Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 28.02.2025 11/02/2025
REGISTRO – SENTENZA EX ART. 2932 C.C. DELEGA – ALLEGAZIONE SENTENZA – CONDIZIONE CANCELLAZIONE IPOTECA – ALTERNATIVITA ‘ IVA REGISTRO – PREZZO VALORE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21006/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, eredi del de cuius COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in forza di procure speciali e nomine da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 1471/2025 Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4594/25/2022, depositata il 21 novembre 2022.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 28 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia dell’Entrate liquidava l’imposta di registro in misura proporzionale relativamente alla sentenza civile n. 2701/2016 emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell’art. 2932 c.c.
La Corte regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 182/2/2020 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, considerando che:
-i contenuti della motivazione dell’atto di delega indicavano puntualmente, nel pieno rispetto dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, i poteri conferiti al funzionario delegato;
in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile e conseguentemente conoscibile
Numero sezionale 1471/2025
Numero di raccolta generale 15413/2025
Data pubblicazione 09/06/2025
senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, risultando, in tali casi, il contribuente posto in condizioni di comprendere in concreto i presupposti della pretesa impositiva;
corretta era stata la tassazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. con imposta proporzionale, non potendo essere ritenuta, a mente dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche TUR) ed in base alla citata giurisprudenza di legittimità (segnatamente: Cass., Sez. T., 11 aprile 2014, n. 8544 e Cass., Sez. VI/T., 6 giugno 2018, n. 14470), condizionata ai fini fiscali « in presenza di un termine concesso alla parte convenuta per l’estinzione dell’ipoteca» (così nella sentenza impugnata);
-la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. aveva natura costitutiva del diritto di proprietà, per cui non operava il principio di alternatività IVA/registro;
-secondo l’art. 43 d.P.R. n. 131/1986 la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi di diritti reali la base imponibile è costituita dal valore del bene trasferito, per cui non poteva tenersi conto del valore catastale.
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2023 (nel rispetto del termine di sospensione di undici mesi di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022) i suindicati ricorrenti, nell’asserita qualità di eredi di NOME COGNOME impugnavano tale pronuncia sulla base di cinque motivi
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso depositato il 4 dicembre 2023 (lunedì).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va premesso che la difesa dell’Agenzia delle Entrate ha dato conto che il ricorso è stato proposto dai suindicati ricorrenti, « eredi del de cuius COGNOME NOME deceduto in data 30/01/2022» (v. pagina n. 1 del controricorso). Numero sezionale 1471/2025 Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Ricorre, pertanto, il principio affermato da questa Corte secondo cui il riconoscimento da parte del convenuto e lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della qualità di erede e, quindi, della posizione soggettiva vantata in giudizio esime l’istante dalla relativa prova (cfr. Cass. Sez. III, 27 settembre 2024, n. 25860).
Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono, subito archiviando l’eccezione di inammissibilità dello stesso avanzata dalla difesa erariale, non coinvolgendo l’impugnazione valutazione di merito, essendo, invece, articolata sulle dedotte violazioni di natura processuale e sostanziale.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione della mancata motivazione della delega di firma in spregio alla previsione dell’art. 42, comma 1, d.p.r. n. 600/1973, lamentando sul punto che la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione ‘meramente apparente’, avendo semplicemente richiamato quella dedotta da Agenzia delle Entrate per generiche ragioni di organizzazione d’uffici, laddove la menzionata disposizione prevede l’indicazione specifica dei motivi che la giustificano.
1.1. Il motivo, che coinvolge, nonostante l’errato riferimento all’art. 112 c.p.c., il tema di una motivazione apparente e non di un’omessa pronuncia, essendosi il Giudice
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regionale espressamente pronunciato sul punto, è destituito di fondamento. Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; cui adde , tra le tante, Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
Va aggiunto sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente,
Numero registro generale 21006/2023
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in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103). Data pubblicazione 09/06/2025
1.2. N ella specie, per come sopra illustrato, non si può ritenere che la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione apparente, avendo esplicitato di condividere la tesi dell’Ufficio, il quale aveva riportato il contenuto della motivazione della delega, secondo cui «il presente Atto dispositivo tende a dare continuità all’azione amministrativa di competenza dell’Ufficio territoriale di Bergamo 1 della Direzione provinciale di Bergamo, a seguito di nuovo assetto organizzativo regionale e periferico dell’Agenzia delle Entrate (che prevede l’accentramento presso gli Uffici territoriali dedicati delle attività relative ai rimborsi IVA, alla liquidazione e all’accertamento degli atti pubblici e delle successioni nonché gli eventuali relativi rimborsi» (così nella sentenza impugnata).
In tali termini, la sentenza ha fornito un apparato argomentativo comprensibile al fine di dar conto del rigetto del motivo, giustificandolo con la ritenuta puntuale rappresentazione dei poter conferiti in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa.
Per tale via, dunque, la motivazione raggiunge la soglia del minimo costituzionale, mentre il rilievo dei ricorrenti volto a
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rappresentare che la delega prodotta risulta, in realtà, immotivata vale solo ad esprimere, in termini peraltro incoerenti con il paradigma censorio prescelto, un inammissibile (nella sede che occupa) diverso apprezzamento di merito sui contenuti dell’atto contestato. Data pubblicazione 09/06/2025
Con la seconda censura gli istanti hanno eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità dell’avviso di liquidazione per omessa e/o carente motivazione in violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, osservando che l’obbligo di allegazione è il fondamentale corollario del dovere di motivazione degli atti, che mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove in mancanza egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
2.1. La censura non può essere accolta, anzi risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il motivo offra spunti per una rimeditazione di tale orientamento.
È allora sufficiente ricordare che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass., Sez. T., 7 aprile
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2022, n. 11283, ai cui ampi contenuti e riferimenti giurisprudenziali si rinvia). Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
3. Con il terzo motivo di impugnazione è stato dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, comma 1, d. P.R. n. 131/1986 e con essa l’applicabilità dell’imposta proporzionale pur in presenza di atto soggetto a condizione sospensiva, ponendo in evidenza che la sentenza oggetto di tassazione condannava la convenuta RAGIONE_SOCIALE (venditrice) « ‘… a trasferire al signor COGNOME …. gli immobili …. privi e liberi da pesi, vincoli e ipoteche …’», assegnando termine sino al 31 dicembre 2016 per estinguere le ipoteca gravanti sull’immobile, evento/adempimento questo, che non dipendeva certamente dal contribuente e che non si è realizzato, per cui alcun trasferimento impositivo può ritenersi legittimamente verificato.
In tali termini, gli istanti hanno ritenuto non corretta l’applicazione estensiva del disposto di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, dovendo invece la sentenza ‘scontare’ l’imposta fissa prevista per gli atti giudiziari, come previsto al comma 1 della citata disposizione.
3.1. La contestazione non può essere accolta.
Dal contenuto del ricorso e della sentenza tassata (prodotta in atti nel suo dispositivo) emerge che il Tribunale di Bergamo condannò il promittente venditore a trasferire i beni immobili al dante causa dei ricorrenti liberi da ogni gravame pregiudizievole, assegnando termine sino al 31 dicembre 2006 per l’estinzione delle ipoteche ivi iscritte.
Ebbene, da tali contenuti non risulta affatto che la liberazione dal vincolo ipotecario sia stata posta come
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condizione del trasferimento dei beni, il che rende del tutto eccentrica la tematica, su cui pure si è soffermato il Giudice regionale, concernente il rapporto tra il primo ed il terzo comma dell’art. 27 TUR, per la dirimente ragione che una condizione non risulta essere stata proprio apposta. Data pubblicazione 09/06/2025
Ricorre, allora, al riguardo il principio, più volte espresso, da questa Corte secondo cui la pronuncia di cui all’art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, avente effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, che rientra nella previsione dell’art. 8 lett. a ) della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per la quale si applica la stessa imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, non rientrandosi, nella fattispecie in esame, in alcuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell’atto giudiziario a tassazione in misura fissa (Cass., Sez. T., 25 marzo 2015, n. 5978).
