Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 09/06/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 28.02.2025 11/02/2025
REGISTRO – SENTENZA EX ART. 2932 C.C. SENZA PAGAMENTO PREZZO – SUCCESSIVA RISOLUZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35824/2018 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nato a Castellammare di Stabia il 3 febbraio 1956 e COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Castellammare di Stabia il 15 novembre 1959, rappresentati e difesi, in ragione di procure speciali e nomine da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 1467/2025 Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6166/17/2018, depositata il 22 giugno 2018 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 28 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia dell’Entrate liquidava l’imposta di registro in misura proporzionale relativamente alla sentenza civile n. 2718/2014 del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva disposto il trasferimento del bene immobile, ai sensi dell’art. 2932 c.c., a favore dei ricorrenti quali promissari acquirenti.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2921/17/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, considerando indubbio che la domanda proposta da NOME COGNOME al Tribunale di Torre Annunziata avesse avuto ad oggetto l’azione proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. e che la sentenza « sostitutiva di rogito ha accolto detta domanda disponendo il trasferimento del detto appartamento in favore dei promittenti acquirenti signori COGNOME (così nella sentenza impugnata).
Il Giudice regionale precisava, quindi, che « nella specie non è intervenuta una sentenza di risoluzione del preliminare sottoscritto dalle parti quanto, invece, l’esatto opposto ovvero l’esecuzione specifica dello stesso con trasferimento del diritto
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di proprietà dell’appartamento per cui correttamente l’Ufficio ha proceduto all’applicazione dell’imposta di registro proporzionale e non fissa, a nulla rilevando che l’azione proposta davanti al Tribunale di Torre Annunziata sia stata attivata dal promittente venditore, né che il pagamento dell’intero prezzo non sia stato corrisposto» (così nella sentenza impugnata). Data pubblicazione 09/06/2025
Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2018 NOME COGNOME ed NOME COGNOME impugnavano tale pronuncia sulla base di tre motivi, depositando, in data 9 gennaio 2025, memoria ex art. 380bis . 1. c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota, rappresentando di non essersi costituita nei termini, riservandosi la facoltà di partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num . 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163, e 324 c.p.c., eccependo la nullità della sentenza di appello, in ragione dell’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, siccome carente dell’indicazione dei specifici motivi di impugnazione alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, risultando l’appello una mera riedizione delle difese svolte in prime cure, con conseguente passaggio in giudicato della stessa.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha, in plurime occasioni, chiarito, in termini anche da ultimo ribaditi (v. Cass., Sez. T., 10 gennaio 2024, n. 1030), che:
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– nel processo tributario vige il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multis , Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873, Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., Sez. V, 28 settembre 2018, n. 23532; Cass., Sez. 6^/T, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. VI/T, 22 gennaio 1200; Cass., Sez. V., 29 febbraio 2012, n. 3064); Data pubblicazione 09/06/2025
– nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 5465/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la
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decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (v., tra le tante, Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873); Data pubblicazione 09/06/2025
-l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, d.gs. n. 546/1992, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341);
-non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
Con la seconda censura gli istanti hanno eccepito, con riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di conformità al modello previsto dall’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c., poiché « presenta una motivazione apparente e manifestamente apodittica ed intrinsecamente
inidonea a consentire il controllo della ragioni che sono poste a base della decisione» (v. pagina n. 14 del ricorso). Numero sezionale 1467/2025 Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato che la pronuncia non ha affrontato il punto fondamentale della controversia e cioè che « la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata non realizza il sinallagma contrattuale tra le parti, non è sostitutiva dell’atto non stipulato e quindi non è resa ex art. 2932 c.c. in quanto non realizza gli effetti del contratto non concluso» (v. pagina n. 15 del ricorso), precisando sul punto che la domanda di trasferimento del bene era stata proposta dal promittente venditore senza chiedere il pagamento del prezzo ed il Tribunale, accogliendo tale domanda, nulla aveva disposto sul versamento del prezzo.
2.1. Anche tale motivo, prospettato sul versante della motivazione apparente della sentenza impugnata, non ha fondamento.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
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Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; cui adde , tra le tante, Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Data pubblicazione 09/06/2025
Va aggiunto sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
2.2. N ella specie, per come sopra illustrato, non si può ritenere che la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione apparente, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, che è stato
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idoneamente giustificato con riferimento alla diretta valutazione circa il contenuto della sentenza tassata, esplicitamente ricondotta all’esercizio dell’azione proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c., nonché con riguardo alla ritenuta correttezza dell’applicazione dell’imposta proporzionale, non reputando rilevante il mancato pagamento del prezzo. Data pubblicazione 09/06/2025
In tali termini, dunque, la motivazione raggiunge in pieno la soglia del minimo costituzionale, mentre la censura disvela il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sotto l’inappropriata doglianza concernente la motivazione del provvedimento impugnato, la valutazione di merito compiuta dal Giudice regionale.
3. Con la terza ragione di contestazione i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 27 e 37 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U.R.) e l’insufficiente motivazione su di un punto fondamentale della controversia, sostenendo che il Giudice d’appello, in violazione dell’art. 20 T.U.R., non avesse interpretato la sentenza in base al suo contenuto intrinseco e gli effetti giuridici prodotti, giacché l’amministrazione aveva desunto il prezzo di cessione del bene da un documento estraneo alla sentenza, la quale si era limitata a disporre il trasferimento del bene senza nulla statuire sul corrispettivo.
Allo stesso modo -hanno proseguito i contribuenti erroneamente la Commissione regionale aveva ritenuto che il prezzo non fosse stato corrisposto, in quanto, in realtà, non era mai stato richiesto il pagamento del corrispettivo, ponendo, infine, in rilievo che -come rappresentato nel giudizio di merito -i ricorrenti non avevano inteso stipulare il definitivo perché l’immobile non aveva le qualità promesse,
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non era alienabile, non essendo in regola con le norme edilizie e non era stato regolarmente condonato. Data pubblicazione 09/06/2025
3.1. Va preliminarmente osservato che il ricorso presenta profili di inammissibilità nella parte in cui non riassume il contenuto rilevante dell’avviso di liquidazione e nemmeno della sentenza civile del Tribunale di Torre Annunziata, così precludendo ogni verifica sul rispetto della previsione dell’art. 20 T.U.R. e, dunque, sul rilievo difensivo secondo il quale il prezzo di cessione del bene sarebbe stato desunto da un documento estraneo alla sentenza.
Non solo. Dalla narrativa del ricorso nemmeno risulta che la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 abbia costituito oggetto di impugnazione con il ricorso originario (che risulta invero incentrato sulla non debenza dell’imposta di registro sino al passaggio in giudicato della sentenza che consolida l’effetto traslativo), né nella sentenza impugnata si dà conto dell’impugnazione dell’avviso anche sotto il profilo dell’art. 20 T.U.R.
Deve allora ribadirsi il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui , qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, quanto meno allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ed in quale atto sia avvenuta in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono, infatti, investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. T. 20 luglio 2023, n. 21727, e nello stesso Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429). Numero sezionale 1467/2025 Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
3.2. La doglianza, sotto altro versante, non è fondata.
L’imposta proporzionale di registro è stata richiesta su sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che il Giudice regionale ha ritenuto aver avuto ad oggetto l’esecuzione specifica del preliminare di vendita immobiliare sottoscritto dalle parti.
Nello stesso ricorso la difesa dei ricorrenti, nel riportare il contenuto della decisione della Commissione tributaria di primo grado (agli stessi favorevole), ha riferito che il Tribunale civile ha disposto ex art. 2932 il trasferimento dell’immobile oggetto del preliminare intercorso tra il promittente venditore, sig. COGNOME Alberto (attore nel giudizio civile) ed i coniugi COGNOMECOGNOME (resistenti nel giudizio civile) -senza nulla statuire in ordine al pagamento del corrispettivo » (v. pagina n. 2 del ricorso in esame).
Dunque, anche il primo Giudice, come quello di appello hanno riconosciuto che la sentenza oggetto di tassazione
aveva disposto il trasferimento del bene immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c. Numero sezionale 1467/2025 Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Eppure, il motivo in esame si oppone frontalmente a tale interpretazione, come detto ribadita dal Giudice regionale, senza però formulare alcuna critica circa la violazione dei precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 c.c. o dei canoni della logica formale generale (cfr. sul punto Cass., Sez. I. 19 maggio 2023, n. 13887).
In esso – come pure rappresentato dai ricorrenti negli altri motivi – si assume, a più riprese, che la predetta pronuncia « pur se nominalmente resa ai sensi dell’art. 2932 c.c. non realizza gli effetti del contratto non concluso tra le parti» (v. pagina n. 15 del ricorso), in quanto la domanda (proposta dal venditore) non chiedeva il pagamento del prezzo, sicchè nulla il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto al riguardo, per cui detta pronuncia non aveva dato esecuzione al contratto preliminare intercorso tra le parti.
3.3. Senonchè, l’intero impianto difensivo poggia su di un fraintendimento di fondo, dipeso dalla considerazione da cui muove la difesa dei ricorrenti, secondo cui, in assenza di una pronuncia sul pagamento del prezzo, non si realizzano gli effetti del preliminare di vendita intercorso tra le parti.
Epperò, così non è, ove si consideri, sul piano civilistico, che l’oggetto della domanda giudiziale diretta all’esecuzione coattiva del contratto preliminare di compravendita è quella particolare obbligazione di facere , consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (cfr. anche da ultimo Cass., Sez. II, 6 giugno 2023, n. 15762).
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Per quanto qui più direttamente occupa, poi, ai fini fiscali non rileva che il prezzo non sia stato corrisposto, giacchè, dopo la pronuncia della sentenza sostitutiva della stipula del contratto di compravendita, la situazione giuridico-economica che si presenta al fisco è perfettamente identica a quella che si sarebbe manifestata se fosse stato presentato per la registrazione l’atto di compravendita con pagamento del prezzo differito (cfr. Cass., Sez. T., 16 marzo 2011, n. 6161). Data pubblicazione 09/06/2025
3.4. Allo stesso modo, risulta del tutto eccentrico alla fattispecie in rassegna il tema della condizione sospensiva o meramente sospensiva, riferita al pagamento ed all’operatività dell’art. 27, comma 1 e 3, T.U.R., giacchè, nella specie, la sentenza di cui all’art. 2932 c.c. non ha secondo la stessa tesi difensiva dei ricorrenti – contemplato alcun pagamento, la pronuncia cioè non ha previso (come suol dirsi) alcuna condizione di adempimento.
Men che mai può assumere rilevanza, ai fini che interessano, che la sentenza non fosse al momento della tassazione passata in giudicato (motivo per il quale -a quel che consta -i contribuenti avevano impugnato l’avviso), dovendo sul punto richiamarsi l’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta ad imposta gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, precisando che alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato (cfr. sul punto Cass., Sez. T., 21 marzo 2024, n. 7535)
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3.5. Questa Corte ha da tempo chiarito che la pronuncia di cui all’art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, avente effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, che rientra nella previsione dell’art. 8 lett. a ) della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per la quale si applica la stessa imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, non rientrandosi, nella fattispecie in esame, in alcuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell’atto giudiziario a tassazione in misura fissa (Cass., Sez. T., 25 marzo 2015, n. 5978). Data pubblicazione 09/06/2025
In effetti -come pure chiarito da questa Corte – in materia di imposta di registro l’art. 37 (Atti dell’Autorità giudiziaria) d.p.r. n. 131/1986, al comma 1, sancisce che «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato».
Ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta su tali atti occorre individuare la base imponibile, cioè il valore economico dell’atto da tassare, sia l’aliquota applicabile, cioè la misura percentuale di incidenza del tributo, avendo comunque previsto il legislatore che l’imposta liquidata non potrà in nessun caso essere inferiore alla misura fissa indicata nell’art.
11 della Tariffa medesima, parte I, attualmente pari ad euro 200,00, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 7 della Tariffa stessa (ex art. 41, comma 2, del d.p.r. n. 131 cit.). Numero sezionale 1467/2025 Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Per determinare la base imponibile di un atto giudiziario occorre, poi, far riferimento agli effetti che esso in concreto determina, laddove l’art. 43, comma 4, del suindicato T.U.R., attraverso un rinvio per relationem , rende applicabili ai provvedimenti giurisdizionali gli stessi criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.
Per quanto attiene alle aliquote l’art, 8 della Tariffa, Parte prima allegata al d.P.R. cit., dopo aver sostanzialmente richiamato il testo dell’art. 37 quanto all’individuazione degli atti dell’Autorità Giudiziaria oggetto di imposta, alla lettera a ) precisa che essi, qualora dispongano il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti sono sottoposti alle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti.
In tali casi, il trasferimento della proprietà in esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita scaturente da contratto preliminare intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 2932 c.c. è, dunque, soggetto all’imposta stabilita per il corrispondente atto ex art. 8, lett. a ) della Tariffa Parte prima (cfr. Cass., Sez. T., 23 giugno 2021, n. 18034, che richiama, ex plurimis, Cass. n. 4739 del 2021).
Va, infine, osservato che non assume alcuna rilevanza, ai fini della decisione, la circostanza fattuale rappresentata dai ricorrenti nella memoria di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c., costituita dall’accordo conciliativo intervenuto tra le parti del citato contratto preliminare, con cui è stato disposto, ora per
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allora, la risoluzione del preliminare di vendita e la restituzione del bene immobile al promittente alienante, con conseguente estinzione del giudizio pendente avente ad oggetto il preliminare di vendita. Data pubblicazione 09/06/2025
Da tale fatto i ricorrenti hanno dedotto il venir meno del presupposto della tassazione della sentenza in misura proporzionale, stante il mancato trasferimento del bene.
Anche in tal caso, così non è.
Premessa la teorica ammissibilità della deduzione nella citata memoria del predetto factum superveniens (cfr. Cass., Sez. III, 23 settembre 2024, n. 25396), va, tuttavia, evidenziato che la circostanza -come anticipato – non incide sulla decisione.
La rinuncia al ricorso per cassazione in cui si controverteva del trasferimento del bene immobile ed il decreto di estinzione del giudizio n. 8961/2022 r.g. ha comportato il passaggio in giudicato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., 27 agosto 2024, n. 23186) della sentenza del giudice ordinario che aveva disposto il citato trasferimento del bene, con ciò consolidando detto effetto e, con esso, il presupposto dell’imposta di cui si discute.
La risoluzione del preliminare è dipesa dal citato accordo conciliativo ed in tale contesto sovviene la regola di cui all’art. 37 d.P.R. n. 131/196 che prevede, ai fini del rimborso dell’imposta pagata, l’equiparazione alla sentenza passata in giudicato dell’atto di conciliazione giudiziaria e dell’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.
Ebbene, in siffatti termini, l’atto di transazione che ha comportato la diversa soluzione negoziata della controversia, superando gli effetti della sentenza oggetto di tassazione, non è rilevante nel presente giudizio e nemmeno per l’eventuale richiesta di rimborso in quanto in detto atto non è stato parte l’amministrazione dello Stato. Numero sezionale 1467/2025 Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Ricorre sul punto il principio, anche da ultimo ribadito, da questa Corte secondo cui «’In tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell’atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3687 del 24/02/2016, Rv. 638797 – 01)» (così Cass., Sez. T., 13 marzo 2025, n. 6665).
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia.
Nondimeno, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Numero sezionale 1467/2025
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso. Numero di raccolta generale 15416/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME