Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23703/2015 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il 10 luglio 2014, n. 173/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata dalla
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA
Rep.
RAGIONE_SOCIALE il 10 luglio 2014, n. 173/04/2014, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’ imposta di registro nella misura complessiva di € 4.178,56 in dipendenza di sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni per occupazione espropriativa, ha rigettato l’appello proposto da i medesimi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso l a sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Campobasso il 16 marzo 2009, n. 71/01/2009, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario -sul rilievo che le sentenze di condanna al risarcimento dei danni erano soggette ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3%;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa
a nuovo ruolo in pendenza di trattative per la bonaria definizione della vertenza;
in prossimità dell’adunanza camerale, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato rinuncia al ricorso, che è stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE:
con un unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla C.E.D.U., degli artt. 20 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 8, lett. b, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la sentenza depositata dal Tribunale di Larino il 31 luglio 2007, n. 268/2007, con la quale il Comune di Larino era stato condannato al risarcimento dei danni in
favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’occupazione espropriativa (a seguito di irreversibile trasformazione in opera pubblica) di un terreno di loro proprietà, dovesse essere assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3%, anziché in misura fissa.
la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale dei ricorrenti (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.) ed è stata notificata alla controparte; pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso (art. 391, primo comma, cod. proc. civ.);
la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);
per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992
n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
5. nella specie, tenendo conto del parametro della soccombenza virtuale in relazione alla manifesta infondatezza del ricorso alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull’imposta di registro in tema di sentenza di condanna al risarcimento dei danni da occupazione espropriativa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2005, n. 2108; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2008, n. 13125; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11802; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16167; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17234), si può pronunziare la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente; 6. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33321; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9823).
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e condanna in solido i ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 aprile