Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1795 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1795 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23446/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti – contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 5766/2023, pubblicata il 7/7/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5766/2023, pubblicata il 7/7/2023, la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il ricorso di NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso gli avvisi di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO/012/SC/000002599/0/003, n. NUMERO_DOCUMENTO/012/SC/000002599/0/001, n. 2013/012/SC/000002599/0/005, n. NUMERO_DOCUMENTO/012/SC/000002599/0/002, n. NUMERO_DOCUMENTO/012/SC/000002599/0/006, n. 2013/012/SC/000002599/0/004, n. 2013/012/SC/000002599/0/009, n. NUMERO_DOCUMENTO/012/SC/000002599/0/008, n. 2013/012/SC/000002599/0/007, dell’importo di eurro 44.736,00, per omessa registrazione della sentenza del TAR Catania n. 2599/2013.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In particolare, è ‘apparente’ la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia
percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014).
1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi ( ex multis , Cass. 22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023; Sez. U. 33679/2018; Sez. U. 16599/2016).
1.4. Né può -in senso contrario -obiettarsi che il giudice del merito sia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessaria e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass. 12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021; 10937/2016).
1.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersi che la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendo un’adeguata esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese all’accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, che è stato idoneamente giustificato dall’aver la sentenza ad
oggetto il risarcimento del danno conseguente all’illecito dell’autorità amministrativa.
1.6. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale, sicché si impone il rigetto della censura.
Col secondo motivo di ricorso si censurano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’errata applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera b) della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la mancata applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera e) della medesima tariffa e la violazione dell’art. 27 cit. d.P.R., per essere stata ritenuta legittima la tassazione in misura proporzionale, anziché fissa, del capo di condanna relativo alla restituzione del bene.
Col terzo motivo di ricorso si censura, sempre in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20 e 35 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per non aver la Corte distrettuale ritenuto assoggettata ad imposta di registro in misura fissa la condanna al risarcimento del danno conseguente all’occupazione illegittima, trattandosi di pronuncia ‘indeterminata’.
Col quarto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., per essere stati violati i limiti in tema di interpretazione RAGIONE_SOCIALE sentenze.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro intima connessione, sono tutte infondate.
5.1. In base all’art. 8, comma 1, della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, gli atti dell’autorità̀ giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, sono soggetti all’aliquota proporzionale del 3% se <> (lett. b) ed all’imposta di registro in misura fissa se <> (lett. e).
5.2. La distinzione tra le due fattispecie è ben tracciata da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4537 del 25/02/2009, richiamata da più recente Cass. 21203/2025, secondo cui, mentre la lettera b) assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura, la lettera e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità̀ o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché́ portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore).
5.3. In particolare, l’applicazione dell’aliquota proporzionale si giustifica allorquando la sentenza determini l’effetto giuridico del recupero di un bene che, in precedenza, era assente, atteso che in siffatta evenienza la pronuncia è, almeno per tale capo, di condanna, così realizzando un trasferimento di ricchezza (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24954 del 06/11/2013). In quest’ottica, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16814 del 07/07/2017 ha affermato che la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, il quale resta in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti.
5.4. Ebbene, è evidente come la fattispecie in esame non ricada nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 1, lettera e), della tariffa -parte prima TUIR, di cui i ricorrenti invocano l’applicazione, in quanto norma speciale e di stretta interpretazione che regola il diverso caso della riconsegna conseguente alla dichiarazione di nullità di un atto.
5.5. Nel caso in esame, infatti, non opera alcuna caducazione del decreto di esproprio emesso oltre i termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa, il quale resta in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato (‘inutiliter datum ‘ e perciò inidoneo ‘ a modificare in via autoritativa l’assetto proprietario ‘, secondo quanto si legge nella sentenza del TAR: pgg.7 -8), e la conseguente riconsegna dell’immobile consente al proprietario il recupero del bene che gli era stato in precedenza sottratto.
5.6. Dopo tutto, la sentenza del TAR è chiara nell’escludere la cd. accessione invertita, cioè il passaggio della proprietà dell’immobile allo Stato, e quindi anche il diritto del privato al risarcimento del danno conseguente, appunto, alla privazione della proprietà del bene. Secondo il giudice amministrativo, infatti, l’illecito della p.a. non ha sottratto la proprietà del bene al privato, al quale spettano la riconsegna del bene (mai uscito dalla sua sfera di proprietà) ed il risarcimento del danno per l’ occupazione illegittima.
5.7. Correttamente, quindi, l’ufficio ha assoggettato la sentenza del TAR ad imposta di registro in misura proporzionale, ricadendo il titolo giudiziale nella fattispecie di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa – parte prima TUIR, sia per il capo di condanna alla riconsegna del bene non conseguente alla dichiarazione di nullità di un atto sia per quello di condanna al risarcimento del danno.
5.8. A quest’ultimo riguardo, non merita condivisione la tesi dei contribuenti, secondo cui la somma oggetto di risarcimento sarebbe
indeterminata, non recando l’indicazione del capitale sul quale applicare gli interessi.
5.9. La statuizione è chiara nel quantificare il danno da occupazione illegittima in misura pari agli interessi legali sul valore dell’immobile occupato, calcolato all’epoca in cui ebbe inizio l’occupazione illegittima (cioè il 24/11/97). Il G.A. ha, peraltro, specificato, ai fini del computo di tale somma, che, una volta accertato l’importo corrispondente al valore dell’immobile alla data del 24/11/97, la somma così determinata andava rivalutata anno per anno e sugli importi rivalutati spettavano ai danneggiati gli interessi legali per tutto il periodo di effettiva privazione del godimento del bene.
5.10. Né giova ai ricorrenti obiettare che la condanna alla riconsegna del bene, in quanto ‘condizionata’, sarebbe soggetta ad imposta fissa ex art. 27 TUIR.
5.11. La riduzione in pristino dell’immobile è solo un ulteriore obbligo a carico della p.a., che si aggiunge a quello di riconsegna, cui non è legato dal vicolo della condizione, in assenza di qualsiasi riferimento lessicale in tal senso, e come reso palese dall’impiego dell’aggettivo ‘previa’, che allude esclusivamente al profilo temporale (nel senso che la riduzione in pristino precede la riconsegna), a conferma del fatto che non si tratti di condizione (nel qual caso il giudice avrebbe utilizzato la diversa locuzione ‘a condizione che’ o altra equipollente).
5.12. Ebbene, avuto riguardo al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza oggetto di imposizione fiscale, come prescritto dall’art. 20 TUIR, deve, dunque, ritenersi legittima l’applicazione dell’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
5.13. Al contrario, seguendo la tesi dei ricorrenti, si finirebbe per attribuire alla sentenza contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato, in violazione del citato art. 20.
Infine, col quinto motivo di ricorso si espone la violazione art. 91 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver la Corte distrettuale compensato le spese, senza apprezzare le iniziative dei ricorrenti di evitare il ricorso alla azione giudiziaria.
6.1. Anche questa censura è priva di fondamento, non rientrando la fattispecie dedotta tra i motivi di compensazione previsti dalla legge.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME