALEa società in amministrazione crediti di cui sarebbe stata titolare la banca RAGIONE_SOCIALE.
Ciò nonostante, l’ufficio anziché domandare alla banca il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sola imposta fissa di registro ha richiesto il pagamento di un importo di euro 4.796.144,00 che corrisponde alla somma RAGIONE_SOCIALE‘imposta RAGIONE_SOCIALE‘1% dovuta per l’ammissione al passivo di RAGIONE_SOCIALE di tutti i crediti vantati dalle altre banche e RAGIONE_SOCIALE‘imposta RAGIONE_SOCIALEo 0,50% dovuta in relazione all’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza registrata di tutte le fideiussioni rilasciate a favore RAGIONE_SOCIALEe altre banche.
8.Il primo motivo di ricorso principale non merita accoglimento, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
8.1. L’amministrazione, ponendo l’attenzione sul segmento del rapporto inerente esclusivamente la società RAGIONE_SOCIALE, ha incentrato la censura in disamina sulla natura del provvedimento giudiziario che ha respinto la pretesa RAGIONE_SOCIALEria di RAGIONE_SOCIALE, attribuendogli la natura di accertamento (seppur negativo) di un diritto patrimoniale, annoverabile nella categoria di atti di cui al la lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
8.2. La tesi RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio secondo la quale anche il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al passivo è attratto nell’alveo dei provvedimenti di accertamento di un diritto patrimoniale non è condivisibile.
8.3. Si osserva, preliminarmente, che l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta ad imposta di registro ” gli atti RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”. Per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre far riferimento agli effetti che esso in concreto determina: l’art. 43, co. 4, T.U.R. -attraverso un rinvio per relationem -rende infatti applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo RAGIONE_SOCIALEa base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici (cfr. Cass. n. 12013 del 19/06/2020; n. 15918 del 20/07/2011; n. 9456 del 12/06/2003; n. 4057 del 09/05/1997).
8.4.L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Tariffa, parte prima, allegata al citato decreto precisa che tra tali atti sono compresi anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» e assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti» (lett. a), gli atti recanti
condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (lett. b), e gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c), mentre la successiva lettera d) -che ha una ‘portata residuale’ rispetto alle lett. a), b) e c), disp. ult. cit., poichè tale norma è applicabile ad un limitato numero di atti processuali, a causa RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’obbligo di registrazione previsto nell’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Tabella prevede che siano tassati in misura fissa tutti gli atti ‘non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale’, mentre la lett.e) tassa in misura fissa i provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».
8.4. L’interpretazione che l’amministrazione propone con riferimento agli atti di accertamento patrimoniale non è coerente con la lettera e la ratio RAGIONE_SOCIALEa lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 tariffa I allagata al d.P.R. n. 131/1986, in cui sono indicate alcune categorie di atti che -in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro particolare natura -non vengono tassati mediante applicazione di un’aliquota proporzionale, scontando, invece, l’imposta nella misura fissa.
8.5. Si tratta di atti giudiziari che non danno luogo ad effetti di carattere traslativo ovvero non contengono né condanne al pagamento di somme di denaro nè accertamenti di diritti o prestazioni a contenuto patrimoniale.
8.6 . Ragionando nel senso proposto dall’amministrazione, vale a dire contemplando tra i provvedimenti recanti accertamento di contenuto patrimoniale anche gli accertamenti negativi di diritti di RAGIONE_SOCIALE, si attribuirebbe alla previsione di cui alla lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 cit. un significato avulso dalla ratio legislativa che assoggetta a tassazione esclusivamente gli atti RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che ‘ riconoscono’ diritti di contenuto patrimoniale in favore di una RAGIONE_SOCIALEe parti, assimilando, con un’operazione
di pura e semplice ermeneutica, la dichiarazione di accertamento negativo del RAGIONE_SOCIALE ad una statuizione positiva di carattere patrimoniale, nonostante l’eterogeneità funzionale RAGIONE_SOCIALEe tipologie provvedimentali.
