Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1544/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
COGNOME NOME
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Regionale tributaria del Lazio n. 2686/2022 depositata il 9 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia è un avviso di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO), notificato dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente), a NOME COGNOME, (d’ora in poi controricorrente) e NOME COGNOME (d’ora in poi intimata ), per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma (n. 894 del 2014), per l’importo di € 742.477,80. Su tale base imponibile, ottenuta in forza RAGIONE_SOCIALEa somma di € 173.771,40 per l’ indennità di occupazione temporanea e di € 568.706,40 per indennità di esproprio, era stata applicata l’aliquota nella misura del 3%.
Il giudizio ruota intorno alle seguenti questioni: a) se, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello , nel caso di specie, riguardante un avviso di liquidazione, possa trovare applicazione la sospensione prevista dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018; b) se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio che ordini il deposito presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indennità di esproprio e occupazione legittima sia assoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1%, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lett. c) del medesimo articolo; c) se la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile RAGIONE_SOCIALE a sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione , deve avvenire al netto RAGIONE_SOCIALE somme già versate a titolo di indennità provvisoria.
La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del d .P.R. n. 131 del 1986, secondo cui gli atti giudiziari devono essere assoggettati a registrazione anche se sono ancora impugnabili e la base imponibile per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta da versare è costituita dalla somma degli importi indicati nell’atto giudiziario.
La CTR ha accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente e dall’odierna intimata, determinando nella misura del l’1% l’imposta proporzionale di registro dovuta sulla somma ancora da riscuotere, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-va disattesa l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello , in quanto l’avviso di liquidazione costituisce un atto impositivo, da intendersi, quindi, incluso nella previsione di sospensione dei termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 ;
-è erronea l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota nella misura del 3 %, in quanto la sentenza oggetto di imposizione ha natura di accertamento, con la conseguenza che va applicata l’aliquota nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% ;
ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione, deve tenersi conto solo RAGIONE_SOCIALEa somma ancora da riscuotere e non anche di quella già estinta in virtù di una causa
-indipendente dalla sentenza.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi; NOME COGNOME, odierna controricorrente, si è costituita depositando controricorso e memoria, mentre NOME COGNOME, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso introduttivo nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 9 giugno 2022 e non è stata notificata. La notifica del ricorso è stata effettuata via PEC il 9 gennaio 2023 (vd ricevute di accettazione e avvenuta consegna al difensore di entrambe le originarie ricorrenti), nel rispetto d el termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 6 del d. l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136 del 2018. Secondo la ricorrente l’appello proposto dall’odierna controricorrente è tardivo, non potendo trovare applicazione la norma ora richiamata. Essa, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, riguarda gli atti impositivi e non può trovare, quindi, applicazione per l’avviso di liquidazione che costituisce, invece, un atto di riscossione.
2.1. Il motivo è infondato.
L’art. 6, comma 1, del d. l. n. 119 del 2018 prevede che: «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in RAGIONE_SOCIALEzione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia. Il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia è stabilito ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Il comma 11 del citato articolo prevede: «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in RAGIONE_SOCIALEzione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.»
In relazione all’ambito di applic ativo RAGIONE_SOCIALEa disposizione ora riportata, intende il Collegio ribadire quanto già chiarito in sede di legittimità, proprio in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d. l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di registrazione (Cass., Sez. 5, n. 20683/2021, Rv. 661935 01).
Tale pronuncia si innesta su un più risalente orientamento di legittimità formatosi su un’altra disposizione di condono , strutturata in modo analogo, secondo cui, in tema di condono fiscale, ciò che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto come impositivo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente inclusione RAGIONE_SOCIALEa relativa controversia nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289
del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, la definizione RAGIONE_SOCIALE‘atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, n. 13136/2016, Rv. 640137 -01, Sez. 5, n. 5158 del 2014; Sez. 5, n. 20731 del 06/10/2010, Rv. 615427 – 01).
Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 6/E del 1^ aprile 2019, dove si osserva (§ 2.3.4): «con riferimento agli avvisi di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali e RAGIONE_SOCIALE‘imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate dai contribuenti. Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione, rileva la natura sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, che prescinde dal nomen iuris utilizzato nella specie. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all’avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, volto a far valere ‘ per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di registrazione ‘ (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l’avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di registrazione».
Nel caso in esame, l’avviso di liquidazione esprime una finalità sostanzialmente impositiva, sotto due profili oggetto di contestazione: a) individua una maggiore base imponibile, in quanto in esso non si tiene
conto degli importi già versati a titolo di indennità provvisoria, già liquidata e ricevuta in pagamento (in contestazione quindi la base imponibile di € 332.290,62 oppure sull’importo € 742.477,80 );
b) provvede all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta con un’aliquota del 3%, invece, che RAGIONE_SOCIALE‘1% ; quest’ultimo aspetto impone la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione circa la natura RAGIONE_SOCIALEa se ntenza emessa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla stima . Non vi è dubbio, pertanto, che l’avviso oggetto del presente giudizio involga accertamenti sui presupposti e sui contenuti RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, presentando le caratteristiche di un atto impositivo. Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto applicabile al caso in esame il termine di sospensione di cui all’art. 6 , comma 1, del d. l. n. 119 del 2018.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 , lett. b), RAGIONE_SOCIALEa tariffa Parte I ad esso allegata al d. P.R. n. 131 del 1986. Contesta che la sentenza non abbia distinto la somma corrispondente all’indennità di esproprio, che, a suo dire costituisce la base imponibile per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘impo sta oggi in discussione, dalla somma che Roma capitale deve depositare presso il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Finanze servizio gestione depositi. Ciò sul presupposto che, per determinare la base imponibile, occorre fare riferimento agli effetti che l’atto in concreto determina e, quindi, poiché la sentenza contiene l’ordine del deposito RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di indennità di esproprio e di occupazione legittima, essa è equivalente ad una sentenza di condanna e, come tale, oggetto di tassazione con aliquota al 3%.
3.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.
Infondata è la censura RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui esclude la natura di sentenza di condanna alla pronuncia che definisca il giudizio di opposizione alla stima.
Con riferimento alla natura RAGIONE_SOCIALEa decisione che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito RAGIONE_SOCIALEa
differenza presso la RAGIONE_SOCIALE, il Collegio intende ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, si tratta di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna ed è, pertanto, soggetta all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro nella misura proporzionale RAGIONE_SOCIALE‘1%, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n.34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025).
Con l’orientamento ora riportato, la RAGIONE_SOCIALE. ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum RAGIONE_SOCIALE‘azione di opposizione alla stima, il bene RAGIONE_SOCIALEa vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo RAGIONE_SOCIALEa somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito RAGIONE_SOCIALE‘indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva RAGIONE_SOCIALE‘indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata (Vedi Cass., Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato.
Da quanto esposto consegue che la sentenza posta a base RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico RAGIONE_SOCIALE‘espropriante da parte RAGIONE_SOCIALE‘espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o RAGIONE_SOCIALEa sola differenza.
L’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALEa procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo RAGIONE_SOCIALEa somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
La sentenza impugnata sotto tale profilo si è attenuta ai principi di legittimità ora richiamati , riconoscendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% .
3.2. E’, viceversa, fondata l a censura sulla individuazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile. La sentenza ha ritenuto che essa dovesse essere calcolata sulla base degli importi ancora da versare.
Si osserva, tuttavia, che oggetto del giudizio di opposizione alla stima è l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘indennità nella sua interezza e la sentenza oggi sottoposta a tassazione è stata resa all’esito di un giudizio di opposizione alla stima. In questo senso ci si riporta a tutta la giurisprudenza sopra richiamata sulla natura accertativa RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse all’esito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla stima.
La sentenza oggetto di registrazione, nella specie, ha definito un’opposizione stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio e di occupazione legittima, e ha accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrenti all’indennità di esproprio nella misura di € 742.477,80 .
Il provvedimento, poi sotto l’aspetto esecutivo , ha ordinato la condanna di Roma Capitale al deposito presso il RAGIONE_SOCIALE l’indennità di occupazione legittima pari ad € 173.771,40 e l’indennità di esproprio pari ad € 568.706,40 (per un totale di €
742.477,80), « …detratto eventualmente quanto già depositato per le medesime causali presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE».
Nel caso in esame la sentenza ha, dunque, accertato l’esatto ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennità complessivamente dovuta, individuando , poi in concreto, le modalità di esecuzione.
In proposito si ricorda che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta opposizione alla stima non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità da parte del giudice e, dunque, nella sua interezza. Il giudice, infatti, in mancanza di specifica istanza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘espropriante, di ridurre l’indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘opponente di un’indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa (Cass., Sez. 1, n. 9227/2023, Rv. 667481 – 01).
Giova, inoltre, ricordare che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge principi che devono essere coordinati con quello RAGIONE_SOCIALEa domanda, con la conseguenza che l’opposizione formulata dall’espropriato potrà condurre solo alla determinazione di un’indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dall’espropriante. Pertanto, nel caso in cui l’accertamento giudiziario conduca ad un risultato sfavorevole per l’espropriato opponente, il giudice dovrà limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che il promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto domanda riconvenzionale di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare (Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01).
Diversa questione sarebbe se, nel caso di specie, il provvedimento giudiziale avesse avuto una natura di sentenza condanna, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione di domande finalizzate a conseguire il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità definitivamente accertata e non contestata (Cass., Sez. 6 –
3, n. 10440/2020, Rv. 657994 – 01). In quel caso si sarebbe posta la questione del pregresso versamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria.
Né, peraltro, è possibile tenere conto RAGIONE_SOCIALE allegazioni e RAGIONE_SOCIALEa documentazione addotte a sostegno de ll’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità cd provvisoria, in quanto, trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari, cd imposta d’atto, i criteri per la determinazione del dovuto devono essere tratti esclusivamente dal titolo sottoposto a tassazione, non potendosi attingere ad elementi ad esso esterni.
Si ricorda, infatti, che, secondo l’art. 20 , Interpretazione degli atti, del d.P.R. n. 131 del 1986, «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE‘atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». (Comma modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’articolo 1, comma 87, lettera a) RAGIONE_SOCIALEa Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
La modifica è intervenuta per rettificare un consolidato orientamento giurisprudenziale che caldeggiava, invece, nella previgente formulazione, la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto secondo parametri di tipo sostanzialistico e non nominalistico o formale, e suggeriva di tenere conto anche di elementi esterni all’atto e, in particolare, di quelli eventualmente desumibili da atti eventualmente collegati all’atto presentato alla registrazione.
Tutte le questioni, poi, concernenti la retroattività RAGIONE_SOCIALEa diposizione da ultimo citata , sono state definitivamente superate con l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 1, comma 1084, RAGIONE_SOCIALEa Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale, l’articolo 1, comma 87, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa Legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica del l’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Si ricorda che i dubbi sulla legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione, come modificata, sono stati risolti in termini di infondatezza dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 2020). In proposito il Giudice RAGIONE_SOCIALE
leggi ha chiarito, infatti, che l’interpretazione evolutiva RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza (che richiede, per interpretare l’atto presentato alla registrazione, l’utilizzo di tutti gli elementi extratestuali reperibili dall’interprete) non equivale a un’interpretazione costituzionalmente necessitata. Il legislatore tributario, esercitando in modo non manifestamente arbitrario la propria discrezionalità e intervenendo anche in conseguenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha, infatti, inteso confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, in coerenza con la natura di “imposta d’atto” RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, precisando l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione e rispettando, in tal modo, la coerenza interna RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALE‘imposta con il suo presupposto economico. Resta riservato alla discrezionalità del legislatore provvedere a un eventuale aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro che tenga conto RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALE moderne tecniche contrattuali e RAGIONE_SOCIALE‘attuale stato di evoluzione tecnologica. Il giudizio di legittimità costituzionale verte sulla verifica RAGIONE_SOCIALEa coerenza interna RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALE‘imposta con il suo presupposto economico.
3.3. Alla luce di quanto esposto, il motivo va, dunque, accolto e può essere formulato il seguente principio di diritto: «In tema di imposta di registro, su una sentenza resa all’esito di un giudizio di opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione o di occupazione temporanea , ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, occorre avere riguardo all’importo complessivamente accertato nell’atto e dallo stesso risultante, trattandosi di provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, restando irrilevanti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di indennità provvisoria ; l’ oggetto del giudizio di opposizione è, in tal caso, la congruità e conformità ai criteri di legge RAGIONE_SOCIALE‘indenni tà complessivamente dovuta. Ove, viceversa, il provvedimento giudiziale abbia una natura di sentenza condanna, poiché emesso a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione di domande finalizzate a conseguire il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità definitivamente accertata e non contestata, la base
imponibile deve essere determinata al netto di quanto già versato a titolo di indennità provvisoria».
Da quanto esposto segue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso per quanto di ragione e il rigetto il primo motivo.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti, consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, l’ annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro con l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘1% sull’intero importo accertato dalla sentenza oggetto di registrazione, pari a € 742.477,80.
Tenuto conto del consolidamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di legittimità in corso di causa, le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio vanno compensate.
p.q.m.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione, rigetta il primo; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’atto impositivo impugnato e riconosce dovuta la pretesa impositiva con applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% sull’intero importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità accertata .
Spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma 28 febbraio 2025