Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8054/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 7708/19/18 depositata il 12 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella udienza del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2014/008/SC/000000913/0/003, notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente), nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi rico rrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli (del 12 aprile 2013) , per l’importo di € 15.616,00.
Il giudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima sia assoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che la tassazione non riguarda l’effetto traslativo della proprietà dal privato allo Stato con riconoscimento della tassazione applicata nella misura del 3%.
La CTR ha respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente sulla base delle seguenti ragioni:
-la sentenza oggetto di tassazione contiene una statuizione di condanna al pagamento di somme, «configurandosi così una fase più avanzata, rispetto al mero riconoscimento di un diritto, anche con riferimento ad un quantum , enunciato, ma non tradotto in una condanna esplicita» , con applicazione dell’imposta nella misura del 3% del valore della controversia;
-è infondata la censura di difetto di motivazione dell’avviso, essendo stata posta la contribuente in condizione di ben conoscere la pretesa fiscale.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria, mentre la controricorrente si è costituita depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa in relazione degli artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c., nonché dell’art. 37 e dell’art. 8 lettere b) e c) del d.P.R. n. 131 del 1986; denuncia, altresì, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze che ordinino il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e di occupazione illegittima siano di mera condanna con conseguente applicazione della tassazione di registro nella misura del 3%.
Il ricorso, che, differentemente da quanto obiettato in controricorso, è ammissibile, perché calibrato sulla deduzione di una violazione di legge e non già sulla sollecitazione di nuovi accertamenti di fatto, è altresì fondato. Intende, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022).
Con l’orientamento ora riportato, la SRAGIONE_SOCIALE ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente
accertata e non contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 01).
L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata. (Vedi Cass., Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato.
Da quanto esposto consegue che la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.
L’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed
ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere cassata con accoglimento del ricorso. Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo, nel senso della correttezza dell’applicazione dell’aliquota dell’1% .
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione. Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma 29 novembre 2024.