Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4702 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4702 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10800/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO;
-Ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, congiuntamente e disgiuntamente tra loro;
-Controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
-Intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 19, n. 218/2024, depositata in data 21 aprile 2024, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento notificatale per la registrazione della sentenza n. 26370/2002, emessa dal Tribunale di Roma a definizione di un giudizio di risarcimento danni da responsabilità professionale, nell’ambito del quale era stata altresì accolta la domanda di manleva svolta nei suoi confronti da uno dei convenuti in giudizio. La cartella, n. 068 2020 00327200 89 000, notificata il 25/11/2021, indicava l’importo di euro 45.977,54 e individuava RAGIONE_SOCIALE quale responsabile in solido per il pagamento.
La contribuente premetteva che la condanna a tenere indenne l’assicurato non era idonea a moltiplicare il valore imponibile oggetto di tassazione poiché l’entità del debito restava immutata, variando eventualmente soltanto il soggetto tenuto al suo pagamento e che la garanzia assicurativa non realizzava un autonomo rapporto che costituisse fonte di ricchezza. Eccepiva la prescrizione del tributo, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di alcun atto, e contestava di essere tenuta al pagamento dell’importo dell’imposta di registro, essendo estranea al rapporto sostanziale considerato nella sentenza. L’adita Corte di giustizia accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando che la cartella di pagamento non era stata preceduta dalla notificazione di alcun avviso di liquidazione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza appellata, disponeva l’annullamento parziale della cartella di pagamento e la riliquidazione dell’imposta di registro dovuta da RAGIONE_SOCIALE, da determinare in applicazione dell’art. 21, II comma, del d.P.R. n. 131/1986. I giudici d’appello ritenevano innanzitutto viziata da extrapetizione la sentenza di primo
grado, non avendo la società contribuente formulato in quella sede la censura riferita alla omessa notificazione del previo avviso di liquidazione dell’imposta. Rilevavano la tempestività della notificazione della cartella esattoriale rispetto al termine di prescrizione di cui all’art. 78 d.P.R. cit., decorrente, nei casi di registrazione a debito, dalla data in cui l’atto giudiziario è divenuto definitivo. Affermavano che l’imposta di registro andava applicata in relazione al capo della sentenza riferito all’accoglimento della domanda di manleva , trattandosi di litisconsorzio facoltativo e non apparendo corretto porre a carico di RAGIONE_SOCIALE, in solido con le altre parti processuali, l’imposta di registro calcolata su entrambi i rapporti giuridici dedotti in giudizio (azione di responsabilità e azione di manleva). Precisavano infine che il tributo andava riliquidato sull’importo più oneroso, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, tenuto conto che la condanna della compagnia di assicurazione era strettamente dipendente dalla condanna al risarcimento del danno.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 218/2014 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, non notificata, formulando un unico motivo.
La società ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse di RAGIONE_SOCIALE, che dispone di altro titolo giudiziale per il recupero dell’imposta, e l’infondatezza del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 27 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla società contribuente nel controricorso e ribadita nella memoria illustrativa.
L’eccezione si fonda sull’assunto della sussistenza di altro titolo giudiziale -la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma -che rigettando il ricorso di altra compagnia assicurativa parte del medesimo giudizio definito dalla stessa sentenza del Tribunale di Roma, aveva sostanzialmente riconosciuto la responsabilità solidale, rispetto al pagamento dell’imposta di registro, della stessa compagnia e del soggetto tenuto al risarcimento dei danni, in tal modo consentendo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di ottenere il pagamento integrale dell’imposta, con conseguente difetto di interesse a coltivare l’attuale impugnativa.
L’assunto è privo di fondamento.
Prescindendo dal dato, desumibile dagli atti allegati, relativo al diverso esito del giudizio d’appello avverso la citata sentenza della Corte di giustizia tributaria di Roma, che priverebbe di attualità la disamina della questione, va osservato che RAGIONE_SOCIALE ha interesse a richiedere e ottenere il pagamento dell’imposta nei confronti di tutti i soggetti che sono parti del giudizio definito con la sentenza gravata dal tributo.
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, II comma, del d.P.R. n. 131/1986 nonché l’errata applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2.1. La ricorrente ripropone la medesima questione prospettata innanzi ai giudici di merito, sostenendo che l’imposta prenotata a debito debba essere recuperata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto rientrante tra i soggetti obbligati al risarcimento del danno nell’ampia accezione di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 131/1986. Afferma che non si tratta della mera tassazione dell’imposta di registro, ma del recupero delle spese di giustizia relative all’imposta di registro già iscritta a debito e dunque già corrisposta all’Erario e anticipata mediante l’iscrizione a debito.
2.2. Censura, inoltre, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che ha ritenuto applicabile l’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986, anziché l’art. 60 del medesimo TUR. Secondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la circostanza che la compagnia assicuratrice intervenga in manleva e nei limiti della polizza, deve considerarsi irrilevante rispetto al rapporto che la stessa compagnia ha nei confronti dell’Erario, che, ai fini dell’imposta di registro, può richiedere il pagamento nei confronti di tutti i soggetti obbligati al risarcimento dei danni, indipendentemente dalla reciproca posizione nei rapporti interni e dalla successiva ridefinizione mediante conguagli e rimborsi.
2.3. Osserva, infine, che la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il medesimo ruolo esattoriale, affermando la solidarietà dell’imposta di registro sull’assunto che la società è tenuta in solido con le parti diverse dai soggetti danneggiati, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri condebitori per le quote di loro spettanza facendo eventualmente valere in quella sede i limiti di polizza.
2.4. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha affermato, relativamente al profilo di interesse, che la lettura dell’art. 60 del d.P.R. n. 131/1986, come prospettata da RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’imposta deve essere recuperata nei confronti della ‘parte obbligata al risarcimento del danno’ non è condivisibile, sia rispetto al tenore letterale della norma, sia tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma, che ha distinto l’obbligazione risarcitoria dall’obbligazione di garanzia, derivanti da rapporti sostanziali autonomi e differenti, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di litisconsorzio facoltativo, devono essere sottoposte a tassazione le singole statuizioni della sentenza riferite a distinti rapporti giuridici e l’imposta deve essere
richiesta con riguardo a ciascun rapporto sostanziale (Cass., n. 21713/2020).
I giudici d’appello hanno dunque correttamente ritenuto, attenendosi ai principi affermati da questa Corte, che in ogni caso di litisconsorzio facoltativo, quale deve ritenersi quello all’attenzione, pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole ‘causae petendi’, con la conseguenza che esse, per loro natura scindibili, restano distinte ed autonomamente tassabili. L’imposta non colpisce, infatti, la sentenza in quanto tale, ma il rapporto od i rapporti in essa racchiusi (Cass., Sez. 5, 17 marzo 2008, n. 7113; Cass., n. 21713/2020 ). D’altro canto, l’art. 60 prevede che, nei casi di cui all’art. 59, lett. d) d.P.R. n. 131/1986, relativi alla registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, gli Uffici procedono alla registrazione a debito ed effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella misura di euro 5.000,00 per compensi, oltre
esborsi nella misura di euro 200,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026 .
Il Presidente NOME COGNOME