Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20051 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9715/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo
-ricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA UFF. TERR. DI ROMA 2 AURELIO rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4602/2021 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un’ordinanza di assegnazione somme in un procedimento esecutivo mobiliare derivante da una causa dinanzi al giudice di pace, di valore inferiore a 1.000 euro, sostenendo che l’imposta non fosse dovuta o fosse, al massimo, dovuta da altro soggetto, e che l’avviso fosse privo di adeguata motivazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso. Sull’appello del contribuente, la Commissione Regionale del
Lazio confermava la legittimità dell’avviso e condannando l’impugnante alle spese di lite (100 euro in primo grado e 1.000 euro in appello).
Avverso la sentenza n. 4602/2021 ricorre per cassazione NOME COGNOME svolgendo due motivi.
Replica con controricorso la società di riscossione.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis1 c.p.c., in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
Al primo motivo si deduce ; si critica la sentenza d’appello in quanto non ha considerato l’applicabilità del regime esentativo previsto dall’art. 46 della legge n. 374/1991, che esclude l’imposta di registro per procedimenti incardinati davanti al giudice di pace con valore inferiore a 1.033 euro, imponendo solo il pagamento del contributo unificato.
Evidenzia come tale norma, secondo la giurisprudenza di legittimità, si applichi a tutti gli atti e provvedimenti derivanti da tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio o dall’ufficio giudiziario, poiché finalizzata a ridurre il costo della giustizia per le controversie di modesto valore.
La seconda censura prospetta . Si assume che l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza il ministero di difensore e quindi deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Ufficio per diritti e onorari (cfr. Cass. 8413/2016).
La prima censura è fondata, assorbita la seconda, comunque priva di pregio.
Questa Corte ha, difatti, affermato il principio secondo cui «il fatto che l’art. 46 della legge n. 374/1991 risulti inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di “cause il cui valore non ecceda la somma di C 1.033,00». Si è sottolineato che la ratio della disciplina è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore e, quindi, di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro, infatti, è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento (Cass. n. 4725/2021, Cass. nn. 58857 e 5858 del 2021). Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, che escluda dal pagamento dell’imposta di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato» (Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 21050). Parimenti, si è affermato che «la ratio della disposizione non è poi di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace», bensì quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto. Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell’art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad
euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2018, n. 31278). L’enunciazione di tale principio non è stata, pertanto, limitata ai soli provvedimenti emessi da giudici diversi dal Giudice di Pace in sede di impugnazione di provvedimenti emessi dal Giudice di Pace, ma è stata estesa a tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito (v. Cass. del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858).
La seconda censura che rimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso non è comunque coerente con la disciplina che regola il processo tributario.
L’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, prevede che: «L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono
legittimati a svolgere attività difensiva nel processo’ (Cass. n. 10368/2024; Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass. n. 24675 del 23/11/2011).
Infine, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ricordando che .
Il Collegio non ritiene di procedere alla invocata condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente (si veda al riguardo, da ultimo, Cass. n. 19948/2023; Cass. n. 6792 del 14/03/2024).
Segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso originario del contribuente.
Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite del giudizio di merito che liquida, per ciascun grado, in euro 300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; condanna l’amministrazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione