Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14936/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), unitamente all’Avv. COGNOME (MROPGV42P27G999F)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, FIRENZE n. 12/2019 depositata il 09/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘Agenzia delle Entrate ha notificato alla ricorrente avviso di liquidazione con intimazione di pagamento, a titolo di registrazione della sentenza civile n. 44/2017 del Tribunale di Prato, dell’imposta di registro di € 61.590,00 in misura proporzionale ex art. 8 lett. b), Tariffa A, Parte I del D.P.R. n. 131/1986 sulla somma di € 2.052.985,34 di cui la detta sentenza aveva disposto la condanna al pagamento in favore della stessa contribuente contro il coniuge separato.
L’avviso di liquidazione è stato impugnato innanzi alla CTR di Prato, la quale ha respinto il ricorso con sentenza n. 62/2018.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la contribuente, dolendosi: a) della violazione dell’art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/1986, poiché la sentenza civile da registrare, come si ricaverebbe dalla motivazione, conteneva una condanna al risarcimento del danno per fattoreato; b) della violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, stante l’omessa allegazione della sentenza civile.
La Commissione Tributaria Regionale Firenze ha rigettato l’appello con la sentenza in epigrafe indicata, compensando le spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate
Successivamente parte ricorrente ha depositato una doppia memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4-5 c.p.c.: il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso la natura
risarcitoria del diritto di credito accertato dalla sentenza civile n. 44/2017 del Tribunale di Prato, basandosi solo sul dispositivo della sentenza, mentre l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione. Una corretta lettura avrebbe portato ad accogliere la censura della contribuente sull’applicabilità dell’art. 59 lett. d) D.P.R. 131/1986, che esonera dal pagamento dell’imposta di registro i crediti da risarcimento per fattoreato.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza dà ampiamente conto del contenuto del decisum di gravame, e non solo del dispositivo, rilevando che la sentenza civile oggetto di registrazione ha disposto la restituzione di somme indebitamente prelevate dal coniuge convenuto a favore della contribuente, parte attrice, nonché la revoca per ingratitudine della donazione effettuata nei confronti del convenuto, relativa a una quota di comproprietà di un immobile.
1.3. Conseguentemente non ha configurato una condanna al risarcimento del danno, in quanto gli effetti giuridici della sentenza si limitano alla restituzione di somme indebitamente sottratte e non vi è stato alcun riconoscimento di danni emergenti, lucro cessante o danni non patrimoniali.
1.4. Il motivo è infondato in fatto.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 59 lett. d) D.P.R. N. 131/1986: considerato che anche alle sentenze emesse in ambito civile può applicarsi la lettera d) della citata norma, la decisione impugnata, escludendo la sussistenza di una condanna al risarcimento del danno per fatto-reato, avrebbe omesso di indagare sul contenuto della sentenza civile n. 44/2017 del Tribunale di Prato.
3.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente contesta la conclusione del g iudice d’ appello secondo cui l’elemento soggettivo del reato non sarebbe “accertabile” a causa del regime di comunione legale tra i coniugi, che prevedeva libero accesso ai conti correnti comuni. Nel caso specifico, la contitolarità del conto bancario non escluderebbe l’elemento soggettivo, ma anzi sarebbe idonea ad integrare l’elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p. La sentenza civile avrebbe accertato come le somme depositate sul conto cointestato fossero di esclusiva proprietà della ricorrente e che il coniuge se ne fosse appropriato indebitamente.
I motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
4.1. Va certamente confermato il datato principio già espresso da questa Corte, in base al quale in tema di imposta di registro, l’art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle “sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione (Cass. 12/11/2014, n. 24096 (Rv. 633408 – 01)).
4.2. Tuttavia, il detto principio non è applicabile al caso di specie.
4.3. Come sottolineato dal contribuente ricorrente nel terzo motivo, il giudice del gravame ha escluso espressamente la presenza dell’elemento soggettivo, argomentandone le ragioni in base agli elementi probatori acquisiti, ed in particolare dalla situazione di contitolarità del conto bancario, che ha ritenuto idonea ad escludere l’elemento soggettivo.
4.4. Il sindacato di legittimità non può spingersi, da un lato, alla rilettura del materiale probatorio offerto dalle parti e interpretato dal giudice di merito, dall’altro sino a riqualificare i fatti sottostanti la sentenza oggetto di registrazione (e connotare, come richiesto da parte ricorrente, la apprensione delle somme depositate come sottrazione rilevante ai fini dell’appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e quindi ad integrare l’elemento oggettivo del reato) pervenendo ad affermare ora per allora una pronuncia incidentale di reità.
4.5. In sede di imposta di registro, l’art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non richiede il concreto accertamento di un reato, ma solo la sua astratta configurabilità. Pertanto, una sentenza civile di condanna al risarcimento del danno può rientrare nell’ambito applicativo della norma anche senza un procedimento penale o la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ma il sindacato di legittimità non può estendersi fino a riqualificare i fatti alla base della sentenza oggetto di registrazione, riqualificando la fattispecie oggetto di analisi ed attribuendo rilevanza penale agli stessi. Ciò a maggior ragione dove tale valutazione richiederebbe anche la verifica di elementi ulteriori (quali, ad esempio, la condizione di procedibilità della tempestiva querela di parte), che non è neanche astrattamente possibile nel diverso procedimento giudiziario di natura tributaria.
4.6. Il motivo va dunque respinto.
Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.., si deduce la violazione del l’art. 112 c. p.c.: il giudice del gravame non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di nullità per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, sollevata in ragione della mancata allegazione della sentenza civile.
5.1. Con riferimento a tale motivo la parte ricorrente ha formulato rinuncia, con dichiarazione reiterata nella memoria ex art. 380. bis .1. c.p.c.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.