Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33711 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35205/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1793/2019 depositata il 16/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del PG nel senso del rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 16 aprile 2019 n. 1793/12/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di operazioni attuative di un progetto di acquisizione di un ramo aziendale (cessione di “portafoglio immobiliare” composto da tredici gallerie commerciali e due retail park; cessione della partecipazione totalitaria in RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata conferitaria dei diritti di sfruttamento economico -commerciale del suddetto “portafoglio immobiliare”), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione non al risultato finale dell’operazione complessiva, bensì agli effetti particolari dei singoli atti.
La “RAGIONE_SOCIALE” si costituisce con controricorso.
Il P .G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
2.Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione alla natura ed agli effetti di ciascun negozio, senza
tener conto del collegamento funzionale tra i singoli negozi in vista della realizzazione di un risultato unitario.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la norma di interpretazione autentica imponesse all’amministrazione finanziaria di sottoporre un atto ad imposta di registro senza tener conto degli elementi extratestuali e degli atti collegati al medesimo. 3. Entrambi i motivi -la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto -sono infondati.
3.1 Si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile. Invero, l’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che: «Al testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». L’art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che: «L’articolo 1, comma 87,
lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
3.2 Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro 4 contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico». Per altro verso un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10 -bis della legge 212 del 2000» e «consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima
pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)».
4.3 Da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n.39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva. Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, «si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema».
In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall’intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065).
5.4 Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone
che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass. del 25.05.2021, n. 14341).
5.5 Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti. Invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica -al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione -esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941).
6. Nel caso di specie, stante l’applicabilità retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’amministrazione finanziaria non aveva
facoltà di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti nei termini complessivi ed unitari di cessione indiretta di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell’imposta di registro in relazione a ciascuna RAGIONE_SOCIALE predette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali.
Ne discende che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo che «l’iter logico interpretativo che sta alla base dell’avviso di liquidazione in esame appare palesemente contra legem, essendo pacifico che per giungere alla conclusione della cessione di azienda, contro il divieto di legge, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ha posto in connessione tra di loro atti diversi e distinti, non solo per l’oggetto, ma anche per le parti contraenti»
Dunque, apprezzandosi l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure dedotte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali possono essere compensate in considerazione dell’evoluzione normativa e della incertezza giurisprudenziale risolta solo a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nell’adunanza camerale della sezione tributaria