Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22860 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20038/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ope legis in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, PEC: EMAIL ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.nte p.t. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA 1791/02/21, depositata il 12/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE della Lombardia, con la sentenza menzionata in intestazione, respingeva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 4327/2018 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Milano, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO che ingiungeva il pagamento della imposta di registro per euro 154.588,75, in applicazione degli artt. 37 e 41 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma nel frattempo sospeso.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidato ad un doppio motivo.
Ha resistito con controricorso la società intimata.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione de gli artt. 22 e 37 del d.P.R. 131/1986, nonché dell’art. 8 lett. b) e nota II, Tariffa, Parte Prima del medesimo decreto, sostenendo la errata statuizione del giudice del gravame atteso che l’atto giudiziario sarebbe comunque soggetto a pagamento della imposta se provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dalle sue successive vicissitudini.
1.1. Afferma in sostanza che unico presupposto della imposizione sarebbe la esistenza del titolo giudiziario (decreto ingiuntivo) soggetto a registrazione, nel caso di specie provvisoriamente esecutivo, e rispetto al quale sarebbe del tutto indifferente la successiva sospensione della esecutorietà durante il giudizio di opposizione,
assumendo invece rilievo la sola eventuale successiva revoca definitiva.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ai sensi del n. 4 dell’art. 360 , primo comma, cod. proc. civ. -la motivazione apparente della CTR relativamente alla questione del passaggio in giudicato della sentenza (facendo generico riferimento la decisione di appello al fatto che il medesimo giorno della udienza innanzi alla CTR, la decisione del G.O. – Tribunale di Milano, 22/04/2020 n. 2541 – sarebbe passata in giudicato).
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale ha prodotto il passaggio in giudicato della sentenza che annullava il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione, invocando il venir meno del presupposto impositivo.
In ragione del principio della ragione più liquida deve essere preliminarmente analizzata la eccezione inerente l’intervenuto giudicato.
5 . Vi è in atti (all. 3 al ricorso) documento attestante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano del 22/04/2020, n. 2541, che revoca definitivamente il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione.
5.1. Trattandosi di documento sopravvenuto lo stesso è producibile in sede di legittimità, rientrando nella categoria degli atti consentiti ai sensi dell’art. 372 cd. proc. civ.
5.2. Essendo documentato e incontestato il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata disposta la revoca definitiva del decreto ingiuntivo oggetto di imposizione, si deve quindi ritenere che sia venuto meno il presupposto per la imposta oggetto di avviso di liquidazione, in conformità ad indirizzo espresso da questa sezione: ‘ In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora
impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l’ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza ‘ (Cass. 13/02/2020 n. 3617 (Rv. 657390 -01) e, più di recente, in termini anche Cass. 29/11/2023, n. 33273 (Rv. 669586 – 01)).
5.3. Ne consegue che il ricorso va respinto.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/06/2024.