Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1176 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1176 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29489/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, con l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
COGNOME
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia, in MILANO n. 2897/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda processuale origina da una controversia tributaria tra il signor NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una sentenza civile del Tribunale di Milano. Con tale sentenza, NOME COGNOME era stato condannato al pagamento di 845.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, per responsabilità nella gestione societaria, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali. A seguito della condanna, la società creditrice aveva
avviato due procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, una immobiliare e l’altra m obiliare, che avevano portato al pignoramento dei beni di NOME COGNOME. Prima della scadenza del termine per proporre appello, le parti avevano, tuttavia, raggiunto un accordo transattivo, con cui la condanna veniva ridotta a € 230.000,00, più circa € 9.500,00 provenienti da somme già pignorate, per un totale di € 239.519,08. Tale transazione aveva determinato la rinuncia all’impugnazione della sentenza e l’e stinzione RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive, formalmente dichiarata dal Tribunale di Busto Arsizio.
Nonostante ciò, l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso l’avviso di liquidazione basandosi sull’importo originario di € 845.000,00 e applicando l’aliquota del 3%, ritenendo la sentenza qualificabile come condanna pecuniaria.
Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo che l’imposta dovesse essere calcolata sull’importo effettivamente corrisposto in base alla transazione e che, in ogni caso, l’aliquota corretta fosse quella dell’1%, trattandosi di sentenza di accertamento e non di condanna.
La CTP ha respinto il ricorso, e il contribuente ha quindi proposto appello alla CTR della Lombardia, lamentando la nullità e l’erroneità della decisione di primo grado, nonché la violazione degli articoli 8 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 per travisamento dei fatti e per errato inquadramento giuridico dell’atto tassato.
Il giudice del gravame ha respinto l’appello giudicando l’avviso di liquidazione adeguatamente motivato e conforme ai requisiti di legge. Ha inoltre affermato che la sentenza oggetto di tassazione costituiva una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro, applic ando quindi l’aliquota del 3% prevista dall’art. 8, lett. b), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. n. 131/1986, e non quella dell’1%, riservata alle sentenze di mero accertamento. Ha ritenuto, dunque, che la base imponibile fosse stata correttamente individuata
in € 845.000,00, cioè nella somma oggetto della condanna, ritenendo irrilevante la successiva transazione tra le parti. La CTR ha, dunque, confermato la sentenza di primo grado e condannato l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre ad accessori di legge.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce: «Violazione ex art. 360 C.p.c. – Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza n. 2897/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 22/02/2021 e depositata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, punti 3 e 5, in ordine alla violazione della legge ex art. 8 D.P.R. 26/04/86 N. 131 -Errato inquadramento e causale per il travisamento dei fatti documenti -Errata imposizione -Omessa e/o errata motivazione -Violazione ex art. 112 C.p.c e 115 C.p.c.».
1.1. Secondo il ricorrente, l ‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe applicato in modo illegittimo l’aliquota del 3%, prevista per le sentenze di condanna, poiché la decisione del Tribunale di Milano aveva in realtà natura accertativa. A suo dire, l’imposta di registro avrebbe dovuto essere calcolata con l’aliquota dell’1%, prevista per gli atti che accertano diritti patrimoniali, poiché la condanna al pagamento della somma di € 845.000,00 rappresentava solo la conseguenza dell’accertamento della sua responsabilità per mala gestio e non una condanna autonoma. NOME COGNOME criticava, inoltre, le decisioni di CTP e CTR per aver travisato i fatti e omesso una corretta motivazione, limitandosi a qualificare la sentenza come di condanna senza considerare la sua effettiva natura accertativa, interpretando in modo arbitrario l’art. 8 del d.P.R. n. 131/1986.
1.2. La censura non è fondata.
1.3. La sentenza civile emessa dal Tribunale di Milano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si limita ad accertare la sussistenza di una responsabilità astratta, ma determina una vera e propria condanna al pagamento di una somma di denaro esattamente determinata, quale conseguenza diretta della mala gestio accertata. L’accertamento della responsabilità del convenuto costituisce, infatti, il (solo) presupposto logico-giuridico della condanna risarcitoria, ma non ne muta la natura: l’effetto giuridico dell’atto resta quello di imporre un’obbligazione pecuniaria a carico del soggetto soccombente.
Ai fini dell’imposta di registro, ciò che rileva è il contenuto e l’effetto dell’atto giudiziario, non la qualificazione formale dell’azione esercitata. Pertanto, una sentenza che comporta la condanna al pagamento di una somma di denaro, ancorché conseguente all’accertamento di un illecito o di una responsabilità, deve essere assoggettata a ll’aliquota del 3% prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.
1.4. In tale prospettiva, la CTR ha correttamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano costituisse titolo giudiziale di condanna, essendo l’accertamento della mala gaestio inscindibilmente connesso alla quantificazione del danno e alla conseguente imposizione patrimoniale. Ne consegue che l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% da parte dell’RAGIONE_SOCIALE è conforme a legge, mentre deve essere esclusa l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’1%, riservata alle pronunce di mer o accertamento prive di effetti patrimoniali diretti.
In sostanza, si lamenta, in varie forme, l’omesso esame di aspetti attinenti sempre all’incidenza della transazione novativa, che sono stati comunque già valutati dal giudice di appello.
1.5. Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta: «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza n. 2897/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 22/02/2021 e depositata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, punti 3 e 5, in ordine alla violazione della legge ex art. 8 e 37 D.P.R. 26/04/86 N. 131 -Errato inquadramento e causale per il travisamento dei fatti documenti -Errata imposizione -errata e /o omessa motivazione -Violazione ex art. 112 C.p.c. e 115 C.p.c.».
2.1. Il secondo motivo di ricorso riguarda, nello specifico, l’erroneità della base imponibile utilizzata per calcolare l’imposta di registro e la violazione degli artt. 8 e 37 del d.P.R. n. 131/1986. Il ricorrente sostiene che la Commissione Tributaria Regionale abbia commesso un errore nel considerare come base imponibile la somma di € 845.000,00 fissata nella sentenza del Tribunale di Milano, ignorando la successiva transazione novativa intervenuta con la RAGIONE_SOCIALE, che aveva rideterminato l’importo dov uto in € 239.519,08. Secondo il contribuente, tale accordo aveva sostituito e reso inefficace la condanna originaria, costituendo il nuovo titolo economico rilevante ai fini dell’imposta. Denuncia , inoltre, la violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, poiché la CTR non avrebbe riconosciuto valore giuridico alla transazione, nonostante fosse stata recepita dai provvedimenti dei giudici dell’esecuzione che avevano dichiarato estinte le procedure, conferendole così natura endogiudiziale. La CTR, escluden do la rilevanza dell’accordo perché non stipulato con l’Amministrazione Finanziaria, avrebbe applicato un’interpretazione arbitraria e non prevista dalla legge. Contesta anche la motivazione in ordine alla mancata considerazione della transazione e dei suoi effetti sulla determinazione della base imponibile reale.
2.2. La censura non è fondata.
2.3. Va rammentato che la transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell’originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l’originario rapporto (transazione semplice) (tra le tante: Cass., 23/06/2021, n. 17869).
Nel caso di specie non vi è dubbio che la transazione insista sul pendente rapporto litigioso, limitandosi a disciplinare le conseguenze in relazione alle obbligazioni preesistenti tra le parti ed accertate dal giudice.
2.4. Questa Corte ha poi chiarito che, in tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria (Cass., 13/03/2025, n. 6665 (Rv. 674366 – 01) -vedasi anche Cass., 24/02/2016, n. 3687).
2.5. Le censure non tengono, dunque, conto che la transazione è atto estraneo alla dinamica del processo civile e non influisce sulla tassazione degli atti giudiziari, pur facendo venir meno la res litigiosa sul piano degli effetti civili. Difatti, per quanto appena detto, in tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria
2.6. Né la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità degli organi sociali può essere ricondotta tra le pronunce di tipo accertativo-ricognitivo. Difatti, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto nel qual caso l’imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8 (Cass., 20/12/2018, n. 32969).
Per cui, la transazione della controversia civile non può avere alcuna incidenza sulla liquidazione dell’imposta di registro, sia in relazione alla determinazione della base imponibile, che in relazione all’individuazione dell’aliquota applicabile .
2.7. Nel caso di specie, non essendovi dubbio che non sia intervenuta la amministrazione nella transazione, si verte al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di possibile rilevanza ai fini della rideterminazione dell’imposta.
2.8. Anche il secondo motivo va, quindi, rigettato.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta: « Illegittimità e nullità della impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano del 22/02/2021 pubblicata il 21/07/2021 e notificata il 14/09/2021 per violazione dell’art. 360 C.p.c. comma 1), punti 3 e 5 in ordine alla violazione dell’ar t. 2697 C.c. e 2702 C.c. e 2704 C.c. -Errata ed abnorme interpretazione -Omessa e/o contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto essenziale dedotto -violazione ex art. 112 C.p.c. e 115 C.p.c. -Travisamento dei fatti e dei documenti -Illogicità manifesta».
3.1. Si eccepisce, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova documentale e sulla motivazione della sentenza della CTR Lombardia, che avrebbe omesso di valutare elementi decisivi. Il
ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Commissione abbia ignorato documenti prodotti e mai contestati, tra cui la transazione del 7 aprile 2016 e i provvedimenti del Tribunale di Busto Arsizio, che ne avevano sancito l’efficacia, dichiarando estinte le procedure esecutive. Tale omissione avrebbe determinato una motivazione illogica e apodittica, priva di un corretto esame probatorio, e contraria al divieto di presunzioni contro documenti validi e non contestati. Se la RAGIONE_SOCIALE avesse correttamente considerato tali prove, avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità dell’imposta e la riduzione della base imponibile.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. La Commissione Tributaria Regionale correttamente non ha tenuto conto della transazione intervenuta tra il contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione.
Come osservato in risposta al primo motivo, tale accordo, di natura privatistica, non coinvolgeva né vedeva parte l’amministrazione finanziaria. Ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 possono incidere sul regime impositivo degli atti giudiziari solo le decisioni o gli accordi che abbiano efficacia nei confronti dello Stato, come le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni giudiziali o le transazioni cui l’ammini strazione stessa abbia partecipato.
3.4. Nel caso di specie, la transazione del 7 aprile 2016, pur recepita nei provvedimenti di estinzione RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive da parte del Tribunale di Busto Arsizio, non assume rilievo ai fini fiscali, in quanto stipulata esclusivamente tra le parti private, con finalità di composizione RAGIONE_SOCIALE loro reciproche pretese. Essa non ha modificato né inciso sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico rilevante per la tassazione.
3.5. Pertanto, la CTR ha legittimamente ritenuto che l’Amministrazione Finanziaria non potesse tenere conto della
rideterminazione del quantum stabilita privatamente, in quanto inopponibile al Fisco, e che la base imponibile dovesse essere individuata nella somma originaria di € 845.000,00, oggetto della condanna giudiziale.
3.6. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova documentale né un vizio motivazionale, avendo la CTR fornito una motivazione coerente e conforme al dettato normativo.
3.7. Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
In conclusione il ricorso va rigettato nella sua interezza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
6 . In conseguenza dell’esito del giudizio , si può dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30/05/2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228 .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 4.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME