Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2770 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2770 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23602/2023 R.G. proposto da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
: , rappresentata e
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente
domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1563/2023 depositata il 02/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso contro l’avviso di liquidazione emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, relativo all’imposta di registro sul decreto ingiuntivo n. 8491/2018 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, l’Istituto contestava l’applicazione del tributo sugli interessi, ritenendoli non moratori e contestandone il calcolo, oltre all’enunciazione dei due conti anticipi, che, non richiedendo la
forma scritta, non dovessero essere soggetti a tributo.
Il Giudice Tributario di primo grado respingeva il ricorso, sostenendo che gli interessi fossero moratori e che il calcolo al tasso dell’8% fosse corretto.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la sentenza di primo grado, ribadendo la natura moratoria degli interessi e rigettando la doglianza relativa ai conti anticipi.
Avverso tale pronunzia la banca ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a 4 motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la banca ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione di norme di diritto, in particolare per mancata applicazione degli artt. 20 D.P.R. 131/86 e 15 D.P.R. 633/72, assumendo che la Corte di secondo grado avesse interpretato erroneamente la natura degli interessi come moratori, basandosi su elementi extratestuali, in contrasto con la nuova formulazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86, che impone di considerare solo gli elementi testuali dell’atto. La banca sostiene che gli interessi richiesti nel decreto ingiuntivo siano, invece, di natura corrispettiva e non moratoria, come erroneamente interpretato dal Giudice di appello.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione di norme di diritto in particolare per errata applicazione dell’art. 8 lett. b) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R ,sostenendo che la Corte di Giustizia avesse interpretato gli interessi come moratori, violando il principio secondo cui l’imposta di registro deve essere determinata esclusivamente sulla base degli
elementi testuali dell’atto giudiziario, senza considerare elementi extratestuali o interpretazioni antielusive.
2.1 I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
2.2 Ancorchè entrambe le censure facciano leva sull’oramai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui , in tema di imposta di registro, la tassazione deve riferirsi esclusivamente al contenuto ed agli effetti emergenti dalla sentenza da registrare alla stregua di quanto previsto dall’art.20 1° comma del DPR 131/86, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei sicchè la natura degli interessi come moratori o corrispettivi deve essere determinata solo in base alla sentenza e alla documentazione prodotta nei gradi di merito del giudizio (vedi Cass.sez. tributaria n. 14574/25 e Cass. SS.UU.n.12449/2024), esse non tengono conto che nell’ipotesi in cui l’atto oggetto di registrazione sia costituito da un decreto ingiuntivo la motivazione dello stesso è integrata per relationem per mezzo del richiamo al ricorso monitorio (tra varie, Cass. n. 16455/04 e Cass. n. 3090/05).
2.3 Ciò perché, come chiarito di recente con la sentenza di questa Corte n.20055/24, la narrativa del ricorso con cui si chiede l’emissione del decreto ingiuntivo si caratterizza per l’avere un inscindibile rapporto di collegamento e compenetrazione con il decreto ingiuntivo stesso, in quanto la struttura di tale tipologia di provvedimenti, privi sostanzialmente di analitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplina la emissione, presuppongono il necessario rinvio agli elementi del rapporto giuridico sotteso, come emergenti appunto dal ricorso, il quale, una volta confluito nelle determinazioni di cui al decreto ingiuntivo, viene ad essere ivi necessariamente incluso, anche per relationem, dovendo quindi ritenersi ricomprese ai fini della tassazione.
2.4 Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’atto soggetto a registrazione sia costituito da un decreto ingiuntivo, il ricorso, sulla
cui base esso è stato emesso, non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 citato, un elemento extratestuale né un atto ad esso collegato, bensì, unitamente al decreto ingiuntivo a cui è inscindibilmente legato, l’atto stesso da interpretare secondo la sua intrinseca natura per desumerne i relativi effetti giuridici.
2.5 In altri termini, il riferimento al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di determinare gli effetti giuridici del provvedimento monitorio rappresenta la corretta applicazione dell’art.20 citato , atteso che gli elementi che si traggono dalla domanda monitoria, recepita nel decreto, concorrono nell’interpretazione degli effetti giuridici dell’ingiunzione di cui all’art.641 c.p.c..
