Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27063 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2877/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di GENOVA n. 852/2018 depositata il 26/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia n. 197/2016 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’ RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto il pagamento dell’imposta di registro per atto giudiziario per complessivi euro 33.538,00, sulla base della sentenza n. 1058/2014 emessa dal Tribunale civile di La Spezia.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente ha depositato altresì memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la falsa applicazione dell’art. 57 d.P.R. 131/1986 e artt. 102, 103, 116 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tra i soggetti tenuti all’adempimento anche la ricorrente, non distinguendo tra litisconsorti facoltativi e necessari, ed avrebbe errato altresì nella qualificazione RAGIONE_SOCIALE obbligazioni dedotte nel giudi zio che ha dato luogo all’avviso ed alla solidarietà tra le parti ai sensi degli artt. 1292 e 1314 cod. civ.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti, e specificamente l’omesso esame del reale contenuto della sentenza n. 1058/2014 emessa dal Tribunale civile di La Spezia.
Con terzo ed ultimo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamenta la erronea applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in conseguenza del mancato e/o (in)corretto esame del contenuto della sentenza n. 1058/2014 emessa dal Tribunale civile de La Spezia.
Il primo motivo è fondato.
4.1. Si tratta di imposta di registro relativa a sentenza con la quale, in accoglimento di sentenza civile di carattere costitutivo, emessa ai sensi dell’ art. 2932 cod. civ., viene disposto il trasferimento dell’immobile tra altri soggetti (e liquidato un risarcimento del danno), con ulteriore statuizione nei confronti RAGIONE_SOCIALE società occupanti l’immobile (compresa l’odierna ricorrente), le quali non sono parti del rapporto sostanziale relativo al trasferimento, di lasciare l’immobile di cui erano allo stato conduttrici (in ragione di titolo locatizio in virtù del quale erano parti legittimate al giudizio, limitatamente al rilascio nei propri confronti) e contestuale reiezione della domanda risarcitoria per il mancato rilascio.
Sul punto vi è già un orientamento della sezione (Cass. 19/06/2020 n. 12009), dal quale non si ritiene di doversi discostare.
5.1. Va preliminarmente osservato, in linea generale, che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al
pagamento ( ex plurimis : Cass., Sez. 5″, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2018, n. 29158).
5.2. Ciò non di meno, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, l’obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. 19/06/2020 n. 12009).
5.3. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa altra pronuncia – Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2014, n. 25790 -, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso a costituire l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità RAGIONE_SOCIALE questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, RAGIONE_SOCIALE singole causae petendi e dei singoli petita , con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1710).
5.4. Pertanto, l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva: il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo
partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1710).
Nel caso di specie la società ricorrente non era parte del rapporto in contestazione -si rammenta infatti che la controversia aveva ad oggetto un trasferimento di immobile ex art. 2932 cc tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che la domanda risarcitoria è stata accolta nei confronti di tali parti, escludendo invece la odierna ricorrente, mera titolare di contratto di sublocazione, da qualsiasi pagamento di poste risarcitorie -concluso con decisione di trasferimento coattivo dell’immobile (sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.) ed applicazione della relativa imposta di registro parametrata al valore di tale operazione (che aveva determinato il valore della controversia). Viceversa, la ricorrente era mera conduttrice dell’immobile (locatole da RAGIONE_SOCIALE) unitamente a RAGIONE_SOCIALE. La sentenza, nell’accogliere la domanda di obbligo di facere di cui al contratto preliminare ha preso conseguente posizione sull’obbligo di rilascio del b ene libero da cose e persone, ivi compresi i conduttori, non accogliendo però la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell’odierna ricorrente .
6.1. Sulla base di tale ricostruzione, è evidente che la RAGIONE_SOCIALE, non può essere considerata parte del rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
6.2. Difatti, questa Corte ha stabilito che nel caso in cui un giudizio di risarcimento dei danni promosso nei confronti di una pluralità di soggetti asseritamente concorrenti nella produzione di un fatto illecito si concluda con la condanna soltanto di alcuni dei convenuti, ed il rigetto della domanda nei confronti degli altri, questi ultimi non sono solidalmente responsabili per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro relativa alla statuizione di condanna, ai sensi dell’art. 57 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con la conseguente autonomia dei rapporti
giuridici cui si riferiscono le statuizioni contenute nella sentenza, e non trovando applicazione l’art. 21 del d.p.r. n. 131 cit., in quanto non sussiste alcun legame di derivazione necessaria tra la statuizione di condanna e quella di reiezione della domanda, fondate su distinte valutazioni risultanti da una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall’attore, e non vi è alcun rapporto sostanziale tra quest’ultimo ed i convenuti vittoriosi, ma un mero rapporto processuale il cui contenuto economico, limitato alle spese processuali ovvero all’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è estraneo a quello in funzione del quale è liquidata l’imposta pretesa dal Fisco’ (Cass. 11/06/2010, 14112).
6.3. In base al principio sopra menzionato, e cioè che assume rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, deve quindi escludersi la ricorrente dal novero dei soggetti coobbligati, in considerazione del fatto che <> (Cass. 15/05/2006, n. 11149 (Rv. 589504 -01)).
Il motivo è dunque fondato e va accolto.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
In ragione della fondatezza del primo motivo -assorbiti gli altri -la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi
dell’art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 382 u.c. cod. proc. civ., accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la resistente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 03/07/2024.