In effetti -come pure chiarito da questa Corte – in materia di imposta di registro l’art. 37 (Atti dell’Autorità giudiziaria) d.p.r. n. 131/1986, al comma 1, sancisce che «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato».
Ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta su tali atti occorre individuare la base imponibile, cioè il valore economico dell’atto da tassare, sia l’aliquota applicabile, cioè la misura percentuale di incidenza del tributo, avendo comunque previsto il legislatore che l’imposta liquidata non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura fissa indicata nell’art. 11 della Tariffa medesima, parte I, attualmente pari ad euro 200,00, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 7 della Tariffa stessa (ex art. 41, comma 2, del d.p.r. n. 131 cit.). Numero sezionale 1471/2025 Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre, poi, far riferimento agli effetti che esso in concreto determina, laddove l’art. 43, comma 4, del suindicato T.U.R., attraverso un rinvio per relationem , rende applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.
Per quanto attiene alle aliquote l’art, 8 della Tariffa, Parte prima allegata al d.P.R. cit., dopo aver sostanzialmente richiamato il testo dell’art. 37 quanto all’individuazione degli atti dell’Autorità Giudiziaria oggetto di imposta, alla lettera a ) precisa che essi, qualora dispongano il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti, sono sottoposti alle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti.
In tali casi, il trasferimento della proprietà in esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita scaturente da contratto preliminare intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 2932 c.c. è, dunque, soggetto all’imposta stabilita per il corrispondente atto ex art. 8, lett. a ) della Tariffa Parte prima (così Cass., Sez. T., 23 giugno 2021, n. 18034, che richiama, ex plurimis, Cass. n. 4739 del 2021).
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4. Con la quarta ragione di contestazione i ricorrenti hanno rimproverato alla Corte regionale, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986, assumendo l’inconferenza della natura ‘costitutiva’ della sentenza tassata, non costituendo ciò un elemento ostativo all’applicazione del tributo IVA, essendo, per quanto documentato sin dal primo grado, il soggetto convenuto un’impresa il cui trasferimento immobiliare avrebbe dovuto avvenire in regime IVA, richiamando sul punto l’insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 177/2017, ha ritenuto irragionevole limitare l’applicazione del menzionato principio di alternatività IVA-registro ai soli provvedimenti giudiziari di condanna, escludendo per contro quelli di mero accertamento. Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
4.1. Sul punto ritornano i principi sopra richiamati, dovendo ribadirsi che questa Corte si è pronunciata sul punto, affermando che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. ha -come detto – natura costitutiva e rientra nella previsione dell’art. 8, lett. a ) della Tariffa, Parte prima, allegata d.P.R. n. 131/1986, per la quale si applica la stessa imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, cosicché la tassazione in misura fissa non può giustificarsi, come prospetta invece il ricorrente, in ragione del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quale desumibile dal disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, essendo assoggettata la cessione del bene ad Iva.
Come chiarito «In effetti non è invocabile nella fattispecie il suddetto principio di alternatività, perché è la cessione del bene in sé ad essere assoggettata ad Iva mentre oggetto della tassazione, con l’imposta proporzionale di registro (e le conseguenti imposte ipotecaria e catastale) è la sentenza del
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Tribunale in forza della quale si è verificato l’effetto traslativo della proprietà sul cespite che avrebbe dovuto conseguire all’atto definitivo di compravendita non concluso per inadempimento del promittente alienante (cfr. in relazione alla tematica in esame, quantunque con riferimento ad ipotesi di sentenza di revocatoria fallimentare, più di recente, Cass. civ. sez. 6 – 5 ord. 29 ottobre 2014, n. 23038; si veda anche Cass. civ. sez. 5, 12 ottobre 2012, n. 17586)» (così Cass., Sez. T., 25 marzo 2015, n. 5978, cit.) Data pubblicazione 09/06/2025
Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione gli istanti hanno dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, che ha introdotto il meccanismo del cd. ‘prezzo/valore’, il quale, in deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro (artt. 43, comma 1, lett. a , TUR e 51 comma 1, TUR) ipotecaria e catastale ed in presenza di specifici requisiti soggettivi (immobile residenziale e trasferimento a soggetto che non agisce nell’ambito di attività d’impresa, requisiti entrambi presenti nel caso di specie) consente alle parti di dichiarare l’integrale prezzo pur pagando le imposte sul valore catastale.
5.1. Anche tale motivo non può essere accolto sia pur per motivi, di natura giuridica, diversi da quelli spesi dal Giudice regionale, così correggendo la motivazione della sentenza impugnata, anche in tal caso ribadendo principi già espresso da questa Corte (v. Cass., Sez. T. 27 gennaio 2023, n. 2581).
5.2. Stabilisce l’art. 1, comma 497, della legge n.266/2005 che: «In deroga alla disciplina di cui all’art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e fatta salva l’applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d ), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento». Numero sezionale 1471/2025 Numero di raccolta generale 15413/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Si tratta di un’opzione agevolativa che consente alle parti dell’atto (in presenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi) di derogare al criterio generale di tassazione sulla base del valore di mercato degli immobili, a favore di un parametro matematico (valore catastale moltiplicato per i coefficienti normativi), ove ritenuto in concreto più conveniente.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2014, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 497, cit. nella parte in cui ammetteva all’opzione soltanto gli acquirenti in regime di libero mercato non anche quelli in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
Alla luce dei principi enunciati dalla Consulta, questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 5751 del 9 marzo 2018, ha riconosciuto che l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo la disciplina del c.d. ‘prezzo valore”, deve
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essere ritenuta applicabile anche nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile sia avvenuto ai sensi dell’art. 2932 c.c. Data pubblicazione 09/06/2025
È stato anche precisato (v. Cass., Sez. T., 24 febbraio 2022, n. 6290) che la natura agevolativa del criterio c.d. del ‘prezzo -valore’, espressamente sottolineata anche dalla Corte costituzionale (« la norma oggetto di scrutinio esprime anche un’evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore “tabellare” -che potrebbe essere meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse-, bensì quello ritenuto meno oneroso e quindi più conveniente »), impone che l’esercizio dell’opzione di avvalersi di detto criterio avvenga «in condizioni di univocità e certezza in nessun caso il requisito formale della esplicitazione in atto del regime agevolativo potendo essere esautorato a favore di un criterio interpretativo che valorizzi il comportamento delle parti ovvero la loro intenzionalità comunque ricostruibile».
A tale precisazione va aggiunta quella – specificamente di rilievo nel caso di specie- per cui, in rapporto alla segnalata correlazione tra esercizio dell’opzione e preclusione del potere accertativo del maggior valore da parte dell’ufficio, l’esercizio dell’opzione deve avvenire a tempo debito.
Sotto questo profilo, l’art. 1, comma 497, cit., avendo avuto riguardo unicamente agli atti di trasferimento notarile, aveva previsto che l’opzione dovesse essere esercitata davanti al notaio e dunque al tempo dell’atto.
Dopo che, per effetto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014 e secondo la ricordata
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giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. T., 9 marzo 2018, n. 5751), l’opzione è stata resa esercitabile anche in caso di trasferimenti determinati da sentenza ex art. 2932 c.c., essa deve essere comunque esercitata prima che l’amministrazione abbia notificato al contribuente l’avviso di accertamento in rettifica. Data pubblicazione 09/06/2025
Significativamente la Corte, nella citata ordinanza 5751/2018 ha evidenziato che, nel caso ivi esaminato, l’opzione era stata correttamente esercitata mediante dichiarazione notarile integrativa del contenuto della sentenza ex 2932 c.c. al momento del versamento del residuo prezzo, prima dell’emissione dell’avviso (così Cass., Sez. T. 27 gennaio 2023, n. 2581 cit.).
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno nemmeno allegato di aver chiesto l’applicazione del criterio del prezzo valore prima di aver ricevuto l’avviso di rettifica, per cui, sebbene la sentenza impugnata sia errata in diritto, non avendo ritenuto operativa tout court tale opzione, risulta corretta la sua conclusione secondo la quale nel caso di specie il criterio del prezzo valore non era poteva essere applicato.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Numero registro generale 21006/2023
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Data pubblicazione 09/06/2025
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 3.500,00 € per compensi, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME