Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7219 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13271/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO; -Ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -Controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, n. 10050/2021, depositata il 11 novembre 2021, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1018, emessa il 3 giugno 2008 e depositata il 10 luglio 2008, il Tribunale di Siracusa omologava la proposta di concordato
fallimentare disponendo il trasferimento in favore di RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto assuntore, RAGIONE_SOCIALE attività del fallimento della RAGIONE_SOCIALE tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE azioni revocatorie in corso.
Con decreto del 13 luglio 2011 il Tribunale di Siracusa, rilevato il corretto adempimento della proposta di concordato fallimentare, trasferiva all’assuntore i beni costituenti l’attivo fallimentare, composto dai residui immobili costruiti dalla RAGIONE_SOCIALE, prima della dichiarazione di fallimento, nell’esercizio della propria attività d’RAGIONE_SOCIALE. Contestualmente alla sottoscrizione del decreto di trasferimento, in data 13.07.2011 la curatela fallimentare emetteva la fattura per la vendita in favore dell’assuntore, RAGIONE_SOCIALE menzionate unità immobiliari.
A seguito di detto decreto di trasferimento, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, recante il n. NUMERO_DOCUMENTO, determinando d’ufficio il relativo importo, in mancanza di dichiarazione di valore, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 131/1986, moltiplicando le rendite catastali dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni per i moltiplicatori (o coefficienti) vigenti.
L’imposta veniva, in particolare, determinata come segue: 1) imposta di registro per il trasferimento dei fabbricati: euro 488.018,00; 2) imposta di registro per il trasferimento dei terreni: euro 789,00; 3) imposta ipotecaria: euro 139.538,00; 4) imposta catastale: euro 69.769,00; oltre accessori, per un totale di euro 698.148,13.
RAGIONE_SOCIALE, società assuntrice del concordato, impugnava l’avviso di liquidazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione, violazione del principio di alternatività sancito dall’art. 40 d.P.R. n. 131/86, insussistenza della pretesa tributaria per violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 d.P.R. n. 131/86 e palese infondatezza dell’imposizione fiscale. Con successiva
memoria la società ricorrente formulava un ulteriore motivo – ribadito anche nelle difese del giudizio di gravame riferito alla nullità dell’avviso di liquidazione per carenza del potere di firma in capo al funzionario delegante, il cui incarico dirigenziale era illegittimo, come da sentenza della Corte Costituzione n. 37 del 25 febbraio 2015.
Con sentenza n. 4008/04/15, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso rilevando la carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione, e ritenendo applicabile al decreto di trasferimento l’imposta fissa di registrazione.
Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE la Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sez. distaccata di Siracusa -riformava la sentenza, rilevando la sufficienza della motivazione dell’avviso di liquidazione, la corretta applicazione del principio di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/86, ed escludendo l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa al trasferimento di unità immobiliari di cui al decreto di trasferimento richiamato.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 10050/2021, depositata in data 11 novembre 2021, ricorre la società contribuente formulando sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in rubrica ‘Nullità dell’avviso di liquidazione per vizio di motivazione; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 7 della L. 212/2000, in relazione agli artt. 43, 51, 52 e 53 del TUR 131/86. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., I comma, n. 3’, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di liquidazione, affermando che l’Ufficio ha legittimamente applicato la normativa in vigore, in difetto di diverse indicazioni di valore nel provvedimento del giudice delegato al fallimento della società di fatto e che non era tenuto ed evidenziare le
modalità di calcolo operate per la determinazione RAGIONE_SOCIALE imposte avendo fatto riferimento, per la ricostruzione degli imponibili, alle norme vigenti.
La Commissione aveva inoltre rilevato che l’Ufficio aveva fornito ai primi giudici copia del prospetto indicante i moltiplicatori utilizzati, mentre le aliquote di imposta erano normativamente previste, per cui anche il Collegio ne era venuto a conoscenza. Secondo la ricorrente, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro doveva invece essere invece autonomamente e congruamente motivato, al fine di consentire l’immediata individuazione della base imponibile, RAGIONE_SOCIALE aliquote applicate e dell’imposta pretesa. Hanno, di conseguenza, errato i giudici d’appello a non verificare se l’avviso contenesse gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la liquidazione, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 e all’art. 52 del d.P.R. n. 131/1986, in tema di rettifica del valore.
Osserva ancora la società ricorrente che, se è vero che l’atto impugnato non indicava il valore dei beni oggetto del trasferimento, tuttavia è parimenti certo che la fattura emessa dalla curatela fallimentare recava l’indicazione del corrispettivo del trasferimento dei singoli beni, valore certamente disatteso dall’avviso di liquidazione impugnato. In tale contesto l’Ufficio era certamente legittimato in sede di liquidazione della imposta di registro -a porre a fondamento della liquidazione un valore diverso dal corrispettivo indicato dalle parti; ma, sulla base RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni, la rettifica doveva incentrarsi sul preteso maggior valore venale di ciascun bene, rispetto a quello indicato nell’atto ovvero al corrispettivo pattuito, e doveva fondarsi su presupposti di fatto e ragioni giuridiche da esplicitare nell’atto impositivo. Osserva infine che non erano riscontrabili, nell’impugnato avviso di accertamento, i valori imponibili e i criteri di calcolo utilizzati in relazione a ciascuna RAGIONE_SOCIALE 64 unità immobiliari trasferite.
1.1. La censura è infondata.
In tema di imposta di registro, come affermato da questa Corte, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della L. n. 241 del 1990, deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il valore al quale applicare l’imposta, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11560 del 06/06/2016, Rv. 640080 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017, Rv. 644166 -01; Sez. Trib., Ordinanza n. 6335 del 10/3/2025, Rv. 674360-01).
Questa Corte, inoltre, ha osservato che l’obbligo di motivazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, impone che sia comunque possibile per il contribuente individuare la base imponibile e l’aliquota tariffaria applicata dall’Ufficio, sia pure all’esito di una operazione di – mero calcolo matematico, senza margini d’incertezza (Cass., n. 26340/2021; Cass., n. 11284/2022).
Sicché va senz’altro affermata la necessità che l’Ufficio provveda ad esplicitare con chiarezza, nell’avviso di liquidazione, i criteri seguiti nel calcolo dell’imposta, in tutti i casi in cui, per la presenza di profili di complessità nella fattispecie oggetto del titolo giudiziario tassato, il contribuente sarebbe all’oscuro del criterio di liquidazione in concreto adottato dall’Amministrazione finanziaria e conseguentemente costretto “a basare la propria opposizione all’avviso di liquidazione su ipotesi ricostruttive meramente congetturali di applicazione dell’imposta, il che è
certamente contrario ai principi di tutela sostanziale ed effettiva.” (Cass. n. 26340 del 2021).
