Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5892 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5892  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
Avviso liquidazione imposta registro -Opposizione a decreto ingiuntivo -Chiamata di terzo in garanzia impropria
ORDINANZA
sul ricorso 18516/2022 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dei dirigenti e procuratori speciali, dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), giusta i poteri loro conferiti dall’art. 29 dello Statuto sociale e dalla procura speciale conferita per atto a rogito AVV_NOTAIO di Milano il 21 dicembre 2012 (Rep. n. 23191, Racc. n. 11507), registrata presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ufficio di Milano 1, in data 24 dicembre 2012, al n. NUMERO_DOCUMENTO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) (fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL; EMAIL; EMAIL; EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso i predetti
professionisti,  con  studio  in  Roma,  alla  INDIRIZZO  (PEC: EMAIL, EMAIL; EMAIL; EMAIL), giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA);
– resistente –
-avverso la sentenza 35/03/2022 emessa dalla CTR Toscana il 12/01/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla CTP di Arezzo, l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio le aveva richiesto il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, in virtù della quale, da un lato, era stato confermato il decreto ingiuntivo emesso, in favore della RAGIONE_SOCIALE (opposta), nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (opponente) e, dall’altro, era stata condannata la terza chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE a manlevare la debitrice-opponente di quanto avrebbe dovuto versare alla cRAGIONE_SOCIALEriceopposta ed a risarcirle i danni.
L’adìta CTP rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il gravame, affermando che la RAGIONE_SOCIALE era risultata beneficiaria RAGIONE_SOCIALE spese legali  (quantificate  nella  misura  di  euro  25.000)  e,  come  tale,  non  era estranea  al  procedimento  giurisdizionale  (ma,  anzi,  parte  dello  stesso), essendo  tenuta ,  per  l’effetto,  al  pagamento  in  solido  dell’imposta  di registro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un solo motivo. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al fine de partecipare all’ev entuale discussione della causa.
Ragioni della decisione
 Con  l’unico  motivo  la  ricorrente  deduce  la  illegittimità  della  sentenza
impugnata, in quanto, a suo dire, viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, e 57, comma 1, dPR n. 131/1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sentenza che aveva deciso s ull’opposizione a d.i. recava due distinti capi di sentenza (l’uno, sul rapporto tra opponente ed opposto, confermativo del d.i., e, l’altro, sul rapporto tra opponente e terzo chiamato in causa, relativo alla condanna di quest’ultimo a manlevare e risarci re l’opponente) e che essa non poteva essere ritenuta responsabile (anche) per il pagamento dell’imposta di registro dovuta, in misura proporzionale, sul capo della sentenza di condanna al risarcimento danni, riguardante il rapporto tra opponente e terzo chiamato in causa.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 21 del dPR 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce, al primo comma, che <> e, al secondo comma, che <>.
In tema di imposta di registro, e con riferimento alla disciplina degli atti che contengono più disposizioni ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l’una dall’altra più disposizioni contenute nello stesso atto (ovvero più statuizioni, ove l’atto sia un provvedimento giudiziario) – ciò che comporta, in virtù del secondo comma del citato art. 21 (norma eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione), l’applicazione una sola volta dell’imposta, come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa -, occorre che non si possa concepire l’esistenza dell’una disposizione (o statuizione) se si prescinde dall’altra, determinandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l’intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE diverse disposizioni (o statuizioni), a nulla rilevando l’esistenza, tra le stesse, di una
mera connessione soggettiva.
Orbene, in una fattispecie per molti versi assimilabile a quella in esame, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10789 del 07/06/2004, ha tratto dall’enunciato principio la conseguenza che, allorché una sentenza contenga un capo di condanna dei condebitori in solido (appaltatore e committente) a risarcire il danno extracontrattuale subito dal terzo e, inoltre, un capo di condanna dell’un condebitore (appaltatore) a tenere indenne l’altro condebitore (committente) in virtù della posizione di garanzia contrattualmente assunta dal primo nei confronti dell’altro, le due statuizioni, aventi diverso titolo e funzione, non possono ritenersi necessariamente derivanti l’una dall’altra, essendo connesse in maniera soltanto occasionale o per mera volontà RAGIONE_SOCIALE parti, e sono pertanto soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dal primo comma del già citato art. 21), come se ciascuna statuizione fosse un atto distinto.
Del resto, in tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 24/01/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12009 del 19/06/2020).
In particolare, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. citato per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, essendo oggetto dell’imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale cui essa inerisce, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà resta escluso nei confronti dei soggetti estranei a detto rapporto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16891 del 21/07/2009; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14305 del 19/06/2009). Ciò in quanto in tale ipotesi – diversamente dal litisconsorzio necessario -pur nell’identità RAGIONE_SOCIALE questioni, permane
l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e RAGIONE_SOCIALE singole causae petendi , con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16745 del 16/07/2010).
Nel caso di specie, l’istituto di cRAGIONE_SOCIALEo ricorrente è, dunque, responsabile unicamente (e solidalmente con la RAGIONE_SOCIALE) per il pagamento dell’imposta di registro dovuta in relazione al capo di sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo in suo favore (imposta dovuta in misura fissa, avendo il detto istituto -circostanza non contestata -già a suo tempo -al momento della registrazione del decreto ingiuntivo -versato l’imposta di registro in misura proporzionale), ma non anche p er il pagamento della stessa imposta (dovuta in misura proporzionale) sull’autonomo capo di sentenza concernente la condanna della RAGIONE_SOCIALE a manlevare la RAGIONE_SOCIALE (di quanto quest’ultima sarebbe stata tenuta a versare all’RAGIONE_SOCIALE) ed a risarcirle i danni, riferendosi gli stessi a rapporti diversi.
In quest’ottica, il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l’autonomia dei rapporti (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va,  in  accoglimento  dell’unico  motivo,  cassata  e,  non  essendo  necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi , rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte sulla questione principale solo nel 2020, per compensare quelle relative ai gradi di merito.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.2.2025.