Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
Agenzia delle Entrate
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 7951/33/17 depositata il 28 settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella udienza del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9487/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2012/008/SC/000002390/0/004, notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi intimata), nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli (del 6 giugno 2012) , per l’importo di € 885,50 .
Il giudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima sia assoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che nel caso di specie, trattandosi di provvedimento reso in materia di espropriazione, esso involgeva l’accertamento di diritti di natura patrimoniale, con conseguente applicazione dell’aliquota nella misura dell’1%.
La CTR ha accolto l’appello proposto dall’odierna intimata sulla base delle seguenti ragioni:
-nel dispositivo della sentenza oggetto di tassazione si legge che viene determinata la giusta indennità di espropriazione e di occupazione legittima, con condanna della società al deposito presso la Cassa Depositi e prestiti di una somma;
-si tratta di una condanna al pagamento di una somma di denaro in cui non viene mai messo in discussione il diritto delle parti espropriate a ricevere la relativa indennità, della quale era, invece, in discussione solamente il quantum ;
-la sentenza che riguardi il pagamento di una certa somma è soggetta a tassazione nella misura del 3%.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria, mentre l’odierna intimata, non costituitasi
tempestivamente, ha depositato un atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 156, comma 2, 121, 131, c.p.c., nonché dell’art. 37 e dell’art. 8 lettere b) e c) del d.P.R. n. 131 del 1986; denuncia altresì la nullità della sentenza per motivazione apparente. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze che ordinino il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e di occupazione illegittima siano di mera condanna con conseguente applicazione della tassazione di registro nella misura del 3%.
Il ricorso è fondato. Intende, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna, bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 19440 del 2024).
Con l’orientamento ora riportato, la SRAGIONE_SOCIALE ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 –
01).
L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata (Vedi Cass., Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante, ma non del creditore espropriato.
Da quanto esposto consegue che anche la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.
L’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere cassata con l’accoglimento del ricorso . Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo nel senso della correttezza dell’applicazione dell’aliquota dell’1% .
Le spese delle fasi di merito vanno compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei limiti in motivazione.
Spese delle fasi di merito compensate e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 29 novembre 2024