Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5479 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5479 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29510/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2000/2022, depositata il 3 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Udito l’ AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’avviso di liquidazione ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte di registro in relazione a un lodo arbitrale, indicato in atti, che aveva visto riconoscere in favore della suddetta società importi riferiti a un appalto avente a oggetto opere realizzate per conto di RAGIONE_SOCIALE In particolare, la società lamentava l’erroneità e l’infondatezza dell’avviso di liquidazione quanto all’ammontare dell’imposta riferita alle spese generali e alla rivalutazione, riconosciute con il lodo suddetto, a suo avviso assoggettate ad IVA.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza della Commissione tributaria provinciale, depositata in data 15 gennaio 2020, il ricorso era rigettato.
-Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto di appello.
Si costituiva l’Ufficio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2000/2022, depositata il 3 maggio 2022, ha rigettato l’appello della contribuente.
3. -La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio con controricorso.
La società ha depositato una memoria illustrativa. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Va affrontato prioritariamente il secondo motivo con cui si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, 13 e 15, primo comma, d.P.R. 633/1972, del R.M. n. 24/E del 7 marzo 2000, nonché dell’art. 36 del C apitolato speciale di appalto in relazione al lodo arbitrale n. 31/2015 (contratto n. 20733 del 25.7.1991) tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per sopravvenuta estinzione del titolo impositivo e del relativo presupposto per intervenuta declaratoria di nullità del lodo sottoposto a tassazione.
Al riguardo, si evidenzia che il lodo, in virtù del quale l’RAGIONE_SOCIALE ha emanato l’avviso di liquidazione dell’imposta impugnato, è stato dichiarato nullo con sentenza della Corte di appello di Roma n. 1160, depositata il 20 febbraio 2018. Conseguentemente, la pretesa tributaria dell’Ufficio si sarebbe estinta per inesistenza del titolo e per mancanza dei presupposti per procedere a tassazione.
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità
contributiva, equiparando l’ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza (Cass. n. 32626/2021; Cass. n. 3617/2020).
Deve dunque ritenersi superato il diverso e precedente orientamento secondo cui l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione (Cass. n. 12023/2018; Cass. n. 12736/2014).
Nel caso di specie, il lodo arbitrale è stato dichiarato nullo a seguito di impugnazione presentata dal committente e la sentenza dichiarativa della nullità è divenuta cosa giudicata a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n. 7245 del 13 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso dell’appaltatore. Pertanto, è venuto meno in radice il presupposto impositivo e, conseguentemente, l’obbligazione tributaria.
Come chiarito da questa S.C., il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale -come nel caso di specie -quando sussista un nesso di pregiudizialitàdipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa (Cass. n. 7406/2024). In questi casi ciò che rileva è il nesso di pregiudizialitàdipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica
dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l’esistenza e il modo d’essere del rapporto pregiudiziale condizionano l’esistenza e il modo d’essere della situazione giuridica dipendente.
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo motivo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986; 13 d.P.R. n. 633/1972, della R.M. n. 24/E del 7.3.2000, e degli artt. 15, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 36 del capitolato speciale di appalto in relazione al lodo arbitrale n. 31/2015 (contratto n. 20733 del 25.7.1991) tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Violazione del divieto di doppia tassazione ed imposizione. Inapplicabilità dell’imposta di registro proporzionale per assoggettamento a tassazione a titolo di I.V.A.
-Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito per la risoluzione della controversia, ex art. 384 c.p.c., comma 1, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, con l’annullamento dell’avviso di liquidazione.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate, stante la presenza di contrasti in materia e il sopravvenuto annullamento del lodo arbitrale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di liquidazione.
Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME