Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2792 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2792 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28515/2021 R.G., proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentale-
E
NOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina n. 3390/2021 depositata il 13/04/2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, nata il DATA_NASCITA, in qualità di erede di NOME COGNOME e NOME, NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, nata il
9/7/ 1905, NOME COGNOME e NOME COGNOME, impugnarono l’avviso di liquidazione emesso dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito della sentenza della Corte d’appello di Messina pronunciata il 15 /5/2008 ed intervenuta tra NOME COGNOME ed i predetti appellanti. Con tale decisione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 2982/2004, vennero dichiarati risolti per inadempimento i preliminari di vendita di area e di appalto del 3/10/1966 e del 8/10/1966, con i quali venivano trasferite al COGNOME alcune aree edificabili quale corrispettivo dell’appalto per la realizzazione di unità immobiliari nell’edificando complesso immobiliare; fu disposta la revoca del sequestro autorizzato anteriormente alla causa; fu mantenuta in capo ai COGNOME la proprietà dell’area edificabile e, per accessione, del fabbricato realizzato; fu disposta la corresponsione di euro 14.915,59 oltre rivalutazione ed interessi dal giugno 1967 al soddisfo, quale valore RAGIONE_SOCIALE opere di costruzione e risarcimento del danno. A seguito della decisione di primo grado l’agenzia emise avviso di liquidazione per euro 4.581,55, di cui tassava al 3% il valore rivalutato di euro 146.009,29 . In seguito con l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio l’RAGIONE_SOCIALE applicò l’aliquota del 7% di imposta, e rispettivamente, del 2% e 1% per le imposte ipotecarie e catastali, alla somma di euro 527.955,57 quale costo RAGIONE_SOCIALE opere realizzate e risarcimento dei danni, somma cui i ricorrenti, solidalmente, erano stati condannati. L’avviso fu tempestivamente impugnato e la C.T.P. di Messina con sentenza n. 567/08/12 accolse parzialmente il ricorso degli odierni controricorrenti, osservando che, nella specie, poiché le risoluzioni dei contratti non producevano effetti costitutivi, erano sottoposte al regime di cui all’art. 8, lett. e), della tariffa -parte prima allegata al T.U.R. e, quindi, scontavano l’imposta a tassa fissa. Allo stesso modo , si chiarì che l’accessione non produceva alcun effetto traslativo poiché nessuna proprietà era trasferita ma era la conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto. Sicché, nella specie, l’accessione si era
ricongiunta alla proprietà dell’area edificabile. Pertanto, l’accessione non scontava alcuna imposta in misura proporzionale. Diversamente, in relazione alla somma di euro 527.955,57, ottenuta dalla rivalutazione della somma di euro 14.915,59, essa costituiva ‘rimborso del valore RAGIONE_SOCIALE opere di costruzione realizzate dal COGNOME e di risarcimento del danno’ e , come tale, alla stessa doveva applicarsi l ‘art. 8, lett. b), della tariffa parte prima. Ossia, la somma scontava l’imposta proporzionale con l’aliquota del 3%.
La decisione fu appellata e l’appello fu disatteso. Il giudice di secondo grado, dopo aver richiamato i punti fondamenti della decisione della C.T.P., respinse l’appello in quanto il primo giudice aveva valutato, secondo gli insegnamenti della suprema Corte, compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dai ricorrenti a supporto della illegittimità della pretesa tributaria e le contrarie deduzioni dell’Ufficio. Si affermò , quindi, che ‘Nel merito la documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata. Infatti la Commissione condivide l’ iter logico e fa proprie le valutazioni fatte da giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità parziale della pretesa tributaria. Infatti la Commissione Tributaria provinciale ha correttamente ritenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata’.
Avverso la predetta decisione propongono ricorso affidato a tre motivi (con richiesta di riunione al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.) NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e in qualità di eredi di NOME COGNOME. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi. NOME è rimasto intimato.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ricordato che l’implicito rigetto dell’istanza di riunione di cause connesse è un provvedimento ordinatorio che si fonda su valutazioni di mera opportunità e costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. Un., n. 2245/2015), deve disattendersi l’istanza di riunione formulata dai ricorrenti, non sussistendo ragioni di necessità che ne impongano l’accoglimento. Le cause, relative a distinte sentenze, sono infatti trattate e decise nella medesima adunanza non determinandosi così né una violazione del principio della ragionevole durata del processo né compromettendosi la tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALE parti.
Per ragioni di priorità logica si ritiene prendere in considerazione il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essere la sentenza nulla per motivazione apparente. La decisione sarebbe motivata per rinvio alla decisione di prime cure, ma in modo del tutto apodittico ed acritico, senza un autonomo vaglio RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dall’ufficio. La motivazione si risolverebbe in una serie di asserzioni del tutto tautologiche idonee ad adattarsi a qualsiasi controversia.
