Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2455/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 6180/2018 depositata il 25 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella udienza del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. NUMERO_CARTA notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente), nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli (del 30 aprile 2014) , per l’importo di € 13.329,00.
Il giudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima siano assoggettate al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
La CTP ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando applicabile l’imposta di registro nella misura dell’1%.
La CTR ha respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente, confermando la decisione di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni:
-la sentenza oggetto di tassazione, decisa a seguito di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio , definisce una controversia di natura patrimoniale , con applicazione dell’imposta nella misura del 1% del valore della controversia;
-anche se nel dispositivo è ordinato il deposito della somma calcolata presso la Cassa Depositi e Prestiti non si tratta di una sentenza di condanna in senso tecnico, in quanto essa contiene un obbligo di facere e non a pagare.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la controricorrente si è costituita depositando controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 37 e dell’art.
8 lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986. Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’oggetto del giudizio della decisione della Corte d’Appello, posta a ba se dell’atto impositivo , rivestisse carattere di mero accertamento e non di condanna al pagamento di somme.
Il ricorso è infondato. Ritiene il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022).
Con l’orientamento ora riportato, la SRAGIONE_SOCIALE ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 01).
L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell’indennità
costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata. (Vedi Cass., Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato.
Da quanto esposto consegue che la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.
L’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
La sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere confermata con conseguente rigetto del ricorso. Le spese vanno compensate, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma 29 novembre 2024.