Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26480/2019 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona del Direttore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, come per delega in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME di Milano (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO: pec: EMAIL) e NOME COGNOME di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), con domicilio eletto presso il secondo, in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
Avviso liquidazione imposta di registro indennità di esproprio ed occupazione
-avverso la sentenza n. 639/2019 emessa dalla CTR Lombardia in data 12/02/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emessa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione ad una sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva determinato l’indennità di esproprio ed occupazione da essa dovuta a NOME NOME COGNOME, contestualmente disponendo il deposito della relativa somma, oltre agli interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso, sostenendo la inapplicabilità nella fattispecie dell’aliquota del 3%, prevista per gli atti recanti condanna al pagamento di somme, laddove nella specie si trattava di un atto di accertamento a contenuto patrimoniale, con conseguente applicabilità dell’aliquota più favorevole dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa parte prima del dPR n. 131/1986.
Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lombardia accoglieva il gravame e, per l’effetto, confermava l’avviso di liquidazione, osservando che alla sentenza che, rideterminandone l’entità, ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti RAGIONE_SOCIALE dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima si applicava l’imposta percentuale di cui all’art. 8, lett. b), della tariffa parte prima del dPR n. 131/1986, trattandosi, in parte qua, di statuizione di condanna.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita con controricorso, limitandosi a depositare una memoria.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 8, lett. b), della tariffa parte prima allegata al dPR n. 131/1986 e l’omessa
applicazione degli artt. 8, lett. c), della tariffa parte prima allegata al dPR n. 131/1986, nonché degli artt. 28 e 54 dPR n. 327/2001 e dei principi emergenti dal predetto dPR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la sentenza determinativa dell’indennità di espropriazione fosse qualificabile come sentenza di condanna e, come tale, fosse tassabile al 3%.
1.1. Il motivo è fondato.
Di recente, questa Corte, con decisione condivisa e dalla quale non vi è ragione per discostarsi, ha chiarito che, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% (Ordinanza n. 21697 del 29/07/2021).
Il precedente contrasto insorto in seno alla Corte è stato risolto valorizzando la natura e l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio.
Più volte è stato evidenziato da questa Corte che, in materia di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (vedi Cass. 15414 del 2019; in linea, anche Cass. n. 9227 del 2023), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata (vedi Cass. n. 10440 del 2020). Si è quindi affermato che “Il giudizio di opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell’espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare
il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa. Ne consegue che l’espropriante non può opporre in compensazione proprie autonome ragioni di credito vantate nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparti ed inerenti a rapporti diversi, il cui accertamento esula dall’oggetto dei giudizi in questione e che sono insuscettibili di contrapporsi all’obbligo di deposito degli indennizzi imposto dalla legge ‘ (vedi Cass. n. 19323 del 2013). In altro arresto si è ritenuto che “Nel decidere sull’opposizione alla stima, la Corte d’appello non può pronunciare condanna dell’espropriante al pagamento dell’indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili – anche se l’opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto – i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull’indennità, e per non esporre l’espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti” (vedi Cass. n. 4087 del 2001; n. 16258 del 2002; n. 539 del 2004). 1.2. Né, al fine di individuare la natura della sentenza in esame, appare corretto valorizzare la presenza, in aggiunta alla pronuncia di accertamento della misura dell’indennità, dell’ordine di deposito della differenza eventualmente accertata presso la Cassa Depositi e Prestiti, equiparandolo ad una condanna dell’espropriante ad un fare fungibile, suscettibile pertanto di esecuzione forzata.
1.3. L’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà, il deposito dell’indennità costituisce un
adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata (vedi Cass. SU n. 109 del 1999; Cass. n. 6709 del 2000 e n. 25662 del 2006).
definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori Analogamente alla somma determinata dall’amministrazione espropriante, e non accettata dal privato perché ritenuta incongrua, anche la differenza ulteriore, eventualmente riconosciuta all’esito del giudizio di opposizione, è oggetto di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al solo fine di tutelare potenziali diritti vantati da terzi e nello stesso tempo evitare che dopo il pagamento l’amministrazione pubblica sia esposta al rischio di azioni di ripetizione di indebito. Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore-espropriato.
1.4. Del resto, nell’affermare che in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. opposizione alla stima non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, caratterizzandosi, invece, come giudizio di autonoma quantificazione dell’indennità da parte del giudice, la cui pronuncia determinativa dell’indennità dovuta ha contenuto giurisdizionale limitatamente all’ordine di deposito RAGIONE_SOCIALE eventuali somme aggiuntive, restando impregiudicate le diverse azioni di svincolo e di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute (Cass., 04/11/1997, n. 10785; Cass., 11/08/2000, n. 10680; Cass., 21/08/2013, n. 19323), questa Corte ha già evidenziato che l’ordine di deposito della somma riveste natura di statuizione indefettibile, necessariamente accessoria al decisum , la cui utilità verrebbe del tutto frustrata senza il deposito dell’indennità, sicché l’omissione dell’ordine di deposito può essere addirittura emendato mediante la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art.
287 cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 13248 del 2018).
1.5. Né depone in senso contrario Cass. SU n. 13798 del 2012, che ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, in merito alla domanda dei creditori-espropriati volta a determinare le modalità di esecuzione dell’ordine di deposito rimasto inattuato, dopo aver ricordato che la proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo costituisce un rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l’utilizzazione dell’uno o dell’altro (S.U. 31.3.2006, n. 7578; S.U. 18.4.1994, n. 3680; S.U. 18.2.1994, n. 1593; v. anche S.U. 27.7.2011, n. 16390; S.U. 15.7.2008, n. 19345). Tale pronuncia, infatti, è limitata al dedotto motivo di giurisdizione, individuata sulla base della domanda RAGIONE_SOCIALE parti, ed in ogni caso riconduce alla possibilità di esecuzione l’ordine accessorio di deposito e non la statuizione relativa alla determinazione dell’indennità che costituisce, per i motivi innanzi indicati, l’unico tratto caratterizzante ai fini fiscali.
1.6. Così ricostruita la natura del giudizio, va certamente escluso che la sentenza de qua contenga una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza; anzi l’avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa. Né tale natura muta per la presenza dell’ordine di deposito presso la Cassa DDPP dell’ulteriore importo accertato giudizialmente, che costituisce solo una pronuncia accessoria, che consegue ex lege e non a domanda, quale adempimento necessitato dal procedimento amministrativo in cui tale giudizio è inserito come eventuale fase di cognizione riservata alla giurisdizione ordinaria.
In questo senso si è espressa altresì Sez. 5, Ordinanza n. 18430 del 30/06/2021, secondo cui la sentenza che determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, va assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l’ordine di deposito non presuppone una domanda, è oggetto di pronunzia meramente accessoria al decisum , ha finalità cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti e non è suscettivo di controversia, sicché va annoverato tra i provvedimenti giudiziari di “accertamento dei diritti a contenuto patrimoniale’ (conf. Cass., 8 giugno 2022, n. 184 95, e Cass., 29 dicembre 2022, n. 38045).
2. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente, volto a ottenere la liquidazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% . Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento di questa Sezione in ordine alla questione principale sottesa al ricorso per cassazione si è consolidato in epoca successiva alla sua proposizione, per compensare integralmente le spese dei gradi di merito e per dichiarare irripetibili quelle concernenti il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente, nel senso in motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2024.