Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1133 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1133 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21723/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Misterbianco INDIRIZZOCT), in persona del curatore pro tempore
-intimato- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede distaccata di CATANIA n. 642/2021 depositata il 21/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Tra la società odierna intimata e la RAGIONE_SOCIALE era stato pronunciato un lodo arbitrale in data 18 marzo 2006, relativo a una controversia sul contratto di cessione di un ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE. Il lodo, non dichiarato esecutivo, era stato impugnato dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, che con sentenza n. 407/2012 aveva corretto un errore materiale, dichiarato la nullità parziale del lodo limitatamente ai quesiti nn. 1, 4 e 7 p roposti dalla RAGIONE_SOCIALE e rideterminato l’importo dovuto in base alle motivazioni della decisione.
A seguito di ciò, l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, imponendo il pagamento dell’imposta in misura proporzionale.
La CTP di Catania, con sentenza n. 13816/14/15 del 29 dicembre 2015, ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente, annullando in parte la pretesa tributaria e riconoscendo dovuta soltanto la tassa fissa.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, ma la CTR ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo corretta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00). Ha richiamato il d.P.R. n. 115/2002 e il d.P.R. n. 131/1986, ribadendo che la tassazione degli atti giudiziari si fonda sul contenuto e sugli effetti della pronuncia, senza ricorrere a elementi esterni. Poiché i provvedimenti in esame non comportavano trasferimenti o condanne patrimoniali, ma solo la mancata registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania, la Commissione ha confermato la misura fissa dell’imposta, senza disporre sulle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
Il P.G. nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso con enunciazione di principio di diritto.
Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 5 e 37 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, e dell’art. 8, lett. b) e c), della tariffa – parte prima del d.P.R. n. 131/1986, con contestuale falsa applicazione dell’art. 8, lett. d), della tariffa – parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), c.p.c.
1.1. La CTR avrebbe erroneamente escluso che la sentenza della Corte d’Appello avesse contenuto patrimoniale, applicando l’imposta fissa invece di quella proporzionale. In realtà, la sentenza d’appello aveva rideterminato l’importo dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, sostituendosi al lodo arbitrale annullato e producendo quindi effetti patrimoniali. Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE sostiene che l’atto doveva essere assoggettato all’imposta proporzionale prevista dall’art. 8, l ett. b), del d.P.R. n. 131/1986, e non a quella fissa erroneamente applicata dalla CTR.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
1.3. Come è stato osservato dalla ricorrente, la Corte di Appello ha riformato il lodo arbitrale, per cui la sentenza adottata si è sostituita ad esso quale fonte della statuizione di condanna rilevante ai fini dell’imposizione. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.
È dunque condivisibile, sul punto, la tesi del P.G., secondo cui: «La sentenza d’appello ha (…) effetti autonomi e contiene una
condanna al pagamento di somme: ciò la rende un atto dell’autorità giudiziaria che ‘definisce’ (per la parte riformata) la controversia».
Difatti, la registrazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania comportava, nella fattispecie concreta, una condanna ad una prestazione patrimoniale ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, atteso che la decisione di gravame, nell’accogliere parzialmente i motivi, ha operato una rideterminazione del credito. Va quindi esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 8 lett. d) della tariffa -parte prima, che assoggetta a misura fissa l’imposta.
1.4. La apodittica motivazione addotta dal giudice del gravame, cioè che non sarebbe possibile applicare la diversa tariffa in quanto la traslazione patrimoniale si desumerebbe – inammissibilmente – da elementi esterni, è invece errata, essendo tale elemento intrinseco proprio all’atto registrato.
1.5. La censura merita accoglimento.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 5 e 22, nonché degli artt. 2, comma 2, della tariffa – parte seconda e 8, lett. b) e c), della tariffa – parte prima, del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, con contestuale falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
2.1. La CTR avrebbe errato nel non riconoscere che la sentenza della Corte d’Appello, pur non riformando integralmente il lodo, ne ha comunque enunciato le disposizioni, rendendole soggette a tassazione ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. Inoltre, poiché il lodo non era stato precedentemente registrato, la sua impugnazione davanti alla Corte d’Appello costituiva caso d’uso (art. 5 del d.P.R. n. 131/1986), facendo emergere per la prima volta la capacità contributiva della società. Pertanto, la CTR avrebbe dovuto applicare le imposte previste per i lodi arbitrali non esecutivi, ossia quelle di cui all’art. 8, lett. b) e c), della Tariffa, poiché il lodo accertava diritti patrimoniali e condanne pecuniarie.
2.2. L’art. 2, comma 2, della tariffa parte seconda stabilisce che i lodi arbitrali non dichiarati esecutivi siano soggetti a registrazione in caso d’uso, applicandosi «le stesse imposte previste nell’art. 8 della parte prima». In ogni caso, il deposito di un documento a fini probatori nell’ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986 (Cass., Sez. Un., n. 7682/2023). Pertanto, anche la produzione del lodo arbitrale sprovvisto di esecutività in sede di sua impugnazione per nullità dinanzi alla Corte di Appello non integra il ‘caso d’uso’.
Nel caso in esame, come è stato evidenziato anche dal P.G., il lodo arbitrale non registrato è stato espressamente enunciato nella sentenza d’appello, la quale ne ha confermato una parte e riformato un’altra.
Per la parte riformata, il lodo perde dunque efficacia giuridica e viene sostituito dalla pronuncia della Corte d’appello.
2.3. Ne consegue che, alla stregua dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, non ricorrendo l’ipotesi di cessazione degli effetti o di esecuzione RAGIONE_SOCIALE statuizioni (commi 2 e 3), il lodo arbitrale per la parte non incisa dalla sentenza di nullità, e quindi confermata, conserva la propria validità e produce effetti tra le parti, costituendo atto enunciato soggetto a registrazione (comma 1).
In assenza di precedenti specifici sulla questione, come richiesto anche dal P.G., vanno, dunque, affermati i seguenti principi di diritto: ‘ In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell’ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d’ Appello ai sensi dell’art. 828 c.p.c., non integra un ‘caso d’uso’ ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/ 1986 e, pertanto, non ne comporta l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.’
Tuttavia, ‘qualora il lodo arbitrale sprovvisto di esecutività e non registrato sia espressamente enunciato nella sentenza della Corte d’ Appello che , in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; e tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 /1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo’.
I motivi vanno dunque accolti.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a ), della legge n. 130/2022), in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME