Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34804 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34804 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 667-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio
digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4323/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’8 /11/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2439/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro nei confronti del AVV_NOTAIO con cui era stata contestata l’erronea applicazione, da parte di quest’ultimo , della normativa in materia di trasferimenti immobiliari per la piccola proprietà contadina, quanto alla registrazione degli atti in misura agevolata, con riferimento all’atto rogato dal medesimo notaio il 22 1020, rep. n. 6412, racc. n. 4335, reg. il 131120 n. 27810, serie IT, con il quale NOME aveva venduto a NOMENOME e NOME, il 50% di un compendio immobiliare in Vitulazio (CE), atto allo svolgimento di attività agricole;
in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che il richiamato beneficio fiscale sarebbe spettato solo se il trasferimento fosse avvenuto contestualmente al terreno agricolo ed alle pertinenze di quest’ultimo , mentre nel caso in esame era stato trasferito unicamente un compendio immobiliare, senza il terreno, o i terreni, di cui quest’ultimo costituisca pertinenza, a nulla valendo «la strumentalità rispetto all’attività agricola che si svolge, in quanto appunto, strumentale alla stessa, ma non pertinenziale al terreno agricolo non oggetto di trasferimento», con conseguente recupero a tassazione di imposta di registro con aliquota al 9%;
il AVV_NOTAIO resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo l ‘Agenzi a ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d. l.vo 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. motivazione apparente e contraddittoria» e lamenta, con riguardo alla questione circa la responsabilità solidale del notaio rogante nel versamento dell’imposta di registro , che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che al notaio rogante non fosse applicabile l’imposta in oggetto, che «manteneva (anche ai fini dell’art.57 cit.) carattere non principale, ma complementare»;
1.2. con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, in rubrica, « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. 30 dicembre 2009 numero 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 numero 25 e degli artt. 42 e 57 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente «ritenuto imposta complementare anche quella derivante da elementi direttamente ed immediatamente emergenti dall’atto notarile », trattandosi, invece, nella fattispecie, di «una ipotesi di recupero di imposta principale», avendo « l’Amministrazione finanziaria, con l’avviso impugnato, … comunicato l’errore nella liquidazione effettuata dal notaio rogante, che aveva provveduto ad autoliquidare l’imposta scaturente dall’atto stipulato ed a presentare la richiesta di registrazione per via telematica», mediante «riscontro effettuato dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese nell’atto medesimo» ;
1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono infondate;
1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1802 del 23/01/2019), sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide, in tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa,
unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative;
1.5. è stato affermato, in particolare, che, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986 aprile 1986, n. 131, l’imposta di registro liquidata dall’Ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, non è rubricabile né come imposta principale, in quanto è applicata in un momento successivo alla registrazione, né come imposta suppletiva, in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione;
1.6. questo criterio discretivo, già fatto proprio da Cass. Sez. U. n. 1196 del 2000, con riguardo alla previgente disciplina dell’imposta di registro, ma sulla base di considerazioni valide anche ex art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, è stato da ultimo riaffermato da Cass. n. 2400 del 2017 e n. 3360 del 2017 (in fattispecie di agevolazione «prima casa») e da Cass. n. 12257 del 2017 (in fattispecie di mancanza di qualità di soggetto Iva del cedente);
1.7. la conclusione qui accolta non muta per effetto dell’utilizzo della procedura telematica di adempimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, atteso che l’osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell’imposta richiesta;
1.8. dalla natura complementare dell’imposta discende l’illegittimità dell’avviso di liquidazione comunicato al solo notaio rogante quale sostituto di imposta, atteso che ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente – in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c. – dalla data della registrazione, a partire dalla
quale l’ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato;
1.9. la Commissione tributaria regionale ha quindi congruamente e correttamente motivato in ordine all ‘in sussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale al AVV_NOTAIO rogante;
il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo, con cui si denuncia «v iolazione e/o falsa applicazione dell’art.16 bis comma 9octies del d.l. 18 ottobre 2022 e dell’art. 53 del d. l.vo 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» in merito alle ulteriori affermazioni della Commissione tributaria regionale circa il mancato rispetto, da parte dell’appellante, del principio di sinteticità degli atti;
sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio in favore del controricorrente che liquida e distrae in favore del suo difensore, antistatario, in Euro 4.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da