Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27990 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6228/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio
dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1074/2021 depositata il 31/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. in relazione a mandati difensivi conferiti da NOME COGNOME COGNOME da COGNOME NOME NOME‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME e sottesi alla sentenza n. 1372 del 2015 emessa dal Tribunale di Forlì su domanda dell’AVV_NOTAIO nei confronti dei clienti per man cato pagamento dei compensi professionali oltre interessi, l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla parti un avviso di liquidazione di imposta di registro sia sulla sentenza sia sui mandati qualificando questi ultimi come atti enunciati ai sensi e per gli e ffetti dell’art. 22 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 131. Sulla base di tale avviso l’RAGIONE_SOCIALE notificava alle parti una cartella di pagamento. L’AVV_NOTAIO impugnava l’avviso con esclusivo riguardo alla tassazione dei mandati e con separato ricorso impugnava la cartella. Entrambi i ricorsi venivano accolti. Il primo sul rilievo che i mandati non erano in realtà enunciati nella sentenza ma erano ad essa solo presupposti. La CTP annullava l’avviso in toto. L’RAGIONE_SOCIALE appellava le sentenze. L’AVV_NOTAIO COGNOME si cos tituiva nel giudizio di appello relativo all’avviso di liquidazione. Il giudizio di appello relativo alla cartella veniva dichiarato estinto per avere il coobbligato COGNOME pagato l’intera somma portata nella cartella. L’AVV_NOTAIO chiedeva quindi dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere anche giudizio di appello relativo all’avviso di liquidazione con condanna dell’amministrazione ex art. 96, terzo
comma, cod. proc. civ. per avere l’amministrazione medesima insistito nella domanda con memoria in data successiva a quella dell’avvenuto pagamento del coobbligato. La CTR dell’Emilia -Romagna accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE dichiarando definitivo l’avviso per quanto riferito alla tassazione della sentenza e degli interessi moratori sulle somme dovute dai clienti all’AVV_NOTAIO e rigettava invece l’appello in relazione alla tassazione dei mandati difensivi in ragione della ritenuta insussistenza, già accertata dalla CTP, dei presupposti di cui all’art. 22 d.P.R. 131/86. Dichiarava infondata l a domanda proposta dell’AVV_NOTAIO COGNOME ai sensi dell’art. 93, terzo comma, cod. proc. civ. per essere la tesi dell’amministrazione non del tutto priva di supporto nella giurisprudenza di merito e comunque giustificabile data ‘la complessità della materia’;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di costituzione tardiva ‘al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione’; considerato che:
1. con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e in relazione all’art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto della documentata ragione di cessazione della materia del contendere costituita dall’avve nuto pagamento da parte del coobbligato dell’intera somma portata nella cartella cui era sotteso l’avviso di liquidazione oggetto di causa;
2
la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto
oggetto di impugnazione – incidenti sul “petitum” e sulla “causa petendi” della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Nel caso di specie, il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull’avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima. Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dall’odierno ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella;
motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3, dello ste sso codice per avere la CTR erroneamente disatteso la richiesta di esso ricorrente di condanna dell’amministrazione per lite temeraria;
il motivo è infondato.
4.1. La previsione della speciale responsabilità processuale di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., presuppone un abuso del diritto di agire o resistere in giudizio da parte del ‘soccombente’. Nel caso di specie il ricorrente vorrebbe correlare la responsabilità alla sola insistenza ingiustificata dell’amministrazione nell’azione pur dopo che, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo, la stessa vi aveva perso interesse per effetto avendo ricevuto il pagamento di quanto preteso. L’infondatezza del motivo in esame segue a quanto evidenziato al superiore punto 2.1. Peraltro, in astratto, la sopravvenuta carenza di interesse non è in alcun modo correlata alla soccombenza ed inoltre la CTR ha accertato che l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE era da accogliere avendo la CTP annullato l’avviso in toto malgrado fosse stato contestato solo in parte;
in conclusione, i tre motivi di ricorso devono essere rigettati;
6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva;
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre