Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19387/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente
e
ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 180/2021
depositata il 15/01/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha riqualificato come cessione di azienda e di immobili, con conseguente liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, le operazioni poste in essere da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, cioè, la scissione parziale del 17 dicembre 2015, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale è stato attribuito a RAGIONE_SOCIALE il ramo di azienda costituito dalla rete ad alta tensione di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e la successiva cessione, da parte di RAGIONE_SOCIALE (socio unico di RAGIONE_SOCIALE. s.r.l.) a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa intera partecipazione sociale in RAGIONE_SOCIALE
Le contribuenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione con ricorso accolto in primo grado.
Sono stati rigettati sia l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria sia l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il rigetto dei ricorsi originari.
Si sono costituite con distinti controricorsi le contribuenti che hanno proposto anche ricorso incidentale e depositato successiva memoria, concludendo per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dei propri ricorsi incidentali.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 16 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo stati usati solo elementi testuali ai fini RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione, visto che la cessione di quote societarie contiene, nelle premesse, un chiaro riferimento alla precedente scissione (non registrata correttamente), che può, quindi, considerarsi enunciata ed integrata nel successivo atto e è può qualificarsi, perciò, quale elemento testuale; 2) la violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 193, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, atteso che proprio la disposizione in esame prevede che il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa rete ad alta tensione avvenga tramite una cessione di azienda e che la costituzione dei veicoli societari avvenga solo successivamente a detto trasferimento, per il passaggio RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni e RAGIONE_SOCIALE licenze, mentre RAGIONE_SOCIALE ha invertito l’ordine indicato, così travisando la funzione assegnata al veicolo societario; 3) la violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘abuso del diritto, con riferimento all’art. 10 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, atteso che, nel caso di specie, vi è stato un previo contraddittorio, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘interpello formulato dalle contribuenti e RAGIONE_SOCIALE risposte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché, in ossequio anche all’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Consulta, ben può procedersi alla riqualificazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione.
RAGIONE_SOCIALE si è limitata, con il ricorso incidentale, a censurare la sentenza di appello laddove si ritenesse non confermato il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado relativo all’estraneità RAGIONE_SOCIALE‘operazione in esame, imposta dal legislatore nell’art. 1, comma 193, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, rispetto all’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro. RAGIONE_SOCIALE ha proposto, invece, con il ricorso incidentale tre motivi: 1) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.roc.civ., in combinato disposto con l’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e con l’art. 276, comma 2, cod.proc.civ., essendo stato ritenuto assorbito il motivo di gravame con cui era stata denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per difetto di motivazione, nonostante la sua pregiudizialità rispetto all’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda del presupposto di imposizione ed il carattere non condizionato RAGIONE_SOCIALE‘appello («l’appello incidentale, avente ad oggetto la domanda di accertamento di nullità per carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso va ritenuto assorbito stante la pronuncia di primo grado totalmente favorevole a RAGIONE_SOCIALE»); 2) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 193, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, non potendo ritenersi assoggettata all’imposta di registro l’operazione in esame, realizzata in virtù RAGIONE_SOCIALE prescrizioni del legislatore; 3) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, nonostante il difetto di novità RAGIONE_SOCIALEa questione e l’assenza RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza.
3.Il ricorso principale è infondato.
3.1. Il primo motivo è infondato, atteso che la previa scissione resta un atto diverso rispetto alla successiva cessione di partecipazione societaria e non può ritenersi in essa integrata semplicemente perché menzionata nelle premesse meramente descrittive. Si tratta, dunque, di un elemento extra-testuale (e più precisamente di un antefatto rispetto alla cessione di
partecipazione societaria), che non può essere preso in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, in virtù RAGIONE_SOCIALEa formulazione attuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, di natura interpretativa e, quindi, retroattiva, come chiarito dal legislatore (« L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE‘atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»). Il motivo deve, pertanto, essere rigettato in virtù del seguente principio di diritto: In materia di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, posti in essere precedentemente e caratterizzati da una funzione e da effetti propri, integrano elementi extra-testuali, che non possono essere presi in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se menzionati, enunciati o riportati nell’atto da registrare.
3.2. Il secondo motivo è infondato.
L’art. 1, comma 193, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014 stabilisce che «le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi RAGIONE_SOCIALE norme adottate dal RAGIONE_SOCIALE e le relative porzioni di stazioni di proprietà di RAGIONE_SOCIALE o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni, e che l’efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una società da quest’ultimo controllata , sicché all’ esito del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore RAGIONE_SOCIALE‘acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito». La disposizione non si occupa affatto degli aspetti tributari RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, né detta prescrizioni vincolanti in ordine alle modalità o alla cronologia RAGIONE_SOCIALE operazioni necessarie al trasferimento RAGIONE_SOCIALE reti de quibus , limitandosi ad individuare un obiettivo finale da realizzare (inserimento di alcune reti elettriche e stazioni nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica) e alcuni passaggi imprescindibili (acquisizione RAGIONE_SOCIALE rete elettriche e RAGIONE_SOCIALE porzioni di stazioni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o di una società da quest’ultimo controllata), ferma restando la libertà negoziale dei soggetti coinvolti. Non può, pertanto, ritenersi né che la debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, come quantificata dall’Amministrazione finanziaria, derivi dalla disposizione in esame, né che l’iter negoziale seguito dalle società coinvolte sia in contrasto con essa.
3.3. La terza censura è nuova ed inammissibile, introducendo un’eccezione che non è stata formulata in sede di merito e che non è rilevabile di ufficio, come chiaramente stabilisce l’art. 10 -bis, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 (« L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2 »). La novità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione odierna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria è confermata nel ricorso in cui si legge, a p. 13, che «la natura elusiva RAGIONE_SOCIALE‘operazione negoziale ineriva dunque al thema decidendum e ciò anche in mancanza di
specifiche deduzioni sul punto nel ricorso in appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio». Tali allegazioni tardive richiederebbero, peraltro, accertamenti di fatto, che non sono stati svolti e non possono svolgersi in questa sede di legittimità.
A ciò si aggiunga che il contraddittorio richiesto dall’art. 10 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 esige i passaggi procedimentali di cui ai commi 7 e 8 (in particolare la richiesta di chiarimenti e una motivazione specifica ed analitica sulla condotta abusiva, sugli indebiti vantaggi realizzati e sui chiarimenti forniti dal contribuente), che non possono essere sostituiti da un interpello generico e, cioè, diverso da quello di cui al comma 5 ( « Il contribuente può proporre interpello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto» ).
Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile, in quanto non rivolge una censura rispetto alla sentenza impugnata, del tutto priva di un passaggio motivazionale relativamente all’art. 1, comma 193, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014, ma ha ad oggetto una ipotetica statuizione, di cui neppure la ricorrente è sicura. Sul punto è sufficiente rinviare a Cass., Sez. L., 19 marzo 2008, n. 7394, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere una decisione su questioni meramente ipotetiche, senza che siano investite specifiche statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – in applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso incidentale con cui si censurava la sentenza d’appello “nella parte in cui dovesse ritenere che non ha accertato la carenza di titolarità passiva”.
Parimenti deve rigettarsi il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
5.1.Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il diverso ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni (ed il conseguente esame ed eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa questione
di nullità per carenza di motivazione) non potrebbe portare alla ricorrente una maggiore utilità di quella già ottenuta, ma solo un annullamento per vizi meramente formali RAGIONE_SOCIALE‘atto, meno favorevole e pregnante RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ottenuto, che si estende al rapporto. Questa Corte ha già chiarito che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass., Sez. 2, 11 dicembre 2020, n. 28307). Ciò vale anche nel processo tributario e pure laddove la diversa motivazione sollecitata con l’impugnazione dipenda dall’esame di una diversa questione prospettata dalla parte, ma non affrontata dalla sentenza impugnata. Il motivo deve, quindi, essere rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: nel processo tributario, laddove l’atto sia stato annullato per ragioni inerenti al rapporto tributario, senza l’esame dei vizi di forma pure denunciati, il contribuente vittorioso non ha interesse ad impugnare la sentenza per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 276, secondo comma, cod.proc.civ., non potendo ottenere una maggiore utilità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto tributario per ragioni formali.
A ciò si aggiunga che le questioni assorbite, in difetto di una statuizione sfavorevole, anche implicita, non possono essere proposte nel giudizio di cassazione neppure tramite un ricorso incidentale condizionato, che deve, comunque, essere giustificato dalla soccombenza, mentre possono, in caso di cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, essere riproposte nel giudizio di rinvio (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2023, n. 29662 e Cass., Sez. 3, 10 aprile 2003, n. 5681).
Né può farsi applicazione, nel caso di specie, in cui, come sottolineato, non è configurabile alcuna soccombenza di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla questione relativa alla incompletezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, di quell’orientamento secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame RAGIONE_SOCIALEa stessa – che consiste nell’illegittima pretermissione o nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di decisione RAGIONE_SOCIALE domande e/o RAGIONE_SOCIALE eccezioni impresso dalla parte medesima -deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica e non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass., Sez. 3, 15 luglio 2021, n. 20315).
5.2. Il secondo motivo è infondato, per le stesse ragioni di cui al 3.2.
L’art. 1, comma 193, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014 stabilisce che «le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi RAGIONE_SOCIALE norme adottate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le relative porzioni di stazioni di proprietà di RAGIONE_SOCIALE o di società dalla stessa controllate sono inserite
nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEartigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni, e che l’efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una società da quest’ultimo controllata , sicché all’ esito del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore RAGIONE_SOCIALE‘acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito». La disposizione non si occupa affatto degli aspetti tributari RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, né detta prescrizioni vincolanti in ordine alle modalità o alla cronologia RAGIONE_SOCIALE operazioni necessarie, limitandosi ad individuare un obiettivo finale da realizzare (inserimento di alcune reti elettriche e stazioni nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica) e alcuni passaggi imprescindibili (acquisizione RAGIONE_SOCIALE rete elettriche e RAGIONE_SOCIALE porzioni di stazioni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o di una società da quest’ultimo controllata). Pertanto, non può ritenersi né che la disposizione in esame imponga la debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, né che la escluda, non dettando alcuna disciplina riguardo ai profili tributari, che devono essere verificati in relazione alle concrete operazioni poste in essere.
5.3. Il terzo motivo è infondato, atteso che, come ritenuto dal giudice di merito, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite è pienamente giustificata dalla novità e complessità RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate relativamente all’art. 1, comma 193, RAGIONE_SOCIALEa legge n.
190 del 2014 e dalle novità normative ed oscillazioni giurisprudenziali relative all’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.
In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE devono essere rigettati, quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALE modifiche legislative e dei chiarimenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa, oltre che RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca.
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012 n. 228), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE; compensa integralmente le spese di lite;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.