Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15881/2018 R.G., proposto DA
l a ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del consigliere delegato pro tempore e del procuratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 novembre 2017 n. 6680/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
REGISTRO ACCERTAMENTO ART. 20 T.U.R.
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 20 novembre 2017 n. 6680/03/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro (con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative) , per un totale di € 737.464,08, all’esito di verifiche della polizia tributaria (p.v.c. redatto il 19 dicembre 2011), in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del collegamento tra un contratto di compravendita di rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati e prodotti finiti relativi alla produzione di torri eoliche) ed un contratto di servizi (gestione dei rapporti con i subappaltatori, controlli di qualità, coordinamento per gli aspetti di pianificazione e programmazione e coordinamento RAGIONE_SOCIALE stoccaggio) alla stregua di una cessione unitaria di ramo aziendale, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE n ei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 29 novembre 2016 n. 27240/02/2016, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che l’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell ‘ operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
c on conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo con l’assorbimento dei restanti motivi;
la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564, in coerenza con l’artt. 111 Cost., in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente, facendo difetto un’adeguata indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificatrici della decisione;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata ritenuta possibile dal giudice di secondo grado la riqualificazione dell’operazione de qua in termini di cessione indiretta di ramo aziendale sulla base del risultato complessivo perseguito dalle parti, dando rilevanza decisiva ad elementi extratestuali;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ. e 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il mero collegamento tra un contratto di compravendita di rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati e prodotti finiti relativi alla produzione di torri eoliche) ed un contratto di servizi (gestione dei rapporti con i subappaltatori, controlli di qualità, coordinamento per gli aspetti di pianificazione e programmazione e coordinamento RAGIONE_SOCIALE stoccaggio) potesse essere riqualificato alla stregua di una cessione unitaria di ramo aziendale, pur facendo difetto la prova dell’autonomia
organizzativa e funzionale del complesso di beni e servizi ceduti in relazione al separato esercizio di un’attività imprenditoriale; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che i contratti valutati ai fini del riconoscimento della cessione di ramo aziendale non erano stati accompagnati dal trasferimento dei rapporti contrattuali con i fornitori ed i lavoratori, dalla cessione del portafoglio degli ordini e della clientela, dalla cessione di uffici, beni strumentali o beni immateriali;
il primo motivo è infondato;
2.1 come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) »;
2.2 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.3 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.4 nella specie, tuttavia, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al l’accoglimento d ell’appello (al di là della loro fondatezza o meno in punto di diritto), che è stato sufficientemente giustificato, dopo i copiosi richiami ai precedenti giurisprudenziali, con il sintetico accertamento che: « L’operato dell’Ufficio si è attenuto ai criteri giurisprudenziali summenzionati atteso che le parti hanno trasferito un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da fare emergere, ex ante , la complessiva attitudine anche solo potenziale all’esercizio dell’impresa »;
il secondo motivo ed il terzo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono fondati, derivandone l’assorbimento del quarto motivo;
3.1 al riguardo, si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale
modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile; invero, l ‘art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: « Al testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;
3.2 l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: « L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 »;
3.3 di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali;
3.4 secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza co n la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto m edesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico »; per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)» ;
3.5 da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett . a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva della disposizione interpretativa; secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema »;
3.6 in tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall’intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei « motivi imperativi di interesse generale » desumibili dall’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo , sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065);
3.7 adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che « l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo,
prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901);
3.8 va aggiunto, per completezza, che, in risposta al rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione « se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto
dell’Unione Europea » (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283), il giudice eurounitario ne ha dichiarato la manifesta irricevibilità, « non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere » (Corte Giust., 21 dicembre 2022, causa C-250/2022, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE );
3.9 dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti;
3.10 invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione -esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il
futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941; Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, nn. 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581 e 18582);
3.11 nel caso di specie, stante l’applicabilità retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nel l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare in termini di cessione di ramo aziendale il collegamento tra il contratto di compravendita di rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati e prodotti finiti relativi alla produzione di torri eoliche) ed il contratto di servizi (gestione dei rapporti con i subappaltatori, controlli di qualità, coordinamento per gli aspetti di pianificazione e programmazione e coordinamento RAGIONE_SOCIALE stoccaggio) in ragione dell ‘ assoluta preclusione alla valutazione di elementi extratestuali ed atti collegati ai fini della soggezione ad imposta di registro;
3.12 da ciò consegue che la individuazione del regime tributar io applicabile, quanto all’imposta di registro, avrebbe dovuto essere operata dall’ amministrazione finanziaria con autonomo, distinto e separato riferimento a ciascuno dei contratti considerati, dovendo avallarsi la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili;
3.13 ne discende che il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, ritenendo che l’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell’operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti;
dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza del primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente;
l e spese dell’intero giudizio possono essere compensate in considerazione dell’evoluzione normativa e della incertezza giurisprudenziale risolta solo a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo; rigetta il primo motivo; dichiara l’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 febbraio