Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7840 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27910/2018 R.G. proposto da
Università degli studi di Catania, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1270/6/18 depositata il 21 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione (n. 2014/003/SC/000001142/0/006 del 2014), notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente), nei confronti della Università degli studi di Catania (d’ora in poi rico rrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania (n. 1142 del 2014) , per l’importo di € 2.034.127,00. La pretesa impositiva prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 12% per i terreni e i fabbricati rurali , del 9 % per un fabbricato urbano e del 3% per l’occupazione d’urgenza .
Il giudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima sia assoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
La CTP ha accolto il ricorso con riconoscimento della tassazione nella misura del l’1 %.
La CTR ha accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, determinando nella misura del 3 % l’imposta proporzionale d i registro dovuta sull’intero ammontare dell’indennità di esproprio, sulla base delle seguenti ragioni:
-tenuto conto delle indicazioni non univoche fornite sulla questione dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla natura della sentenza sottoposta a registrazione, appare più corretta l’applicazione dell’aliquota del 3 % , atteso che la sentenza «pur riferendosi ad un diritto di natura patrimoniale , e cioè a quello dell’indennità di esproprio, di fatto contiene una condanna al pagamento di una somma
ritenuta equa a compensazione della perdita della proprietà del bene espropriato»;
-la corte d’Appello è stata adita per la determinazione dell’ammontare dell’indennità e per ottenere la relativa condanna e non per il riconoscimento del diritto all’ indennità che, invece, era già contenuto nel provvedimento ablatorio.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato memoria, mentre la controricorrente si è costituita depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente il Collegio di non disporre la riunione del presente fascicolo con quelli portanti i nn. 15674 del 2021 e n. 15683 del 2021. Pur trattandosi di atti impositivi derivanti dalla registrazione del medesimo provvedimento giudiziario, si tratta di ricorsi avverso differenti sentenze, di cui due, su avvisi di liquidazione diversi, mentre, l’altra , su una cartella di pagamento. Tali procedimenti, per la loro connessione, sono, tuttavia, fissati nella medesima adunanza camerale, al fine di una trattazione congiunta.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 99 e 112 c.p.c. Evidenzia che: a) la sentenza impugnata non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto errate le considerazioni del giudice di primo grado che ha annullato l’atto impositivo e omesso qualunque accertamento in fatto, ma anche in diritto, circa le preliminari eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello; b) la sentenza ha ritenuto ammesso dalle parti la legittimità dell’ an della pretesa, ritenendo di dovere decidere solo sul quantum della stessa; c) la sentenza è apparentemente motivata in ordine all’aliquota (del 3 %) ritenuta applicabile.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 8 , lett. b), della tariffa
Parte I ad esso allegata. Sostiene che il contrasto giurisprudenziale evidenziato nella sentenza sia stato di fatto superato e risolto in favore della natura dichiarativa della pronuncia resa in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e dell’applicazione dell’ aliquota dell’1%.
I primi due motivi sono fondati e possono essere trattati congiuntamente, tenuto conto della loro stretta connessione, involgendo tutti la questione dell’individuazione dell’aliquota ap plicabile.
4.1. Intende il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna, bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022, Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n.34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025).
Con l’orientamento ora riportato, la SRAGIONE_SOCIALE ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 01).
L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare
con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata (Vedi Cass., Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato.
Da quanto esposto consegue che la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.
L’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
Per altro, verso la sentenza, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità, non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto applicabile l’aliquota del 3% limitandosi a d affermare
che la sentenza «di fatto contiene una condanna al pagamento di una somma ritenuta equa a compensazione della perdita della proprietà del bene espropriato».
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere cassata con accoglimento del ricorso.
Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con l’annullamento dell’atto impositivo impugnato e il riconoscimento della pretesa impositiva con applicazione dell’aliquota nella misura dell’1% su tutti i beni sottoposti alla procedura di espropriazione oggetto del presente giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art . 91 c.p.c. La ricorrente chiede che, una volta riconosciuta l’erroneità della sentenza di appello, possa trovare conferma la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo e condannato l’odierna controricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il motivo deve essere respinto, in quanto, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
p.q.m.
La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta il terzo motivo del ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio, annulla l’atto impositivo impugnato e riconosce dovuta la pretesa impositiva con applicazione dell’aliquota nella misura dell’1%.
Spese dell’int ero giudizio compensate.
Così deciso in Roma 28 febbraio 2025