Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1989 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1989 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30986/2021 R.G., proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n. 2325/2021, depositata il 04/05/2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionari del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE (poi, fallita), hanno impugnato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE un avviso di liquidazione per l’importo di €
35.849,75, con cui veniva sottoposta ad imposta di registro (ai sensi degli artt. 37 e 54 comma 5, d.P.R. n 131/1986), l’emissione del decreto del Tribunale di Roma per l’ esecutività del lodo arbitrale n. 16739/2014, che aveva definito la controversia tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) con la condanna della prima al pagamento dell’importo di € 28.724.768,74 in favore della seconda.
Proposta impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c., su istanza dell’RAGIONE_SOCIALE (succeduta medio tempore all’ RAGIONE_SOCIALE), la Corte d’Appello di Roma aveva sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale. Su tale base, i contribuenti avevano, dunque, chiesto l’annullamento dell’atto impositivo. Secondo i contribuenti, l’impugnato avviso di liquidazione, assumendo che esso non aveva più ragione di essere in presenza di una sospensione del lodo arbitrale e che, comunque, il lodo arbitrale andava registrato ” a debito “.
La CTP di Roma, con sentenza n 315/2019, ritenendo che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non incideva sulla debenza dell’imposta di registro sul lodo arbitrale, giacché il presupposto del tributo si ricollega all’esistenza dei titolo giudiziale soggetto a registrazione, ha rigettato il ricorso.
I contribuenti hanno interposto appello, che il giudice del gravame ha ritenuto infondato.
La CTR ha confermato la decisione di prime cure e compensato le spese giudiziali, sul presupposto che l’art. 37 del d.P.R. 131/1986 assoggetta ad imposta di registro i lodi dichiarati esecutivi anche se impugnati o ancora impugnabili e che la prenotazione a debito non è prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione (come quello relativo all’esecutività dei lodi arbitrali ex art. 825 c.p.c.).
In particolare, il giudice di appello ha affermato che la sospensione dell’esecuzione provvisoria non incide sul presupposto del
tributo, che consiste nell’esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione e non nella sua efficacia esecutiva, e ha, inoltre, escluso la possibilità di registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 del d.P.R. n. 131/1986, poiché, nel caso di specie, mancano sia un procedimento contenzioso sia l’interesse dell’amministrazione alla registrazione, statuendo che l’obbligo di pagamento dell’imposta ricade sul soggetto nel cui interesse è stata richiesta la registrazione e, in solido, su coloro che hanno chiesto il decreto di esecutività del lodo arbitrale, identificati negli attuali appellanti, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’articolo 825 c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Le intimate non hanno depositato controricorso.
Successivamente, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve darsi atto del deposito di memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. da parte dei ricorrenti, con la quale si eccepisce la formazione del giudicato esterno sull’inefficacia definitiva del lodo arbitrale, in conseguenza dell’ordinanza depositata da questa Corte il 24.09.2024, n. 25151 ( recte : il 3.12.2024, n. 30956). In particolare, il giudice di legittimità ha dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; per il resto, con riguardo ai restanti ricorrenti (tra i quali, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE), ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d ‘ Appello di Roma.
1.1. Su tali premesse, quindi, l ‘eccezione deve ritenersi fondata con riguardo a NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, ma non anche con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale il processo di cui
sopra è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, valendo per quest’ultima la salvezza RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito ex art. 310, secondo comma, c.p.c., e quindi della sentenza depositata dalla Corte d ‘ Appello di Roma il 4 aprile 2019, n. 2299/2019, con la quale l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale era stata respinta.
Tanto trova conferma nell’orientamento più recente di questa Corte in materia di litisconsorzio necessario nel giudizio di nullità del contratto in generale (artt. 1418 ss. c.c.), essendosi ribadito che, in caso di contratto con parte plurisoggettiva, l’azione di nullità non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l’inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all’atto, nullo ab origine, si limita a constatare l’inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio (in termini: Cass., 13.05.2025, n. 12683 -vedasi anche: Cass., 4.10.2016, n. 19804).
Non vi è dubbio, d’altra parte, che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio va necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’azione proposta (Cass. , 13.06.2018, n. 15521). Questa situazione non si ravvisa anche nel caso di azione di nullità del lodo arbitrale (art. 828 c.p.c.), potendo la pronuncia richiesta, pur esplicando effetto solo tra le parti in giudizio, produrre utilità favorevoli alla parte proponente. Effetto che puntualmente si riscontra nella vicenda oggetto del presente giudizio, potendo equipararsi la posizione del soggetto rinunciante al ricorso per cassazione a quella del soggetto estraneo ab origine al giudizio di nullità.
