Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 Rinuncia ricorso per cassazione
ORDINANZA
sul ricorso 31834/2019 proposti da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), entrambe con sede legale in San Giuliano Milanese (Milano), alla INDIRIZZO, ed entrambe con il loro Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale pro tempore , NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Kempten (Germania) il DATA_NASCITA, rappresentate difese giuste procure in calce al ricorso, dall ‘A vv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘A vv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL: fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALEe pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEe dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1313/24/2019 emessa dalla CTR della Lombardia in data 20/03/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per l’anno 2012 concernente la tassazione di una complessiva operazione costituita dal conferimento in società di un ramo d’azienda (a seguito di aumento del capitale sociale) e dalla successiva cessione della quota di capitale sociale, derivante dal detto aumento, a seguito della sua riqualificazione nei termini complessivi ed unitari di cessione di ramo di azienda.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello RAGIONE_SOCIALE contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che l’art. 20 del dPR n. 131/1986 ha una funzione antielusiva, che l’Amministrazione finanziaria può ricostruire la causa reale risultante dal collegamento funzionale della pluralità di negozi giuridici stipulati dalle parti contraenti, ai fini della tassazione in riferimento all’imposta di registro, e che la parte contribuente non aveva sufficientemente documentato la sussistenza di un valido ed inequivocabile vantaggio economico ritraibile dalle operazioni effettuate dalle società coinvolte.
Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione, falsa ed illegittima applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205, 1, comma 1084, legge Bilancio 2019 e 2697 c od. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto la natura antielusiva dell’art. 20 citato e corretta l’individuazione dell’imposta di registro sulla base di elementi interpretativi esterni all’atto ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 176, comma 3, Tuir e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il conferimento di azienda e la successiva cessione RAGIONE_SOCIALE quote integrassero una cessione di ramo d’azienda, laddove, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, la medesima complessiva operazione è espressamente considerata legittima.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia su domanda pregiudiziale, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo pregiudiziale costituito dalla necessità di estromettere dal giudizio la RAGIONE_SOCIALE essendo la cessione d’azienda intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della omessa pronuncia su domanda pregiudiziale, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine alla questione della
indicazione contenuta nella Direttiva n. 85/2003 mirante a minimizzare l’impatto economico dell’imposta sui conferimenti, sfavorevole al raggruppamento e allo sviluppo RAGIONE_SOCIALE imprese.
5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunziano l’omessa pronuncia, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sullo specifico motivo di impugnazione rappresentato dall’obbligo dell’Ufficio di limitarsi alla qualificazione giuridica dell’atto, senza poter attribuire rilievo agli effetti economici che ne derivano ed estendere la ricerca ad elementi extratestuali o alla ricerca di un possibile collegamento con altri e differenti atti (peraltro intercorsi tra differenti parti).
6. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile.
Invero, l’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che: « Al testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi ».
L’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, stabilisce che: « L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ».
Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.
Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza co n la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesi mo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico ». Per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)».
Da ultimo, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall’art. 1,
comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva. Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema ». In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall’intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei « motivi imperativi di interesse generale » desumibili dall’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione, e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065).
Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extra-testuali, poiché l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che « l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi » (da ultime: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065).
Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1,
comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.
Invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione -esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941).
Orbene, alla luce del principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia RAGIONE_SOCIALE modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici, l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare gli atti di conferimento in società di ramo d’azienda (a seguito di aumento del capitale sociale) e di cessione della quota di capitale sociale, derivante dal detto aumento, nei termini complessivi ed unitari di cessione di azienda, essendo ricorsa ad elementi extratestuali o ad atti collegati. Invero, in tal guisa operando, ha di fatto operato un tuttora non consentito collegamento negoziale (travalicando, per l’effetto, lo schema negoziale tipico in cui l’atto risultava inquadrabile), ricavando dal complesso rapporto non già i meri effetti giu ridici dell’atto presentato alla registrazione, ma gli effetti (indiretti) economici dell’operazione, e non avendo esclusivo riguardo agli ‘elementi desumibili dall’atto medesimo’ .
Va, pertanto, ribadito il principio, di recente enunciato da Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, secondo cui <>. 7. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso di accogliere il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte sulla questione principale solo nel 2021, all’esito anche RAGIONE_SOCIALE due pronunce della Corte costituzionale del 2020 e del 2021, anche in ordine all’interpretazione a darsi a ll’art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti; compensa integralmente le spese dell’intero giudi zio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.11.2023.