3.1. Il predetto motivo è infondato.
3.2. La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, e, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ( ex multis Cass. Sez. 5, n. 13248/2020). Chiara, e
ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale. è la motivazione che richiama, e fa proprio l’ iter logico-giuridico, seguito dalla C.T.P. per pervenire all’accoglimento parziale del ricorso dei contribuenti.
Con la seconda censura del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver il giudice di merito considerato che, a seguito della risoluzione, ai controricorrenti era pervenuto in proprietà anche un bene ulteriore rispetto alla originaria area edificabile. Ciò significherebbe che tale nuovo passaggio di ricchezza dovrebbe essere tassato autonomamente, cosa che erroneamente il giudice di merito non avrebbe fatto.
4.1. Anche il predetto motivo è infondato.
4.2. La tassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze che pronunciano la risoluzione dei contratti ha la sua fonte sia nell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 che nell’art. 8 della tariffa – parte prima allegata al medesimo d.P.R.
La prima disposizione definisce le caratteristiche necessarie (decisorietà e definitività) affinché un atto giurisdizionale, possa essere tassabile mentre la seconda costituisce il decalogo degli atti tassabili. Come è stato chiarito da Cass. Sez. 5, n. 17584/2012, le categorie degli atti giurisdizionali vengono in rilievo nella disciplina della imposta di registro (art. 8 tariffa – parte prima) non in relazione alla forma del provvedimento ma in relazione al carattere decisorio dello stesso (definitivo o non definitivo: art. 37 d.P.R. n. 131/1986) e con riferimento esclusivamente alla natura degli effetti giuridici prodotti in relazione all’oggetto del giudizio.
Si distinguono, pertanto, i provvedimenti:
con effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (art. 8 lett. a);
con effetti obbligatori derivanti dalla condanna a prestazioni di natura patrimoniale consistenti nel praestare , dare aut facere (art. 8, lett. b);
con effetti di mero accertamento di diritti patrimoniali (art. 8, lett. c);
tutti gli altri provvedimenti comportanti qualsiasi tipo di effetti, purché non aventi ad oggetto diritti di natura patrimoniale (art. 8, lett. d). all’oggetto del giudizio.
Si distinguono, pertanto, i provvedimenti:
con effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (art. 8 lett. a);
con effetti obbligatori derivanti dalla condanna a prestazioni di natura patrimoniale consistenti nel praestare, dare aut facere (art. 8, lett. b);
con effetti di mero accertamento di diritti patrimoniali (art. 8, lett. c);
tutti gli altri provvedimenti comportanti qualsiasi tipo di effetti, purché non aventi ad oggetto diritti di natura patrimoniale (art. 8, lett. d).
4.3. Accanto alla indicata elencazione, il legislatore tributario ha inteso disciplinare specificamente alcune ipotesi particolari (con norme che si pongono pertanto nel rapporto di species a genus rispetto alle categorie sopra elencate), in considerazione della peculiare rilevanza attribuita agli effetti prodotti dalla sentenza sull’atto negoziale ovvero sugli interessi coinvolti nel giudizio, o ancora in considerazione di oggettive difficoltà classificatorie:
provvedimenti diretti alla eliminazione di un atto dalla realtà giuridica ovvero alla risoluzione del vincolo negoziale (provvedimento dichiarativo della nullità: provvedimento costitutivo dell’effetto di annullamento dell’atto: provvedimento che dispone la risoluzione del contratto: art. 8, lett. e);
-provvedimenti diretti ad incidere (sospensione ovvero scioglimento/cessazione degli effetti) sul vincolo di coniugio (art. 8, lett. f);
provvedimenti di omologazione (art. 8, lett. g).
Nelle ipotesi da ultimo indicate sub art. 8, lett. e) ed f), la particolare gravità degli effetti prodotti dal provvedimento giurisdizionale ha indotto il legislatore a considerare espressamente irrilevanti -ai fini della applicazione della imposta – eventuali statuizioni “accessorie” portanti la condanna alle restituzioni in denaro o beni (art. 8, lett. c) ovvero al pagamento di assegni od attribuzioni di beni patrimoniali già facenti parte di comunione tra i coniugi, anche se oggetto di successivi provvedimenti di modifica (art. 8, lett. f).
L’art. 8, comma 1, lett. e), dispone che le sentenze che dichiarano la nullità o pronuncino l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, sono soggette ad imposta di registro in misura fissa. Tale disposizione, derogativa di quella contenuta nella lett. b) , si applica anche all’ipotesi di risoluzione del contratto (Cass. Sez. 5, n. 25610/2022) e trova la sua ragion d’essere nella assenza di qualsivoglia trasferimento di ricchezza, vuoi in denaro, vuoi in natura, ma nella semplice ricomposizione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE parti così come esistente prima della pronuncia stessa.
