Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7053 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7053 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14725/2023 R.G. proposto da:
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrenti e ricorrenti in via incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise n. 411/2022 depositata il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva, in sostituzione di precedenti avvisi oggetto di annullamento in ragione del previsto vincolo di solidarietà, distinti avvisi di liquidazione – per ognuna RAGIONE_SOCIALE singole statuizioni contenute nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza sottoposta a registrazione – ai sensi degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986 ed 8, Tariffa parte I, allegata, in sede di registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 543/2009 pronunziata dal Tribunale di Campobasso in data 23/09/2009 nel procedimento civile pendente tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, da una parte, e soggetti privati, tra cui gli odierni ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altra, con la quale il giudice civile, rigettando le domande RAGIONE_SOCIALE parti private e accogliendo quelle RAGIONE_SOCIALE difesa erariale, dichiarava la demanialità marittima dei suoli occupati, condannando i privati al rilascio dei terreni occupati da ognuno e all’abbattimento RAGIONE_SOCIALE costruzioni eseguite nonché al pagamento individual e di somme dovute a titolo di risarcimento per l’abusiva occupazione dei suoli.
Con ricorso cumulativo i predetti soggetti impugnavano gli avvisi di liquidazione dell’imposta ed irrogazione sanzioni rispettivamente loro notificati, innanzi alla CTP di Campobasso che, dopo un articolato iter processuale, con la sentenza n. 587/01/2019, depositata il 2/12/2019, accoglieva i ricorsi.
La CGT-2 del Molise, con sentenza n. 411/02/2022, depositata il 21/12/2022, accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarando la legittimità degli avvisi impugnati, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE posizione del contribuente NOME COGNOME rispetto alla quale precisava che era stata fornita prova dell’avvenuto
pagamento del dovuto e nulla l’RAGIONE_SOCIALE aveva controdedotto in merito, compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’ufficio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale
I contribuenti hanno depositato memoria conclusiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92, illegittima omessa sospensione del procedimento di appello per pregiudizialità prevista ed imposta dal disposto di cui all’art. 295 c.p.c. e dall’art. 39, d.lgs. n. 546/92. Hanno osservato che nel giudizio di appello tributario era stata formulata istanza di sospensione del giudizio per l’evidente pregiudizialità RAGIONE_SOCIALE controversie allora pendenti innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso promosso dai contribuenti (R.G. n. 12950/21, risolto con la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito) e di quello promosso dal Comune di Termoli dinanzi il TAR Molise ed iscritto nel R.G. n. 292/2022, richiesta di sospensione basata pure sulla circostanza che la provvisoria esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza a base dell’emissione degli avvisi di liquidazione impugnati era stata sospesa mediante ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello del 23 marzo 2010.
Con il secondo motivo hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, insussistenza dei presupposti di imposizione fiscale per mancanza del titolo sotto diversi profili, illegittimità di ogni pretesa impositiva derivata da un titolo (la sentenza n. 543/09) annullata, illegittima
costituzione dell’ipotesi di c.d. solve et repete, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost).
Hanno osservato che con la sentenza n. 5310/2023, pubblicata il 21 febbraio 2023, la Corte di Cassazione aveva annullato le decisioni assunte dal Tribunale Civile di Campobasso (n. 543/09) e RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Campobasso (n. 21/20) e, dunque, tutti i titoli posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva de qua sicché l’imposta di registro relativa ad una sentenza (o più sentenze) non poteva più essere legittimamente vantata dall’RAGIONE_SOCIALE in quanto il venir meno RAGIONE_SOCIALE sentenza aveva finito per travolgere anche la pretesa tributaria, con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione di profili di connessione fra i medesimi, sono da ritenere privi di fondamento.
3.1 Va osservato che l’art. 37 ‘Atti dell’autorità giudiziaria’ di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, così recita: ‘ 1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento RAGIONE_SOCIALE registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta ‘.
3.2. Orbene deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte è stata costante e conforme nel ritenere che il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE tassazione di registro degli atti giudiziari si perfeziona, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 richiamato, con l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., 1 luglio 2020, n. 13372; Cass.,
26 novembre 2019, n. 30826), al detto fine rilevando, dunque, la mera esistenza del titolo giudiziale e non anche la sua efficacia esecutiva ovvero il suo passaggio in giudicato (Cass., 21 maggio 2018, n. 12480; Cass., 16 maggio 2018, n. 12023).
Peraltro la Corte di Cassazione ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell’imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell’atto (Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell’art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200).
3.3. Ne discende che l’atto impositivo è stato legittimamente emesso (apparendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata alla luce dei citati precedenti RAGIONE_SOCIALE C. Cost.), a nulla rilevando le successive vicende processuali relative al titolo fondante la registrazione e di cui i ricorrenti hanno fatto anche cenno nella memoria conclusiva, non essendo ravvisabile alcuno dei vizi dedotti.
3.4. Le superiori premesse rendono, per altro verso, evidente che nessuna sospensione andava obbligatoriamente disposta in fase di merito. Del resto la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati. (Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254 – 01), ipotesi che certamente non ricorre nella fattispecie in esame.
Osserva, quindi, il Collegio che il ricorso incidentale con cui l’ufficio ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa
applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131 del 1986 relativamente al capo RAGIONE_SOCIALE sentenza ove la CGT-2 aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio con riguardo alla posizione del contribuente COGNOME -è da ritenere inammissibile in quanto tardivamente proposto: lo stesso risulta depositato in data 26/6/2024, oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, c.p.c. a fronte RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per cassazione in data 21/06/2023.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato mentre va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale.
5.1. In ragione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese processuali; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto .
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data 27 gennaio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME