Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8447 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25458/2022 R.G. riunito con il n. RG 25556/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avv. generale dello Stato
-controricorrente-
proposto da (RG 25556/2022) Comune di Genova, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente –
e
Fiera di Genova RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME
– intimati – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 346/2022 depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto gli appelli dei contribuenti e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate;
la società RAGIONE_SOCIALE Genova e il Notaio NOME COGNOME hanno presentato ricorso in cassazione con sette motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si riuniscono la controversia N. RG 25556/2022 con la N. RG 25458/2022 in quanto ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il fatto risulta pacifico tra le parti, come accertato nella sentenza impugnata. Nel 2014 Fiera di RAGIONE_SOCIALE prende in locazione dal Comune aree sulle quali era edificato un padiglione della fiera (Jean Nouvel), con un canone di locazione pari ad una parte dell’indennità dovuta dal Comune per la realizzazione del padiglione. Le parti convengono il pagamento anticipato di tutti i
canoni, anche mediante compensazione del credito vantato dalla società con il Comune per l’edificazione del padiglione. Nel 2016 le parti risolvono consensualmente il contratto prevedendo la restituzione da parte del Comune di una somma di oltre 12 milioni di euro -corrispondente ai canoni pagati anticipatamente -. L’Agenzia delle entrate applica l’imposta proporzionale di registro sulla somma restituita.
Le parti -secondo i ricorrenti contribuenti – hanno risolto il contratto non per un altro accordo (mutuo dissenso, che risulta un nuovo contratto) bensì dall’oggettiva presa d’atto su cui le parti del rapporto hanno concordemente convenuto -che fossero venuti meno gli oggettivi ed inespressi presupposti che le avevano determinate alla stipula dell’accordo; per l’art. 8, primo comma, lettera E) della tariffa le sentenze che dichiarano l’invalidità o la risoluzione di un contratto devono scontare la sola tassa fissa, questo deve valere anche per la risoluzione consensuale.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte riguarda l’interpretazione dell’art. 17, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero cosa deve intendersi per ‘immobili urbani’. Ovvero se il padiglione della fiera in oggetto sia o no da considerare un immobile urbano con l’applicazione della norma specifica che prevede per la locazione il rimborso delle imposte pagate anticipatamente (per l’intera durata del contratto) in caso di risoluzione anticipata del contratto.
Sul punto, del resto, si presenta una giurisprudenza non sempre univoca anche in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 461 del 2006.
La Cassazione ha deciso la questione per le concessioni di aree demaniali («In tema di imposta di registro, posto che la concessione d’uso di un’area demaniale, stante l’attribuzione del diritto di godimento di beni immobiliari, è equivalente alla locazione di beni immobili, in caso di recesso anticipato le imposte versate sono
rimborsabili, ai sensi dell’art. 17, comma 3, TUR, anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012» Cass. Sez. 5, 09/09/2022, n. 26636, Rv. 665916 -01; vedi anche Sez. 5, 21 febbraio 2024, pubblicata il 15 marzo 2024, n. 6992).
Su questo dirimente aspetto ritiene il collegio di dover rinviare a nuovo ruolo per l’udienza pubblica in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto, sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio). Inoltre, la controversia pone questioni nomofilattiche in ‘relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generale e degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa o su ambiti soc iali ed economici’ (vedi ‘linee guida condivise in tema di fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio’, del 15 marzo 2024).
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P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024.