8.7 .Con riferimento alla previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si è precisato che l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale va riferito a quei provvedimenti che siano privi di un contenuto traslativo o ablatorio ma che manifestino e accertino una «esistenza di ricchezza» (Cass., 26 giugno 2009, n. 15159; Cass., 21 marzo 2008, n. 7772; Cass. 29/12/2010, n. 26243).
8.8. Nella categoria sono pertanto state ricomprese, tra le altre, la sentenza civile dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità di atti espropriativi e ricognitiva RAGIONE_SOCIALEa proprietà dei beni in favore del ricorrente, avente natura dichiarativa o di mero accertamento del diritto di proprietà (Cass. n. 545 del 2001); ovvero la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammetta al passivo del fallimento un RAGIONE_SOCIALE in precedenza escluso (Cass. n. 1849 del 2000). In tale direzione, si è anche affermato che la sentenza che accerta l’esistenza o l’ammontare del RAGIONE_SOCIALE pignorato, definendo il giudizio di cognizione instaurato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 548 cod. proc. civ., in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, è compresa fra gli atti RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale», di cui all’art. 8, comma 1, lett c) RAGIONE_SOCIALEa tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, assoggettati all’imposta di registro nella misura proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘1%, e non all’imposta nella misura fissa, riferendosi la norma non soltanto all’accertamento costitutivo, ma anche a quei provvedimenti privi di contenuto traslativo o ablatorio, che si risolvono in un accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di ricchezza (in termini: Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2009, n. 15159; Cass. 11/02/2021, n. 3459, in motiv.).
8.9. Ma non anche, come è evidente, la sentenza che si sia limitata ad accertare l’autenticità RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni apposte su una scrittura privata ricadente, invece, negli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” RAGIONE_SOCIALEa successiva lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa tariffa (Cass. n. 7852 del 1994). Né la sentenza che ‘ in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione allo stato passivo ‘ non ne accerta l’esistenza, ma si limita a riconoscere la natura privilegiata di un RAGIONE_SOCIALE fatto valere nella procedura fallimentare, ed ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, che è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , tariffa -parte prima allegata, art. 8, comma 1, lett. d)’ in quanto tale sentenza incide esclusivamente sul profilo qualitativo del RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’ammontare ed il titolo, che rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ imposta in esame, risultano già determinati per effetto del decreto di ammissione (Cass., Sez. 5, n. 32604 del 24/10/2019; n. 14146 del 5/06/2013 e n. 21310 del 18/09/2013).
9.Nel caso in esame, la pronuncia del Tribunale di Catania rientra a pieno titolo nell’alveo degli atti giudiziari che non contengono un accertamento di contenuto patrimoniale in favore di una parte e dunque non esprimono l’esistenza di una ricchezza, avendo, al contrario, negato l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE; potendosi configurare come fattispecie di cui alla lett. c) del menzionato art. 8, soltanto ‘quei provvedimenti’ che manifestano o accertano l’esistenza di ricchezza (Cass. 26 giugno 2009, n. 15159; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26243; Cass. 21 marzo 2008, n. 7772; Cass., Sez. 5″, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5°, 24 gennaio 2018, n.1710; Cass. 19.06.2020, n. 12009; Cass. 18.02021, n.n. 4328 e 4329; Cass.10.06.2021, n. 16232; Cass.29.07.2021, n. 21700; Cass. 24 maggio 2024, n. 14543).
9.1. Tale conclusione è coerente con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost..
9.2. La natura di imposta d’atto RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020 – concernente la legittimità costituzionale degli interventi apportati all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 dall’art. 1, comma 87, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018, n. 145 – nella parte in cui dispone che l’imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE‘atto presentato, comporta che nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti RAGIONE_SOCIALEa stessa che occorre fare riferimento, tenuto conto del principio di capacità contributiva, dal momento che i presupposti impostivi vanno individuati nei soli effetti giuridici desumibili dal provvedimento giudiziale (Cass., Sez. 5, n. 12013 del 2020; n. 19247 del 2012; n. 23243 del 2006).
10. La seconda ragione di contestazione non ha pregio.
10.1. Va premesso che non sussiste dubbio alcuno che, in via gAVV_NOTAIO, la fideiussione debba sottostare, anche se enunciata in sentenza, all’imposta di registro proporzionale. L’art.6, Tariffa Parte Prima del TUR include le garanzie reali e personali fra quelle soggette a tributo a termine fisso, con aliquota pari al 0,50%. L’art. 43 TUR prevede che la base imponibile sia pari alla somma garantita. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 TUR, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, lo stesso articolo 22 chiarisce che la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘imposta debba essere determinata considerando la parte RAGIONE_SOCIALE‘atto enunciato «non ancora eseguita». Su tali presupposti normativi questa Corte ha, quindi, stabilito che è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza di Tribunale, dal momento che la natura accessoria del contratto di
fideiussione in campo civilistico (art. 1939 cod. civ.) non può essere riprodotta nel diverso ambito tributario; men che meno in quello RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, come detto improntata all’autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione (Cass. nn. 17899/05; 2230/15; 17237/13).
10.2. Purtuttavia, una diversa conclusione si impone nella peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame, caratterizzata dall’essere le fideiussioni correlate, secondo quanto asserisce la medesima ricorrente, ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine ammesse al regime sostitutivo.
10.3.L’art.15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 dispone che per queste operazioni e per: ‘ tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di RAGIONE_SOCIALE stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di RAGIONE_SOCIALE e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a diposizioni legislative, statutarie o amministrative, il RAGIONE_SOCIALE a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative ‘.
10.4. Occorre, quindi, considerare che questa Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘ art. 15, secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973, del regime agevolativo previsto per le operazioni di RAGIONE_SOCIALE anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni di RAGIONE_SOCIALE in questione, per il fatto di venir enunciate in quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette
anche ad imposta di registro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art.22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
10.5.In particolare, è stato rilevato che: a) il d.P.R. n. 601 del 1973, art 15, prevede non già un’esenzione fiscale ma un’agevolazione, realizzata con il metodo RAGIONE_SOCIALEa imposizione sostitutiva, in quanto a norma del successivo art. 17 “gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, sono tenuti a corrispondere, in luogo RAGIONE_SOCIALEe imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e RAGIONE_SOCIALEe tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva”; b) l’art. 17 secondo comma, in esame, nel fare “salvo quanto stabilito dall’art. 15, secondo comma per gli atti giudiziari e le cambiali”, si limita a sottrarre al regime RAGIONE_SOCIALE‘imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine, i primi restando assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva; c) l’ art.22 d.P.R. n. 131 del 1986 che disciplina la imposizione degli atti “enunciati” e non registrati, non riguarda l’ enunciazione di atti esenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto di imposta; d) diversamente opinando, “gli atti favoriti dall’erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti’.
10.6. Il regime derogatorio previsto dall’ art. 15, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è diretto ad escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione stabilita dal comma 1 esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o di garanzia esenti. Tale previsione non comporta l’assoggettamento ad imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di
essere enunciati in atti giudiziari (Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2021, n. 8341; Cass. 14 marzo 2024, n. 6893).
10.7. In definitiva, il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto dà diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni fiscali e ricondotto a quello RAGIONE_SOCIALEe sanzioni (Cass. nn. 4586/02; 3428/04; 22829/13; 17938/19; 8341/21; 35442 e 35443/21; 37386/21; Cass. 31 marzo 2022, n. 10490; Cass. 14 marzo 2024, n. 6893; Cass. 20 settembre 2024, n. 25338; Cass. 22 febbraio 2023, n. 5551; Cass. 14 marzo 2024, n.6893; Cass. 20 settembre 2024, n. 25338).
11.Segue il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
11.1. Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura GAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato proposto dall’istituto di RAGIONE_SOCIALE.
Condanna l’amministrazione ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in euro 16.000,00 per compensi, 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come legge.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione del 26 novembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME