Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 702/2019 R.G., proposto
DA
l a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Poviglio (RE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) , con sede in Castelnovo di Sotto (RE), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del l’Emilia Romagna il 28 maggio 2018, n. 1420/14/2018;
REGISTRO ACCERTAMENTO ART. 20 T.U.R.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 28 maggio 2018, n. 1420/14/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro nella misura di € 87.000,00 (pari al 3% sul valore del ramo aziendale), oltre ad interessi moratori nella misura di € 7.650,04, in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del collegamento tra la costituzione con atto unilaterale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) mediante conferimento di ramo aziendale (atto del 14 marzo 2011), la cessione dell ‘intera p artecipazione nella ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (atto del l’1 aprile 2011 ) e la fusione per incorporazione della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nella ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (atto del 23 dicembre 2012), nei termini complessivi di cessione indiretta di ramo aziendale, ha accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia il 18 settembre 2014, n. 392/02/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che l ‘ imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale RAGIONE_SOCIALE operazioni complessive, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
le ricorrente hanno depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a cinque motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dei principi costituzionali a tutela della libertà di iniziativa economica e del legittimo risparmio d’imposta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per essere stata riqualificata dal giudice di secondo gtado l’operazione realizzata nei termini di una cessione di ramo aziendale anziché di partecipazione sociale sulla base del breve arco temporale di svolgimento, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE parti, della preclusione al l’utilizzo di elementi extratestuali e della distinzione tra effetti giuridici ed effetti economici;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di valutare e dati e le informazioni forniti dalle contribuenti nel corso del giudizio;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado le ragioni giuridiche ed economiche dedotte dalle contribuenti a giustificazione della mancanza di volontà alla conclusione di una cessione di ramo aziendale; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (stante il richiamo -per il processo tributario dell’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dell’amministrazi one finanziaria dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente, facendo difetto un’adeguata indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificatrici della decisione;
1.5 con il quinto motivo, si denuncia si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la norma richiamata avesse natura innovativa e non interpretativa , con la conseguenza dell'(in)applicabilità retroattiva;
ragioni di priorità logico-giuridica inducono a discostarsi dall’ordine di prospettazione in ricorso, esaminando in via preventiva il quarto motivo;
2.1 il suddetto motivo è infondato;
2.2 come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) »;
2.3 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente
incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.4 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.5 nella specie, tuttavia, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al l’accoglimento dell’appello (al di là della loro fondatezza o meno in punto di diritto), che è stato sufficientemente giustificato, dopo i richiami ai riferimenti normativi e ai precedenti giurisprudenziali, nel senso che: « Con riguardo all’operata riqualificazione, la sequenza degli atti compiuti e lo stretto arco temporale -circa un mese -intercorso tra il primo (costituzione della RAGIONE_SOCIALE) e l’ultimo (fusione tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) fanno ragionevolmente ed univocamente ritenere che l’intento fosse quello di realizzare una cessione di azienda e non, più limitatamente, quello di trasferire quote di partecipazione »;
3. di contro, il primo motivo, il secondo motivo ed il quinto motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati, derivandone l’assorbimento del terzo motivo;
3.1 al riguardo, si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile; invero, l ‘art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: « Al testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;
3.2 l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: « L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 »;
3.3 di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali;
3.4 secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza co n la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espress amente regolate dal testo unico »; per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece
pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)» ;
3.5 da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett . a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva della disposizione interpretativa; secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema »;
3.6 in tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall’intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei « motivi imperativi di interesse generale » desumibili dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei d iritti dell’ uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065);
3.7 adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che « l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483);
3.8 va aggiunto, per completezza, che, in risposta al rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione « se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali
(ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea » (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283), il giudice eurounitario ne ha dichiarato la manifesta irricevibilità, « non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere » (Corte Giust., 21 dicembre 2022, causa C-250/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE );
3.9 dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti;
3.10 invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione -esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un
determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941; Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, nn. 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581 e 18582);
3.11 ne discende che la sentenza impugnata ha palesemente contravvenuto ai principi enunciati, laddove è stato argomentato che: « In via preliminare giova superare l’assunto per cui il novellato testo del citato TUR avrebbe, come sostiene parte privata, natura interpretativa e svolgerebbe così i propri effetti anche nei confronti di atti giuridici formatisi prima dell’entrata in vigo re della legge di cui si tratta, che avrebbe pertanto efficacia ex tunc. Il carattere interpretativo di una norma ha carattere eccezionale, i principi generali prevedendo che una legge disponga solo per l’avvenire; ne consegue che la natura interpretativa deve essere giustificata o da una letterale ed esplicita formulazione in tal senso o da un’inequivoca conforme lettura del test o novellato. Nella norma di cui si tratta non sussistono né il primo né il secondo caso, per cui la norma del nuovo art. 20 TUR non può disporre, a giudizio di questo Collegio, che per l’avvenire avendo naturale effetto innovativo del sistema »;
3.12 nel caso di specie, stante l’applicabilità retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
per effetto della precisazione contenuta nel l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti nei termini complessivi ed unitari di cessione indiretta di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell’imposta di registro in relazione a ciascuna RAGIONE_SOCIALE predette operazioni (costituzione con atto unilaterale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ mediante conferimento di ramo aziendale; cessione dell’intera partecipazione nella ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘; fusione per incorporazione della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nella ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) , i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali;
3.13 da ciò consegue che la individuazione del regime tributario applicabile, quanto all ‘ imposta di registro, avrebbe dovuto essere operata dall’ amministrazione finanziaria con distinto e separato riferimento al conferimento di ramo aziendale nella società unipersonale di nuova costituzione, alla cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella società unipersonale di nuova costituzione ed alla fusione per incorporazione nella società unipersonale di nuova costituzione della società cessionaria della quota totalitaria di compartecipazione nella medesima, dovendo avallarsi la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili;
3.14 peraltro, prendendo atto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche l’RAGIONE_SOCIALE ha recentemente finito per ritenere che « (…) la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione totalitaria RAGIONE_SOCIALE
quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, non possa essere riqualificata come cessione d’azienda unitaria ai sensi dell’art. 20 del T.U.R. , così come modificato dalla Legge di bilancio 2018» (vedasi la risposta ad interpello n. 371 del 17 settembre 2020).
3.15 nella specie, peraltro, ponendo a fondamento della ripresa a tassazione l’inserimento della cessione della partecipazione totalitaria al capitale sociale nel contesto di una più complessa operazione di cessione indiretta di azienda, non ha fatto corretta applicazione di tale criterio interpretativo, con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione (da ultima: Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2022, n. 13006);
3.16 giova anche ricordare che, con riferimento agli atti di cessione di quote societarie, l’art 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che gli « (…) atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa »; in proposito, questa Corte (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2006, n. 25087; Cass., Sez. 6^-5, 16 aprile 2015, n. 7809; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18037; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2022, n. 13006) ha già affermato che le scritture private autenticate, aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo, sono assoggettate all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
3.17 l’affermazione che all’atto di cessione di quota societaria si applica, ex art 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l’imposta di registro in misura fissa risulta, poi, conforme anche ai principi comunitari, ed in particolare ai principi stabiliti dalla Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969; tale Direttiva, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, aveva lo scopo di fissare una armonizzazione nella Comunità sulla tassazione indiretta dei conferimenti societari, precisando all’art. 11 che « Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma: a) la creazione l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente (…) »;
3.18 tale ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 16 della Direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ma la previsione in essa contenuta è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 5 ( ‘ Operazioni non soggette all’imposta indiretta ‘ ) della medesima Direttiva. L’esenzione da imposta proporzionale stabilita dall’art. 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non è, quindi, una disposizione meramente nazionale, ma è una disposizione di diretta applicazione di principi comunitari ispirati al principio della libera circolazione dei capitali in ottica di sviluppo del mercato comune (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18037; 3.19 ne discende che il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che l ‘ imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell’operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti;
dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza del quarto motivo, la fondatezza del primo motivo, del secondo motivo e del quinto motivo, nonché l’assorbimento del terzo motivo, i l ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente;
l e spese dell’intero giudizio possono essere compensate in considerazione dell’evoluzione normativa e della incertezza giurisprudenziale risolta solo a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il quinto motivo; rigetta il quarto motivo; dichiara l’assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 febbraio