Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30269/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE CUSANO RAGIONE_SOCIALE ROMA e Elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo del
RAGIONE_SOCIALE Prof. AVV_NOTAIO COGNOME che li rappresenta e difende (EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1245/2019 depositata il 05/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava gli appelli dei contribuenti;
ricorrono in cassazione i contribuenti con tre motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria (1violazione o falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, N. 5, cod. proc. civ.; 2violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia; 3- violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36, d. lgs n. 546 del 1992, per vizio della motivazione della s entenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE , con richiesta di rigetto del ricorso;
la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso con memoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso, per il primo motivo, assorbiti gli altri due motivi.
Considerato che
Il ricorso deve accogliersi per il primo motivo (il motivo deve ritenersi proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in quanto si prospetta la violazione di legge), assorbiti evidentemente gli altri due motivi, e non essendo necessari ulteriori accertamenti merito deve decidersi nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti e l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato
Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del
trasferimento RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità RAGIONE_SOCIALE norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, RAGIONE_SOCIALE elementi extratestuali e RAGIONE_SOCIALE atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (tra le molte, Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale -sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e RAGIONE_SOCIALE effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020 cit.).
Nel caso in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ha interpretato gli atti come una cessione di un ramo immobiliare di azienda, con disegno elusivo finalizzato a far
transitare un ramo di azienda da una società –RAGIONE_SOCIALE‘altra RAGIONE_SOCIALE – con riferimenti extratestuali rispetto ai singoli atti sottoposti a registrazione (- costituzione di nuova società, conferimento a quest’ultima di ramo aziendale immobiliare, – cessione dell’intera partecipazione a favore dell’università che aveva già destinato l’immobile a propria sede ).
Le spese possono compensarsi interamente, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e della stessa legislazione in materia (anche a seguito del duplice intervento del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi), solo dopo la proposizione del ricorso.
Non si applica l’art. 13, primo comma, 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01).
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due motivi, e decidendo nel merito accoglie i ricorsi originari dei contribuenti annullando l’avviso di liquidazione;
spese dell’intero giudizio compensate interamente Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 08/10/2024 .