Nella specie, si è al cospetto di una sentenza che dichiara la risoluzione del contratto. L’intervenuta accessione dell’immobile a favore del dominus soli non è determinata, quindi, da alcun atto traslativo, ma è acquisto a titolo originario verificatosi in favore degli odierni controricorrenti a seguito dell’effetto restitutorio della sentenza dichiarativa della risoluzione. Nessuna proprietà è stata trasferita sicché nessuna imposta in merito è dovuta. Pertanto, corretta è la conferma della statuizione in relazione alla non assoggettabilità della accessione alla imposta proporzionale.
Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), tariffa – parte prima allegata al TUIR, nonché dell’art. 8 comma 1, lett. e), tariffa – parte prima allegata al TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare al rimborso del valore della costruzione l ‘imposta in misura proporzionale del 3% in relazione ad una parte sola del contratto risolto. Così come ha escluso che l’imposta dovesse applicarsi all’accessione allo stesso modo avrebbe dovuto ragionare con riferimento all’equivalente economico restituito al costruttore. Sarebbero due facce della stessa medaglia trattate in modo speculare. ‘Ad una parte si restituisce, con il terreno, l’accessione e all’altra l’equivalente valore economico, così restituendole nella situazione qua ante ‘. La somma riconosciuta in favore del costruttore altro non sarebbe che un effetto restitutorio della dichiarata risoluzione. Pertanto, non potrebbe che seguirne le sorti quanto alla imposta di registro applicabile.
5.1. Il predetto motivo è fondato.
5.2. A ben vedere, si tratta di condanna diretta a ripristinare per equivalente la preesistente situazione patrimoniale del costruttore, il quale ha subito un depauperamento corrispondente al costo RAGIONE_SOCIALE opere realizzate, essendo stato configurato dalle parti una sorta di contratto do ut facias , in cui lo scambio è tra la prestazione di fare del costruttore e la prestazione di dare dei committenti.
Secondo questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 738/2007), in un contratto a prestazioni corrispettive (nella specie, contratto di appalto), l’obbligazione
restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice RAGIONE_SOCIALE reciproche prestazioni, e poiché l’azione a disposizione della parte non inadempiente (nella specie, l’appaltatore) per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, non essendo contestata la buona fede della committente.
Tuttavia, è stato anche puntualizzato (Cass. Sez. 1, n. 6747/2014) che l’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. c.c. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento senza causa prevista dall’art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico. Pertanto, nel caso di prestazione di facere , la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni RAGIONE_SOCIALE parti circa il suo valore economico, non è proponibile l’azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento (vedansi anche Cass. Sez. 3, n. 9052/2010; Cass. Sez. 1, 18303/2016; Cass. Sez. 3, n. 32374/2023).
Ciò non di meno, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 23385/2008), l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c., nel caso di prestazione di facere , va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto caducato, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, proprio perché detta azione non ha funzione risarcitoria,
ma restitutoria, non assimilabile ad un meccanismo inteso a riconoscere il “giusto corrispettivo”: ed infatti, l’art. 2041 c.c. è chiaramente inteso ad operare solo nei limiti dell’arricchimento e dell’impoverimento, quando sia riscontrabile detto saldo.
5.3. Coerentemente, ne discende l’applicazione del principio secondo cui i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto nel qual caso l’imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8 (Cass. Sez. 5, n. 32969/2018). Stessa sorte seguono le imposte ipotecarie e catastali.
5.4. Nella specie, la sentenza ha dichiarato la risoluzione dei contratti intercorsi con il NOME e, pertanto, ha disposto la conseguente condanna dei ricorrenti al versamento di somma costituente rimborso per equivalente RAGIONE_SOCIALE opere di costruzione poste in essere. La predetta statuizione, alla pari RAGIONE_SOCIALE ulteriori, era tesa a ripristinare lo status quo ante .
Sicché avrebbe dovuto anch’essa essere sottoposta ad imposta in misura fissa e non proporzionale.
Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Il giudice di merito ha confermato la decisione di prime cure, che aveva annullato parzialmente l’avviso di liquidazione e compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti. L’importo richiesto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, è stato ridotto del 76,70%, ma
il giudice, senza motivare sul punto, ha confermato la pronuncia di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Con il terzo motivo del ricorso principale, si denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essere la sentenza nulla per non aver rilevato l’avvenuta decadenza della azione della finanza, essendo decorso il termine triennale.
La C.T.R., con motivazione illogica, derivata dalla conferma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il primo motivo di ricorso di primo grado (poi trasfuso nel terzo motivo condizionato di appello) « assorbito » per effetto dell’accoglimento del terzo motivo (proposto in via subordinata), così violando gli artt. 276, comma 2, c.p.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non avendo seguito l’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni , nonché così violando l’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e l’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992; violando, infine, l’art. 112 c.p.c., sotto il profilo del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendo apparente la motivazione di assorbimento.
Quanto al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, formulati in via subordinata, essi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione, si deve accogliere il primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi, del ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidere nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.
Le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate per giurisprudenza formatasi in corso di causa.
P.Q.M .
Accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME