Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3629/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.; 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587; Fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) presso i cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, nata a Roma, il 20/06/1956 ed ivi residente, INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, NOME COGNOME, nato a Roma, il 03/08/1963 ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, e NOME COGNOME, nata a Roma il 24/03/1953 ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO (C.F. e P. IVA:
Avviso liquidazione imposta registro -Cessione a titolo gratuito di aree a favore di Comune
P_IVA) , in persona dell’Amministratore Unico NOME COGNOME, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al INDIRIZZO in virtù di procura apposta in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3777/03/22 emessa dalla CTR Lazio in data 12/09/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello contro la sentenza n. 3734/39/2021, con la quale la CTP di Roma aveva accolto (ritenendo che il trasferimento fosse sottoposto ad una condizione sospensiva, rappresentata dal rilascio del permesso di costruzione) il ricorso della RAGIONE_SOCIALE e di Torlonia NOME, NOME e NOME, quali eredi di COGNOME NOME, avverso l’avviso di liquidazione n. 17/1T/016485/000/1001 relativo all’imposta di registro dovuta nell’anno 2017 per € 134.426,00 in ordine all’atto di conferiment o nella predetta società di una porzione di proprietà immobiliare a seguito della Convenzione Urbanistica conclusa in data 14.2.2017 tra la stessa, Torlonia Alessandro ed il Comune di Castel Gandolfo.
La CTR del Lazio rigettava il gravame, affermando che, in base all’art. 32 del dPR 601/73, gli atti di trasferimento della proprietà delle aree e gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni sono assoggettati all’imposta di regi stro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, che, secondo l’art. 1, comma 58, legge 208/2015, l’art. 32 citato si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, che, dunque, il quadro normativo è volto a favorire anche sul piano fiscale gli atti di trasferimento della proprietà
delle aree previste dal Titolo III legge 865/1971, nonché tutti gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree in favore dei comuni, trattamento di favore consistente, nel caso di specie, nell’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa, invece che a quella proporzionale sollecitata dall’Agenzia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME e NOME hanno resistito con controricorso.
A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa.
In prossimità dell’adunanza camerale, i resistenti hanno depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti.
Il termine per proporre ricorso in cassazione era, nel caso di specie, di sei mesi a far data dal 12.9.2022 (data di deposito della sentenza), al quale andavano aggiunti ulteriori 11 mesi, in virtù del comma 199 dell’art. 1 l. 29 dicembre 2022, n. 197, com e modificato dall’art. 20 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, secondo cui: «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.».
Va altresì evidenziato che, in tema di impugnazione, la sospensione in esame (così come già statuito da questa Corte con riferimento alla sospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018), non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass., Sez. 6
– 5, Ordinanza n. 28398 del 15/10/2021; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020, secondo cui, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale – dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 – del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale – dal 1° agosto al 15 settembre 2011 -), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale).
Orbene, premesso che la sentenza della CTR è stata depositata il 12.9.2022, il termine originario semestrale per l’impugnazione scadeva il 12.3.2023 e, quindi, coincidendo questa data con una domenica, il 13.3.2023, con la conseguenza che l’ulteriore termi ne di undici mesi, ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, andava a scadere il 13.2.2024, vale a dire proprio con il giorno in cui il ricorso è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate agli odierni controricorrenti.
Non incide sulla conclusione cui si è pervenuti Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15433 del 2022, invocata dai resistenti nella memoria illustrativa, atteso che tale pronuncia si riferisce alla differente ipotesi in cui il secondo termine (che proroga quello di base per impugnare) scada in un giorno festivo. In siffatta ultima evenienza invero, questa Corte ha già chiarito che (v. Cass., Sez. 5, 29/09/2017 n. 22878) la finalità di garantire un concreto spazio di decisione per l’adesione non rende l’ultimo giorno d ello spatium deliberandi un termine finale, la cui scadenza determini l’acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall’esercizio di una facoltà (cfr. Cass. 27/01/1993, n. 1000, cui fa riferimento in motivazione, in senso conforme Cass., Sez. 5, n. 22878 del 2017 cit.), con la conseguenza che «Non ricorre quindi la ragione che giustifica l’applicazione dell’art. 155, comma quarto, c.p.c., di consentire al titolare del diritto o della facoltà un estremo atto di esercizio che non sarebbe possibile se l’ultimo giorno cadesse in giorno festivo» (cfr. Cass., Sez. 5, n. 22878 del 2017 cit., in motivazione, che richiama, Cass., Sez. 5, 06/11/1984, n. 5864).
Non pertinente è, invece, il richiamo, operato dai resistenti sempre nella
memoria illustrativa, a Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1468 del 2023, atteso che tale pronuncia analizza la differente fattispecie in cui il giorno festivo si collochi all’inizio o nel corso (e non al termine) del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il compimento di un atto processuale
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR statuito al di là di quello che era il thema decidendum fissato nella domanda, volta esclusivamente ad ottenere il riconoscimento dell’assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa dell’atto registrato (rappresentato dal conferimento dell’immobile in sede di aumento di capitale della RAGIONE_SOCIALE, es tendendo l’esame all’operazione complessivamente programmata, posta in essere con il Comune.
2.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente sostiene che l’atto sottoposto a registrazione (il verbale di assemblea del 9 novembre 2017, con il quale era stato deliberato l’aumento del capitale sociale da 10.000,00 a 20.000,00 euro e liberato l’intero importo mediante conferimento d’im mobile in società) non si inquadrava in una ‘cessione a titolo gratuito in favore del Comune’, bensì in una operazione societaria a carattere privatistico tra il socio unico e la società di cui era titolare.
Sulla base del ricorso introduttivo del presente giudizio, trascritto, in osservanza del principio di autosufficienza, dai contribuenti alle pagine 6 e ss. del controricorso, il thema decidendum sin dall’inizio aveva ad oggetto l’intera operazione complessivamente considerata [<>], ragion per cui la CTR non è incorsa in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tanto è vero che i contribuenti avevano avuto cura di precisare, sempre con il ricorso di primo grado, che <>.
3. Con il secondo (erroneamente indicato con il numero 1) motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 3, 20 d.P.R. 131/86 e 5, comma 1, l. 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che il verbale assembleare era successivo di ben nove mesi rispetto alla convenzione urbanistica stipulata dal Torlonia in data 14.2.2017 con il Comune di Castel Gandolfo e che il de cuius , proprietario di un terreno sito in Castel NOME
di circa 31.595 mq, si era obbligato a cederne gratuitamente solo una parte avente superficie complessiva di 19.895 mq (art. 3 convenzione, secondo comma) al Comune, e la restante parte, pari a 11.700 mq, alla società.
3.1. Il motivo è fondato.
Sul piano della evoluzione temporale, gli eventi possono essere così ricostruiti:
a) sulla base della convenzione urbanistica, stipulata in data 14.2.2017 con il Comune di Castel Gandolfo, Torlonia Alessandro, essendo proprietario di un terreno sito in Castel Gandolfo di circa 31.595 mq, si era obbligato a cederne gratuitamente solo una parte avente superficie complessiva di 19.895 mq (art. 3 convenzione, secondo comma) al Comune e la restante parte, pari a 11.700 mq, alla RAGIONE_SOCIALE;
b) in data 9.11.2017 è stato deliberato l’aumento di capitale della RAGIONE_SOCIALE da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00, tramite il conferimento di parte del predetto immobile alla società;
c) infine, con atto d’obbligo del 13.12.2017 (registrato il 20.12.2017) <>.
L’Ufficio ha applicato l’art. 4 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, secondo cui per gli atti propri delle società di qualunque tipo si applicano le stesse aliquote di cui all’art. 1 della Tariffa, nel caso che la costituzione e aumento del capitale sociale o patrimonio avvenga con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili. In particolare, ha applicato la misura proporzionale dell’imposta (aliquota del 9%), ritenendo che il conferimento in proprietà dell’immobile a favore d ella società RAGIONE_SOCIALE sia stato effettivo, cioè senza condizioni, essendo slegato, ai fini tributari, dalla convenzione intercorsa tra il Torlonia ed il Comune.
L’Agenzia ha, in ogni caso, evidenziato che, per effetto dell’art. 10 d.lgs. 23/2011, il previgente regime di favore, previsto in relazione ai trasferimenti di beni immobili compresi nei cc.dd. piani urbanistici di recupero, è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2014, e tali trasferimenti sono stati assoggettati all’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%.
Dal canto loro, invece, i contribuenti ritengono che si debba applicare l’imposta di registro nella misura fissa (€ 200,00), ai sensi dell’art. 5, comma 1, l. 168/1982, ponendosi il conferimento come un elemento della più complessa fattispecie prefigurata nella convenzione.
3.2. Destituita di fondamento è l’affermazione dell’Agenzia, secondo cui l’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, invocato dai contribuenti, sarebbe stato abrogato dall’art. 10 d.lgs. 23/2011. Invero, quest’ultima disposizione, al quarto comma, dopo aver disposto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ha espressamente escluso la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto im mobili pubblici interessati, tra l’altro, dalle procedure di cui ‘all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601’.
Tuttavia, le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della l. n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale un Comune (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10950 del 24/05/2005; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14800 del 15/07/2015 e
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30180 del 15/12/2017). In particolare, i benefici dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali spettano, ai sensi dell’art. 32 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, soltanto nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo quarto della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (affidati ad istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale ed in regime di convenzionamento con le regioni), e, pertanto, non sono invocabili per i trasferimenti attinenti a programmi edificatori privati, ancorché vengano posti in essere da società che non abbiano fini di lucro e che continuino a fruire per altri rapporti delle agevolazioni fiscali accordate alle cooperative dalla precedente normativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5023 del 05/06/1997).
Del resto, le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, essendo di stretta interpretazione, operano solo relativamente agli atti e contratti funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al titolo IV della l. n. 865 del 1971, e non anche di edilizia convenzionata e agevolata, di cui al titolo V della citata legge (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 07/02/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23042 del 11/11/2016).
In ogni caso, solo la cessione gratuita al Comune di una parte (avente superficie complessiva di 19.895 mq) del terreno sito in Castel Gandolfo di circa 31.595 mq, si poneva in termini di sinallagmaticità (rispetto al rilascio del permesso di costruire – contestualmente alla cessione gratuita del suddetto terreno e del permesso delle opere di urbanizzazione) nell’ambito della più ampia operazione di riqualificazione urbana ed ambientale dell’area denominata Ibernesi (attraverso un intervento denominato Pa tto territoriale delle Colline Romane ricompreso nell’Accordo di Programma di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio del 23.7.2014), laddove il trasferimento (mediante conferimento) della restante parte, pari a 11.700 mq, alla società era estraneo a tale operazione.
Né in senso contrario potrebbe essere valorizzato lo stralcio decontestualizzato riprodotto dai contribuenti a pagina 12 del controricorso (secondo cui dovrebbe tenersi conto della <>).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario dei contribuenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna i controricorrenti al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 5.880,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.7.2025.