Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15683/2021 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE –
Agente per la riscossione della Provincia di Catania -intimata – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 6835/5/2020 depositata il 27 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA, notificata dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente), a NOME COGNOME (d’ora in poi rico rrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania (n. 1142 del 2014), in qualità di coobligato per l’importo di € 2 .749.858,20.
L’odierno ricorrente era compro prietario, con NOME COGNOME e NOME COGNOME, di alcuni terreni che erano stati oggetto di espropriazione da parte dell’Università degli studi di Catania .
NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano proposto opposizione avverso la stima.
La sentenza sopra richiamata, oggetto di tassazione nell’avviso di liquidazione, atto presupposto della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ha determinato la somma spettante ai proprietari espropriati in € 15.321.548,00 la indennità di espropriazione e ordinato all ‘ Università degli Studi di Catania di procedere al versamento della somma alla Cassa Depositi e Prestiti.
La RAGIONE_SOCIALE con la cartella di pagamento sopra richiamata, ha richiesto al ricorrente, in qualità di coobbligato il pagamento della complessiva somma di € 2.749.858,20, asseritamente dovuta in forza di avviso di liquidazione n. 000001142/2014 emesso dalla Agenzia delle Entrate per la omessa registrazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania sopra richiamata.
I sig.ri COGNOME avevano impugnato il predetto avviso di liquidazione deducendo l’erroneità delle aliquote applicate.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento, lamentando l’erroneità della pretesa tributaria, in quanto fondata sull’applicazione di due distinte aliquote: del 12% e del 9% ritenute non corrispo ndenti alla natura dell’atto
da registrare . Ciò sul presupposto che l’aliquota applicabile fosse nella misura dell’1%, o, in subordine del 3%.
Il giudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima sia assoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
La CTP ha accolto il ricorso con riconoscimento della tassazione nella misura del l’1 %.
La CTR ha accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, determinando nella misura del 3 % l’imposta proporzionale d i registro dovuta sull’intero ammontare dell’indennità di esproprio , sulla base delle seguenti ragioni:
-tenuto conto delle indicazioni non univoche fornite sulla questione dalla giurisprudenza e dando atto della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9137 del 2014), con riferimento alla natura della sentenza sottoposta a registrazione, appare più corretta l’applicazione dell’aliquota del 3 % , atteso che il giudizio è stato promosso al fine di conseguire una pronuncia «che imponga all’espropriante il pagamento di una somma di denaro e non certo per ottenere il mero accertamento di una situazione giuridica patrimoniale. Non si ravvisano, del resto, differenze rilevanti, che giustifichino un diverso regime di imposizione, tra una condanna al pagamento della somma di denaro e la pronuncia che ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del tantundem corrispondente al maggio valore di stima accertato».
L’odierno ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato memoria, mentre l ‘Agenzia delle Entrate, si è costituita depositando controricorso.
Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riferimento al terzo motivo conten ente un’istanza di riunione o in subordine di trattazione congiunta, ritiene il Collegio di non disporre la riunione del presente fascicolo con quelli portanti i nn. 27910 del 2018 e n. 15674 del 2021. Pur trattandosi di atti impositivi derivanti dalla registrazione del medesimo provvedimento giudiziario, si tratta di ricorsi avverso differenti sentenze rese su avvisi di liquidazione differenti, mentre il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento. Tali procedimenti, per la loro connessione, sono, tuttavia, stati fissati nella medesima adunanza camerale, al fine di una trattazione congiunta.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione, dell’art. 8 , lett. b), della tariffa Parte I ad esso allegata al d. P.R. n. 131 del 1986. Evidenzia che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente sostenuto le ragioni per cui ha dato seguito ad uno degli orientamenti di legittimità. Sostengono che il contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità, evidenziato nella sentenza, sia stato superato e risolto in favore della natura dichiarativa della pronuncia resa in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e dell’applicazione dell’ aliquota dell’1%.
Il primo motivo è fondato. Intende il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n.
34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n.34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025).
Con l’orientamento ora riportato, la SRAGIONE_SOCIALE ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 01).
L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata. (Vedi Cass., Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato.
Da quanto esposto consegue che la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.
L’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere cassata con accoglimento del ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art . 91 c.p.c. Rappresenta che con la sentenza resa dalla CTR Sicilia, la decisione di primo grado è stata solo parzialmente riformata con la determinazione dell’imposta di registro nella misura del 3 %, fermo restando l’annullamento della cartella di pagamento. Chiede, quindi, in forza del principio della soccombenza la condanna alle spese dell’odierna controricorrente.
Il motivo deve essere respinto, in quanto, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impositivo impugnato e, non rappresentandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, con il riconoscimento della pretesa impositiva con applicazione dell’aliquota nella misura dell’1% sull’intero compendio immobiliare oggetto dell’avviso impugnato.
Spese dell’intero giudizio compensate in considerazione del consolidarsi dell’orientamento della Corte di Cassazione dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo del ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso, annulla l’atto impositivo impugnato e riconosce dovuta la pretesa impositiva con applicazione dell’aliquota nella misura dell’1%.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma 28 febbraio 2025