Per cui, i motivi di ricorso vanno scrutinati soltanto relativamente alla posizione della RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, 54 commi 4 e 5, 56 del d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
3 .1. I ricorrenti sostengono che, poiché la Corte d’Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, il decreto che lo aveva reso esecutivo avrebbe perso ogni effetto giuridico e quindi è venuto meno il presupposto dell’imposta di registro. Contestano , dunque, la decisione della CTR per aver ritenuto comunque dovuta l’imposta, affermando invece che, in assenza di un titolo esecutivo efficace e di una reale capacità contributiva, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva più interesse né base giuridica per riscuoterla.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Questa Corte ha avuto modo di esprimersi su analogo tema, in materia di sospensione del decreto ingiuntivo, pervenendo alla conclusione che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l’esecutorietà dello stesso viene sospesa ex art. 649 c.p.c.; ciò perché solo l’intervento di una decisione definitiva, che all’esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 (Cass., 18.02.2021, n. 4327 – Rv. 660666 – 01).
3.4. Il principio espresso dalla Corte in materia di decreto ingiuntivo sospeso può essere esteso per identità di ratio ai lodi arbitrali dichiarati esecutivi. Anche in questo caso, infatti, la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto dell’imposta di registro, che sorge al momento in cui viene emesso il decreto di esecutorietà ex art. 825
c.p.c. da parte del Tribunale. Per cui, s olo l’intervento di una decisione definitiva, che, all’esito del relativo giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiari la nullità del lodo arbitrale, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.
In base all’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta è dovuta per i ‘ provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ‘, anche se impugnati o impugnabili. Pertanto, la mera sospensione dell’esecutorietà non elimina la validità né l’efficacia giuridica del provvedimento ai fini fiscali, ma ne sospende soltanto la possibilità di esecuzione. Solo un provvedimento definitivo che revochi, annulli o dichiari nullo il decreto di esecutorietà può far venir meno il presupposto del tributo.
3.5. Ne consegue che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, anche in relazione ai lodi arbitrali esecutivi sospesi, l’imposta rimane dovuta sino a quando non intervenga una decisione definitiva che elimini in radice il titolo esecutivo.
3.6. Il motivo va, quindi, rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, parti ricorrenti contestano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 – 59 del d.P.R. n. 131/1986, 158 del d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art. 12 del d.l. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
4.1. I ricorrenti sostengono che l’imposta di registro sul decreto di esecutività del lodo arbitrale dovesse essere prenotata a debito, poiché l’RAGIONE_SOCIALE statale (RAGIONE_SOCIALE era soccombente nel giudizio. Tale conclusione discenderebbe dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme citate, che prevedono la prenotazione a debito quando l’imposta è a carico di un’amministrazione pubblica.
Contestano, inoltre, che mancassero i presupposti individuati dalla CTR: il procedimento per l’esecutività del lodo avrebbe natura
contenziosa, poiché è reclamabile alla Corte d’Appello, e l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE sussiste anche in caso di sua soccombenza, per evitare un inutile esborso da parte del privato vincitore. Richiamano, a tal fine, anche la prassi amministrativa e l’art. 12 del d.l. n. 6/2012, che include l’RAGIONE_SOCIALE tra le amministrazioni dello RAGIONE_SOCIALE soggette alla registrazione a debito.
In sintesi, si sostiene che, essendo l’RAGIONE_SOCIALE statale parte soccombente, l’imposta doveva essere registrata a debito e non richiesta in pagamento ai ricorrenti.
2.1. Anche tale motivo è infondato.
2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sul punto, che in tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall’art. 825 c.p.c. (Cass., 25.03.2022, n. 9796 – Rv. 664272 – 01).
Non essendovi ragione per discostarsi da tale principio, il motivo va rigettato.
In conclusione, il ricorso va rigettato nella sua interezza nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE, mentre va accolto, per quanto detto sopra, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME; per cui la sentenza impugnata deve essere cassata rispetto questi ultimi; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito , con l’accoglimento del ricorso originario della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e l’annullamento nei loro confronti dell’atto impositivo.
Quanto alle spese giudiziali, le stesse vanno compensate in relazione all’intero giudizio tra RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (per sopravvenienza del giudicato esterno e novità della questione controversa); viceversa, nulla deve disporsi sulle stesse tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE parti intimate.
6 . In conseguenza dell’esito del giudizio , si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, a carico della sola RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata rispetto a questi ultimi e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME con annullamento nei loro confronti dell’atto impositivo;
rigetta il ricorso della RAGIONE_SOCIALE;
compensa le spese dell’intero giudizio tra RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/, quale inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 15.01.2026.
Il Presidente NOME COGNOME