Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3143 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17519/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell’ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Campania n. 701/2024 depositata il 24/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di liquidazione n. 2021/007/DI/000000975/0/001 di € 430,75, emesso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per il recupero dell’imposta di registro dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 975/2021, reso dal Giudice di Pace di Nola in data 11/06/2021, eccependo la carenza motivazione dell’avviso e l’applicabilità dell’imposta in misura fissa sull’atto tassato.
1.1.La CGT di I Grado di Napoli, con sentenza n. 542/04/2023, depositata in data 11.01.2023, rigettava il ricorso.
1.2. Sull’appello della società, la Corte regionale della Campania, nel confermare la prima decisione, respingeva il gravame sul rilievo che : – lo svolgimento del giudizio in mancanza della comunicazione della data dell’udienza pubblica non implica ex se alcuna lesione del diritto di difesa, assicurata dalla trattazione orale; – il decreto ingiuntivo che il creditore ottenga per il conseguimento della controprestazione ad esso dovuta per la stipula di un contratto di compravendita (fattispecie implicante l’insorgenza dell’obbligo di pagare l’IVA) assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’imposta sul valore aggiunto, di talché, in forza del canone della prevalenza di detta imposta su quella proporzionale di registro, l’atto, a norma e per gli effetti dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va registrato a tassa fissa; ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; in forza del disposto di cui all’art. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le somme dovute per interessi non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale; -che il richiamo per relationem alle fatture poste a fondamento della domanda giustifica l’applicazione dell’art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; -l’avviso opposto risulta compiutamente motivato e completo di tutti gli elementi essenziali.
1.3 . La società propone ricorso per cassazione avverso detta decisione, affidato a quattro motivi, integrati da memorie difensive. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c.., reca la denuncia di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 d.lgs. 546/1992, nonche’ dell’art. 24 Cost., avendo la Corte regionale Campania errato nell’escludere la nullità della sentenza di primo grado ancorchè la discussione del procedimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse avvenuta in pubblica udienza, in assenza della correlativa istanza, ed alla presenza del solo Ufficio impositore, con palese violazione del diritto di difesa della ricorrente (v. ‘Processo Verbale’ nel fascicolo di primo grado ove si legge testualmente che l’udienza del 10/01/2023 fu celebrata in Pubblica Udienza: .
Si deduce che il Giudice dell’appello ha ritenuto erroneamente che nonostante la grave violazione procedimentale non vi sarebbe stata alcuna violazione del contraddittorio proprio del “giusto processo” e che l’irritualità del modus operandi del RAGIONE_SOCIALE non avrebbe implicato ex se alcuna lesione del diritto di difesa, e che addirittura ne sarebbe stata assicurata, di contro, una piena tutela.
La censura è infondata.
2.1. Costituisce principio di diritto pacifico quello secondo cui la sentenza di appello produce un effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado e tenuto conto del principio secondo cui le nullità RAGIONE_SOCIALE sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ne consegue che l’errore in cui sia incorso il giudice se commesso nel primo grado del giudizio, non potrà essere dedotto come mezzo di cassazione della sentenza di secondo
grado quando sebbene abbia formato oggetto di motivo del gravame rivolto al giudice di appello, comunque nessuna lesione del diritto di difesa vi è stata visto che per l’effetto ampiamente devolutivo dei motivi proposti vi è stato un riesame completo del merito. Ai fini della denuncia con ricorso per cassazione della violazione di norme di diritto, possono essere considerate solo le statuizioni del giudice di appello. Nel caso concreto il giudizio di appello è consistito in un riesame integrale -tenuto conto dell’effetto pienamente devolutivo dei motivi di gravame proposti di tutta la vicenda sostanziale e processuale, sia in rito che nel merito. La decisione del giudice di appello non è condizionata o limitata dall’attività del giudice di primo grado, ma si esercita direttamente e immediatamente su tutto l’oggetto della controversia, avendo il potere -dovere di valutare le prove raccolte e di esRAGIONE_SOCIALEre il proprio convincimento in ordine ai fatti rilevanti per la decisione.
2.2. In definitiva proprio perché, in applicazione del principio per cui i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, il giudice di secondo grado, investito di tale censura, non può limitarsi a dichiarare la nullità, ma deve decidere nel merito (Cass. 25 maggio 1992 n. 6243). E, dato l’effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado (Cass.19 novembre 1983 n. 6899; 24 agosto 1981 n. 4982; 26 gennaio 1979 n. 601), non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado, quando la sentenza di appello ha riesaminato il merito, o comunque era necessario dedurre (e provare) che la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado aveva comportato una lesione nella valutazione dei fatti lesiva del suo diritto (circostanza non solo non provata ma neppure dedotta). L’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, quindi la parte non deve solo denunziare l’errore processuale in cui era incorso il primo giudice ma anche il merito esaminato, dal secondo giudice, sostitutivo
della sentenza di primo grado ( Cass. 8 gennaio 2020, n. 1863; Cass. n. 30969/2023).
Con la seconda censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990; per avere il decidente omesso di esaminare il secondo motivo di impugnazione di cui al ricorso in appello proposto della RAGIONE_SOCIALE argomentando con formule stereotipate il suo rigetto.
3.1. La seconda censura è palesemente infondata. La Corte regionale non ha omesso di pronunciarsi sull’adeguatezza motivazionale dell’avviso di liquidazione, statuendo, invece, che
3.2.Si tratta di argomentazioni condivisibili, che resistono alle difese della contribuente che, a ben vedere, peccano di astrattezza per cui non può dirsi che la contribuente non abbia potuto far valere le proprie ragioni sia in merito all’an che al quantum della pretesa stessa.
3.3.Con ciò non significa disattendere il principio, affermato in tema di accertamento tributario, secondo cui “l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica l’annullamento, non esclude che il
contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l’impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del “thema decidendum” (Cass. n. 21997/2014; n. 28056/2009). Occorre, infatti, considerare che in una fattispecie non complessa, come appunto quella oggetto di causa, la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell’imposta di registro dovuta, ex artt. 37, d.p.r. n. 131 del 1986 ed 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. citato, considerato che si è in presenza di un atto giudiziario il cui contenuto è in tutto e per tutto sovrapponibile a quello della domanda proposta nel ricorso monitorio (anche se non allegato).
3.4. In ipotesi di tal fatta, avuto riguardo alle caratteristiche dello specifico rapporto tributario e segnatamente alla circostanza che il soggetto passivo non è affatto estraneo all’atto giudiziario tassato, appare senz’altro consentita una lettura non formalistica RAGIONE_SOCIALE garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamente difendere (Cass. n. 35125/2021 ed in termini Cass. n. 30084/2021). Coerentemente con detta opzione interpretativa, in analoga fattispecie, si e ritenuta decisiva la circostanza che dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente nonché l’atto enunciato (che la società individua negli assegni bancari) sicché la Corte, ha opportunamente osservato che al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato (Cass. n. 8389/2021; Cass. n.11283/2022; Cass. n. 8624/2023; Cass. n. 8016/2024; Cass. 21/06/2025, n. 16625). 3.5.L’avviso di liquidazione impugnato, infatti, relativamente all’obbligo di motivazione, trova la propria disciplina nell’art. 54, comma 5, del d.p.r. n.
131 del 1986, che impone la indicazione, “degli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”, indicazioni necessarie e che non devono mai mancare, nonché nell’art. 7, I. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), profilo quest’ultimo che non si può scrutinare prescindendo, appunto, dalla legittimità – generalmente ammessa – del rinvio per relationem.
3.6.Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale – per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento – o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023). Ritiene il RAGIONE_SOCIALE di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che va progressivamente consolidandosi, che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell’imposta di registro siano desumibili – direttamente dalla motivazione dell’atto recante la pretesa tributaria, o piuttosto indirettamente – dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorché appunto si tratti di atto – nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano – conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n. 21713/2020,
n. 239/2021, n. 30084/2021, n. 26340/2021, 37370/2021, n. 241/2021, n. 24098/2014).
3.7. Preme qui sottolineare che non si intende fare riferimento alle affermazioni giurisprudenziali relative alla conoscibilità di atti richiamati, già oggetto di precedente notificazione al contribuente (Cass. n. 13110/2012), o sottoposti a pubblicità legale (Cass. n. 2705/2014), “ipotesi accomunabili dall’operatività di presunzioni legali (per quanto diversificate) di conoscenza, e quindi di equiparazione ex lege della conoscibilità alla conoscenza.” (Cass. n. 593/2021, in motivazione). Piuttosto, si intende fare riferimento alla giurisprudenza che ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti dal destinatario dell’accertamento (tra le altre, Cass. n. 26527/201, Cass. 24254/2015, n. 27628/2018), “finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ipotesi che si realizza quando il documento menzionato nella motivazione dell’atto impositivo faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, essendo sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest’ultimo (Cass. n. 32127/2018, n. 28060/2017, n. 12312/2017, n. 14275/2018).
3.8. La Corte (Cass. n. 593/2021 cit.), al riguardo, ha evidenziato che “deve ritenersi che l’interpretazione giurisprudenziale degli artt. 7, comma 1, ultimo periodo, legge n. 212 del 2000 e 42, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma, d.p.r. n. 600 del 1973, nel senso che non sia nullo l’accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell’amministrazione, ex art. 97 Cost.) -che giustificano l’ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 29/01/2008, n. 1906, in
motivazione) – ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell’atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un’attività di ricerca complessa”.
3.9. Ed allora, la decisione della Corte campana non è censurabile perché esRAGIONE_SOCIALE motivatamente il convincimento che la società la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, fosse consapevole di dover corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’imposta di registro, a norma del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 37, disposizione che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi siffatti decreti e i relativi atti enunciati (vedi anche Cass. n. 30084/2021 cit., n. 1696/2020, in termini).
3.10. Facendo applicazione dei suddetti principi la Corte ha ritenuto sufficiente “il mero riferimento al numero ed alla data della sentenza civile nell’avviso di liquidazione”, in fattispecie relativa a sentenza civile che, con riguardo “all’articolazione del dispositivo nel duplice capo di condanna al pagamento a diverso titolo della medesima somma di denaro (per capitale ed accessori)”, mediante operazione matematica assicurava “al contribuente l’agevole inteilegibilità dei valori imponibili, RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e dell’imposta liquidata.” (Cass. 21713/2020 cit.).
Il terzo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 40 t.u. 131/1986 falsa applicazione dell’art. 22 t.u. 131/1986; per avere la Corte regionale trascurato di considerare che l’Ufficio impositore non aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo essendo presente in atti solo il decreto ingiuntivo.
Si deduce che nessuna fattura commerciale è stata posta alla base degli atti procedimentali trattandosi, di contro, di decreto ingiuntivo è stato ottenuto dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE sulla base di assegni bancari
(promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.) che l’emittente non aveva onorato; trattandosi di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso in forza di assegni bancari, la tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo era dovuta al fatto che al rapporto sottostante fosse applicabile l’IVA (fatture di vendita non onorate ma non prodotte in giudizio).
Si osserva che, tuttavia, nel caso di specie il negozio sottostante non è stato ‘enunciato’ ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 22 del TUR, ma ne costituisce solamente un implicito presupposto logico, in quanto per potersi considerare la sussistenza dell’enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante.
4.1. La terza censura è inammissibile in quanto si scontra con l’accertamento fattuale operato dai giudici di seconde RAGIONE_SOCIALE, secondo i quali nel decreto ingiuntivo erano enunciate fatture imponibili Iva, volendosi, invece, malamente contrastare detto accertamento, sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto sulla base di assegni bancari (deduzione di cui la CTR dà atto nella parte in fatto della motivazione).
4.2.Considerato che il vizio di violazione di legge postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, il tenore della doglianza rimette in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui viene contestata l’omessa valutazione della enunciazione di assegni e non di fatture commerciali. Per costante insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2018, n. 18721; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2021, n. 19894). L’erronea ricognizione da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, dando per accertata la enunciazione di assegni bancari costituisce un’operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015).
4.3.Sotto altro profilo, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi appartiene al sindacato del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale.
4.4. Come recentemente chiarito dalle S.U. 5 marzo 2024, n. 5792 << il controllo dell'attività del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è, come si diceva, affidato alla revocazione. Secondo l'articolo 395, n. 4, cod.proc.civ.: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
4.5.Ebbene, nel caso sub iudice, l'affermazione che l'atto enunciato era rappresentato da assegni ha costituito senza dubbio oggetto di discussione tra le parti; è quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, atteso che sul fatto il giudice si è pronunciato – affermando che > -giacché l’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. In detta ipotesi, la deducibilità in Cassazione del vizio di c.d. «travisamento della prova», laddove, come nella concreta fattispecie, la decisione non risulta a che vedere con la predicata dispercezione – in quanto il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – è consentita in presenza del dedotto errore valutativo della documentazione prodotta << in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale »( S.U. cit. n. 5792/2024)
4.6. Occorre allora limitarsi a constatare, con l'esito del rigetto del motivo -non proposto né ai sensi del n. 4) né ai sensi del n.5) dell'art. 360, primo comma, c.p.c,, bensì ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. – che il RAGIONE_SOCIALE d'appello ha sostenuto la propria decisione con motivazione rispettosa del parametro del «minimo costituzionale» giungendo ad affermare che il criterio adottato dall'ufficio per la determinazione della rendita catastale era riconducibile alla cd stima diretta, argomentando in relazione alle specifiche deduzioni e censure, dando rilievo decisivo alla relazione di stima allegata all'avviso opposto.
L'ultimo mezzo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., nonche' dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e del d.m. 55/14 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.. Entrambe le Corti di merito hanno condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di
lite eccedenti le tariffe professionali: il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 900,00 oltre accessori di legge mentre la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori. Si deduce che come conseguenza automatica dell'accoglimento dei motivi di cassazione sopraesposti, dovrà necessariamente riformare integralmente il capo RAGIONE_SOCIALE spese condannando la resistente RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio nonché a quelle relative al presente grado di giudizio di legittimità.
In ogni caso, il capo RAGIONE_SOCIALE spese della sentenza odiernamente impugnato è da censurare anche nel quantum liquidato dal Giudicante che non rispecchia la normativa di cui all'art. 15 d.lgs. 546/1992 che a sua volta richiama il d.m. 55/14.
Si soggiunge che l'RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario e quindi troverebbe, già di per sé, applicazione l'art. 15 comma 12 sexies d.lgs. 546/1992 secondo cui 'Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto', disposizione che il collegio d'appello non ha preso in considerazione la riduzione del 20%, maggiorando tutte le competenze di cui al d.m. 55/14 ovverosia i parametri forensi per la liquidazione degli onorari degli avvocati richiamati dal predetto comma 12 sexies art. 15 D.lgs. 546/92.
Si afferma ancora che la Corte doveva liquidare solo la 'fase di studio' e la 'fase introduttiva' che, per un giudizio con valore di € 400,00 (quindi scaglione fino ai € 1.100,00), poteva portare ai seguenti parametri ex D.M. 55/14.
6.Il mezzo in disamina è fondato.
6.1.Nella specie, il ricorso introduttivo è stato proposto a marzo del 2022 e la sentenza d'appello è stata emessa in data 19 dicembre 2023. Ne deriva che era già in vigore il d.m. n. 37 del 2018, il quale è divenuto efficace il 27 aprile 2018, e si applica alle liquidazioni successive a questa data (art. 6). Detto decreto è stato modificato dal d.m. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022 che ha modificato il disposto dell'art. 4 del d.m. del 2014 cit laddove prevede che .
6.2. Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e successivamente dal d.m. n. 147/22 non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023), così come non può superare il valore massimo stabilito (prima nell’80% sino ad ottobre 2022, sino al 50% successivamente all’entrata in vigore del d.m. n. 147/22 ).
6.3. L’art. 19 prevede che . Mentre il successivo art. 20 stabilisce che
6.4.Questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e RAGIONE_SOCIALE spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass., Sez. 2, n. 9815 del 13 aprile 2023). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal d.m. n. 37 del 2018 e men che mai per quelli regolamentati dal d.m. n. 147/22: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% ovvero risultanti da una maggiorazione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità RAGIONE_SOCIALE liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La detta ratio legis , esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, conduce ad affermare che l’attuale previsione mira a specificare ‘con maggiore chiarezza l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALE soglie minime
percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti’.
6.5. Quanto alla questione concernente il riconoscimento dell’attività istruttoria e decisionale, si evidenzia che parte ricorrente ne intende escludere la liquidazione, ma senza offrire argomenti sul punto.
6.6. Vale osservare, al riguardo, che la riforma del 2018 e quella del 2022 non nega la liquidazione dell’onorario al difensore per la fase istruttoria e decisionale, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (Cass. 12 novembre 2025, n. 29925).
6.7. In particolare, la riforma prevede che < per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione RAGIONE_SOCIALE domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti RAGIONE_SOCIALE altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame RAGIONE_SOCIALE corrispondenti attività e designazioni RAGIONE_SOCIALE altre parti, l'esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni dei consulenti d'ufficio o RAGIONE_SOCIALE altre parti, la notificazione RAGIONE_SOCIALE domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame RAGIONE_SOCIALE relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione RAGIONE_SOCIALE scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna
parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni RAGIONE_SOCIALE conclusioni e l'esame di quelle RAGIONE_SOCIALE altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito RAGIONE_SOCIALE note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
6.8.Tanto premesso, considerando il valore della controversia ed anche i massimi RAGIONE_SOCIALE tariffe, effettivamente le Corti tributarie di primo e secondo grado hanno superato i limiti massimi, trascurando poi di applicare la riduzione nella misura del 20% ex comma 12 sexies art. 15 D.lgs. 546/92, applicando presumibilmente il comma 2 septies dell'art. 15 per cui : .
6.9. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023; Cass. n. 17613/2024), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall’art. 4, c. 1, d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto.
Segue il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e l’accoglimento dell’ultimo mezzo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata relativamente al capo concernente le spese di lite che vanno così liquidate; -per il primo grado in euro 640,00 per compensi
(considerando anche la fase istruttoria); – per il secondo grado euro 640,00 per compensi, al netto (come per il primo grado) del 20% di cui all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese di legittimità seguono il criterio della soccombenza, venendo liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie l’ultimo motivo di ricorso, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al capo concernente le spese di lite e ridetermina le spese del giudizio di merito in favore dell’amministrazione (già al netto della decurtazione del 20 % di cui all’art. 15 d.lgs. 546/92) come segue: -per il primo grado in euro 640,00 per compensi; – per il secondo grado in euro 640,00 per compensi. C ondanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal ricorrente per il presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 14 gennaio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME