Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 33084 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33084 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28499/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– resistente – avverso la sentenza n. 1560/06/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO e DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016 osserva;
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del TUIR (d.P.R. n. 131 del 1986) che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decret ingiuntivi; la CTR ha escluso invece, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito).
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi cui replica l’intimata con controricorso.
La ricorrente deposita anche memoria ai sensi dell’art. 380bis, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «per avere la CTR
reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro, compiuto dall’Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della presente controversia» (ricorso, pag. 12).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/1990, degli artt. 22 e 41 DPR 131/1986 e dell’art. 24 Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della società contribuente sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso di liquidazione.
Le censure, che sono suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate e vanno rigettate.
La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’atto impositivo si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa – T.U. imposta di registro – Dpr 131/86), disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente ncirca la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia.
La CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione sin dall’inizio aveva chiesto per il decreto ingiuntivo il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni spiegate nel giudizio di primo grado, nonché dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta.
D’altra parte dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a
imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente. Il che esclude anche la fondatezza della censura formulata con il secondo motivo di ricorso al contenuto motivazionale dell’atto impositivo.
Ciò posto deve ricordarsi che al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato.
Orbene, nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del DPR 131/86 e più precisamente in base all’art. 37 che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 10/10/2019.
Il Presidente NOME COGNOME