2.6 Ciò premesso, la pronuncia impugnata, riguardo alla ritenuta qualificazione come moratori degli interessi oggetto di tassazione ex art.15 DPR 633/73 e 8 lett.b) Tariffa parte I, fonda la propria decisione, oltre che sul riferimento ai ‘limiti della legge 108/96’ contenuto nel decreto (per trarne il convincimento, non del tutto chiaro, della natura moratoria degli interessi legali indicati come dovuti nel provvedimento monitorio), anche sugli elementi che si traggono dal ricorso monitorio che ha originato il decreto ingiuntivo in questione, facendo ”riferimento al recesso -formalmente comunicato dalla Banca odierna ricorrente alla propria cliente- da ‘tutti i rapporti intrattenuti con la medesima società’, con conseguente messa in sofferenza della posizione della propria cliente, ed alla messa in mora della stessa.”, deducendone correttamente, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul punto (vedi Cass. 21775/14 e Cass.22228/15), la sottoposizione degli interessi in questione ad imposta di registro proporzionale, ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, perché tali interessi non concorrono a formare la base imponibile IVA, anche se riguardano una somma capitale soggetta a imposta, non costituendo corrispettivi della prestazione di servizi
o della cessione di beni, ma assolvendo una funzione ristorativorisarcitoria (vedi Cass.12013/20).
2.7 Così operando, il giudice di appello non è, quindi, incorso nella denunciata violazione dell’art.20 del DPR 131/86 in quanto ha proceduto all’interpretazione del decreto ingiuntivo facendo riferimento anche al contenuto del ricorso monitorio, ad esso inscindibilmente legato, traendone il convincimento -non censurabile in sede di legittimità trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che ne ha dato congrua motivazione- della natura moratoria degli interessi oggetto di ingiunzione, con, quindi, corretta applicazione dell’art.8 lett.b) della Tariffa, parte prima, allegata a siffatto decreto, in ragione della natura risarcitoria degli stessi.
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione di norme di diritto, in particolare violazione dell’art. 1 Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R 131/86. La banca sostiene che i conti anticipi, essendo meri strumenti tecnici di contabilizzazione e non rapporti bancari autonomi, non richiedano la forma scritta a pena di nullità e non siano soggetti ad imposta di registro.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre premettere che, in tema di conto anticipi, questa Corte (vedi Cass., Sez. I, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14321) ha chiarito che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il “conto anticipi” può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di
corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del “conto anticipi” rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. ‘
3.3 Orbene, avendo ben chiara tale possibile diversa natura giuridica del c.d. ‘conto anticipi’, appare palese che la ricorrente attraverso la censura in questione, fondata essenzialmente sulla natura non contrattuale dei due ‘conti anticipi’ enunciati del provvedimento monitorio che in tesi li sottrarrebbe tout court dall’imposta del registro anche se menzionati nel provvedimento giudiziale, miri, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito che, invece, nel caso specie, ne ha affermata -con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- la natura di contratti bancari, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).
3.4 In tal senso va ribadito che con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di
valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti. La banca sostiene che la Corte abbia ignorato che l’atto giudiziario indicava chiaramente che gli interessi richiesti dalla banca fossero al tasso legale e non moratori. Inoltre, il Giudice avrebbe dovuto ricalcolare la pretesa tributaria sulla base del tasso legale, come richiesto dalla banca, anziché confermare il calcolo dell’RAGIONE_SOCIALE al tasso dell’8%.
4.1 Anche tale motivo è inammissibile.
4.2 Come noto, ai sensi dell’articolo 360 4° comma c.p.c., quando la pronuncia d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione non può essere proposto per omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio (salvo che per le cause in cui è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero). La preclusione da ‘doppia conforme’ era già prevista nell’articolo 348 ter 5° comma quinto c.p.c.. Nell’applicare la norma la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.7724/22) ha ritenuto che non osti alla configurazione della doppia conforme il fatto che il giudice d’appello nel condividere e confermare la decisione impugnata abbia aggiunto argomenti per rafforzare o precisare la statuizione riassunta: infatti la decisione di secondo grado non deve corrispondere in toto a quella di primo grado, essendo sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa.
4.3 Orbene, nel caso di esame, ricorre chiaramente un’ipotesi di
doppia conforme, tenuto conto che entrambe affermano la correttezza del calcolo degli interessi e la natura moratoria degli stessi, condividendone anche la motivazione, tenuto conto che in ordine a siffatta natura, la ratio decidendi della sentenza di appello, che ha tratto il proprio convincimento anche dal contenuto del ricorso monitorio, coincide nella sostanza con l’iter logico argomentativo posto a fondamento della pronuncia di prime cure in relazione ai fatti principali oggetto di causa, dovendosi ritenere il riferimento ai ‘limiti della legge 108/96’ un mera argomentazione aggiuntiva che, di per sé, non incide sulla predetta ratio. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del dedotto motivo ex art.360 co. 1 n.5 c.p.c..
In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito;
visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto .
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 27/11/25 .
Il Presidente NOME COGNOME