Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21105 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29702/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentati e difesi dal l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrenti- nonchè
contro
COMUNE DI BERGAMO, rappresentato e difeso da ll’avvocat o COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di BRESCIA, n. 3155/2021 depositata il 03/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 316/2015, la Corte di Appello di Brescia determinava l’indennità di espropriazione spettante ai contribuenti, relativamente al procedimento ablatorio avviato dal Comune di Bergamo sui terreni di loro proprietà.
La sentenza veniva sottoposta ad imposta di registro proporzionale al 3% dal Comune di Bergamo, con il versamento di € 173.852,001 .
Con avviso di liquidazione n. 2016/001/OR/ 000015387/0/002, l’Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti dei contribuenti l’imposta di registro proporzionale al 3% anche sull’ordinanza n. 1537/2016 del Tribunale Ordinario di Brescia, resa ai sensi dell’art. 702 ter cpc, che decideva sullo svincolo, in loro favore, dell’indennità di esproprio, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, già determinata con sentenza n. 316/2015 della Corte di Appello di Brescia.
I signori COGNOME si opponevano alla pretesa tassazione della ordinanza del Tribunale di Brescia n. 1537/2016, rilevando come il Comune di Bergamo avesse già provveduto a tassare al 3% i medesimi importi di cui all’ordinanza n. 1537/2016, in ragione de lla sentenza n. 316/2015, della Corte di Appello di Brescia, con conseguente pretesa duplicazione.
Si opponeva all’avviso di liquidazione, con separato ricorso, anche il Comune di Bergamo
Con sentenza n. 97, depositata il 7 febbraio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva i ricorsi previamente riuniti.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.
Con sentenza n. 3155/25/2021, depositata il 3 settembre 2021, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello avversario, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
In particolare, la CTR riteneva che l’ordinanza del Tribunale di Brescia non costituisse una “condanna al pagamento di somme” che giustificherebbe l’applicazione dell’aliquota del 3%, rilevando che l’ordinanza si limitava a ordinare al Ministero dell’Economia di trasferire i fondi già depositati, rappresentando un’obbligazione di fare e non una condanna al pagamento, e che il Ministero, inoltre, era un soggetto estraneo al rapporto di merito, per cui non si riscontrava una disposizione di natura patrimoniale.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso tutti gli intimati.
Successivamente il Comune controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli arti. 20 e 37 del D.P.R. 131/1986 (c.d. T.U.R.), nonché dell’art. 8, comma 7, lett . b) della tariffa, parte prima, allegata al predetto D.P.R, 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. riferimento alla tassazione proporzionale dovuta in ipotesi di provvedimento giudiziario recante condanna al pagamento di somme di denaro.
1.1. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel non applicare l’imposta di registro del 3% sull’ordinanza del Tribunale di
Brescia, in quanto la stessa rappresenterebbe una condanna al pagamento di somme, e non un mero ordine di trasferimento di fondi: l’ordinanza deve essere tassata in base alla sua natura e ai suoi effetti giuridici, e non in base alla sua forma.
Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non si dia un autonomo atto di condanna al pagamento di una somma, come sostiene la difesa erariale, ma di un atto di mero svincolo di una somma depositata in virtù di pregressa determinazione giudiziaria, già soggetta a tassazione, e non immediatamente corrisposta dal giudice in ragione della esistenza di una impugnazione.
Non sussiste dunque il presupposto di cui agli artt. 20 e 37 del D.P.R. 131/1986 (c.d. T.U.R.), nonché dell’art. 8, comma 7, lett . b) della tariffa, parte prima, allegata al predetto D.P.R, 131/1986, invocato dalla difesa erariale. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi.
In ogni caso il motivo di ricorso, ancor prima che infondato, va dichiarato inammissibile perché -in frontale contrasto con l’accertamento (conforme) in fatto dei giudici del merito – prospetta un contenuto del provvedimento giudiziario del quale non dà alcuno specifico conto; né risultano espressi i criteri di censura dell’interpretazione offerta dai giudici di merito circa il contenuto, e la portata, del provvedimento giudiziario: <> (Cass., 30 marzo 2023, n. 8955; Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore di ciascuna delle due parti separatamente costituite.
7. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi in favore dei controricorrenti COGNOME COGNOME e COGNOME NOME, e in euro 7.700,00 in favore del Comune di Bergamo, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti costituite.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.