In tale prospettiva, può considerarsi senz’altro sufficiente a giustificare la determinazione del valore imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il riferimento alla rendita catastale dei fabbricati e al reddito dominicale dei terreni e ai moltiplicatori o coefficienti vigenti, essendo il criterio di liquidazione adottato dall’Amministrazione finanziaria correttamente enunciato e contenendo l’avviso di liquidazione tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente l’individuazione della pretesa tributaria ed il suo fondamento. Gli elementi posti a base dell’avviso di liquidazione, relativi alla rendita catastale, al reddito dominicale, ai moltiplicatori o coefficienti vigenti ratione temporis, in quanto normativamente previsti, erano inoltre immediatamente rilevabili e conoscibili dal contribuente, ai fini dell’utile ed efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella specie, quindi, il giudice di appello ha correttamente applicato i principi enunciati, valutando che l’avviso di liquidazione fosse sufficientemente motivato sulla base della rendita catastale, del reddito dominicale e dell’applicazione di coefficienti e moltiplicatori, elementi tutti normativamente stabiliti.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, inerente al corrispettivo pattuito dalle parti ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 51 del TUR. Censura la sentenza della Commissione tributaria regionale per non avere tenuto conto che, contestualmente alla emissione del decreto di trasferimento la Curatela aveva emesso la fattura di vendita n. 2/2011, con la quale aveva distinto i beni immobili ceduti indicando per ciascun raggruppamento il valore complessivo e l’importo del corrispettivo. Afferma che la Commissione avrebbe errato a reputare
corretta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte avvenuta d’ufficio, giustificandone la determinazione sull’assunto della mancata indicazione dei valori nel provvedimento del giudice delegato. Invero, argomenta la società ricorrente, l’Ufficio impositore avrebbe dovuto considerare, ai fini della determinazione della base imponibile, il corrispettivo della cessione, riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto di trasferimento, come risultante in modo chiaro e analitico dalla fattura di vendita. Tali considerazioni sono avvalorate, secondo la prospettazione della ricorrente, dal disposto di cui all’art. 51 del D.p.r. N. 131/1986 ove è previsto, ai fini della liquidazione dell’imposta, il riferimento al valore dei beni o dei diritti, come dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, o se superiore, il corrispettivo pattuito, e dall’art. 43 del medesimo Testo Unico, ove al primo comma è previsto:’ ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti ….. quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, o se superiore, il corrispettivo pattuito.’ mentre a tenore dell’art. 43 ‘la base imponibile …… è costituita ….. per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene ….’ . Sulla scorta di tali disposizioni, la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata, in base al valore dichiarato nell’atto o in base al corrispettivo pattuito.
2.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.
Premesso che la questione rilevante è quella della tassazione del decreto di trasferimento e della determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, va poi osservato che i profili di censura prospettati con tale motivo non risultano essere stati espressamente e specificamente posti nel giudizio di merito, in primo grado e in appello, quali vizi di legittimità dell’avviso impugnato , distinti dal prospettato difetto di motivazione. In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio, la società assuntrice si era limitata a dedurre, in modo del tutto generico, la violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 del d.P.R. n. 131/97,
lamentando che ‘dall’esame dell’atto oggetto dell’odierna impugnativa non risulta che l’ufficio abbia operato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE suddette norme’. Nelle memorie successive e nelle controdeduzioni in appello non risultano espressamente poste, nei termini attualmente prospettati, le questioni riferite al valore dichiarato dalle parti, al corrispettivo pattuito e al relativo riferimento desunto dal contenuto della fattura n. 2/2011.
Il giudizio d’appello, per come ricostruito nella impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale, non risulta aver avuto ad oggetto le questioni dedotte con il motivo in esame.
È noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del ‘thema decidendum’ del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste RAGIONE_SOCIALE parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le più recenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038).
Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, inerente alla natura strumentale di parte dei beni oggetto del trasferimento, soggetti ad esenzione IVA ex art.
10, comma 1, n. 8 ter d.P.R. n. 633/1972. Evidenzia che i beni oggetto di cessione erano assoggettati, in ragione della loro differente natura, a regimi impositivi diversi, secondo quanto peraltro specificamente enunciato dalla Curatela fallimentare nella fattura n. 2/2011, in cui gli immobili erano distinti e raggruppati secondo il regime impositivo. Di ciò l’ufficio impositore non ha tenuto conto nel liquidare l’imposta, e la sentenza impugnata ha totalmente omesso di rilevare che una parte significativa degli immobili oggetto del trasferimento era soggetta ad Iva, benché esente, ai sensi del richiamato art. 10 comma 1, n. 8 ter d.P.R. 633/72, trattandosi di immobili ‘strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni’. Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Commissione tributaria a ritenere che una parte dei beni trasferiti fosse soggetta alle diverse esenzioni di cui ai nn. 8 e 8 bis del citato art. 10, pur a fronte della fattura prodotta.
Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro e dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art. 10, primo comma, n. 8 bis e n. 8 ter del d.P.R. n. 633/1972. Lamenta che la sentenza impugnata abbia condiviso le difese dell’RAGIONE_SOCIALE con riguardo all’applicazione del principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, omettendo di rilevare che la registrazione dell’atto in esame sconti l’imposta in misura fissa, trattandosi, per un numero rilevante di beni, di cessioni esenti ex art. 10 comma 1 n. 8 ter, da intendere soggette ad Iva in base all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 nel testo vigente alla data del trasferimento immobiliare.
Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse e sostanzialmente riferite ai medesimi profili di doglianza, sono fondate risultando dal contenuto della sentenza impugnata, l’omessa valutazione della circostanza che parte dei beni avessero natura giuridica diversa rispetto a quella oggetto di considerazione da parte della
Commissione, limitatasi a considerare le esenzioni di cui all’art. 10, primo comma, n. 8 e n. 8 bis d.P.R. n. 633/1972, pretermettendo la valutazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni di cui all’art. 8 -ter del medesimo decreto.
5.1. La questione, prospettata dalla società contribuente con il ricorso introduttivo e con le controdeduzioni nel giudizio di gravame -come dalla stessa precisato con i dovuti riferimenti ai rispettivi atti -non risulta esaminata dalla Commissione di secondo grado, limitatasi ad escludere l’alternativa tra l’imposta di registro e l’Iva, <>.
5.2. Tale omissione comporta altresì la possibile violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/86, nella parte in cui, nel testo in vigore ratione temporis alla data del trasferimento immobiliare (2011), disponeva che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro dovesse applicarsi in misura fissa e che a tal fine dovessero intendersi soggette ad IVA anche le cessioni per le quali l’imposta non è dovuta ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/72, e quelle di cui all’art. 21, VI comma, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 8 e 8 -bis del medesimo decreto. In detta eccezione non erano, pertanto, ricomprese le operazioni esenti di cui all’art. 10 comma 1 n. 8 ter , che riguarda i fabbricati strumentali.
Nel caso in esame, la fattura è stata pacificamente emessa dalla curatela del fallimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8, n. 8 -bis e 8-ter d.P.R. 633 del 1972. Conseguentemente le cessioni ex art. 10, comma primo, n. 8 e 8bis del d.P.R. 633 del 1972 scontano l’imposta in maniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n. 8 ter) come previsto dall’art. 40, d.P.R. 131/1986 e non in misura fissa
(vds. Cass. Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903; Cass. Sez. Tributaria, n. 18594/2024), come riconosciuto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale. La misura fissa sarebbe invece prevista solo per le operazioni (cessioni) di cui al n. 8-ter della norma.
6. Con il quinto motivo, la società ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, la violazione dell’articolo 112, in relazione agli artt. 43, 44, 51, 43 e 54 del d.P.R. n. 131/1986 e ai criteri di determinazione della base imponibile, censurando l’omessa pronunzia del giudice d’appello in relazione al dedotto profilo d’illegittimità dell’atto e della pretesa impositiva, riferito alla determinazione della base imponibile con riferimento al valore catastale degli immobili, benché le richiamate disposizioni imponessero all’Ufficio di fare riferimento al valore di mercato dei beni oggetto del trasferimento.
6.1. La censura è destituita di fondamento.
Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017). Cass., n. 16703/2022)
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha affermato che ‘l’Ufficio è stato legittimamente indotto alla determinazione dei singoli valori unitari degli immobili trasferiti, sulla base della loro specifica rendita
catastale, ex art. 53 del TUR n. 131/1986, non avendo il provvedimento del giudice delegato al fallimento della società di fatto, indicato i relativi valori. Né era obbligato ad evidenziare le modalità di calcolo operate per determinare le imposte dovute, atteso che per la ricostruzione degli imponibili soggetti ad imposta, ha fatto riferimento alla normativa vigente, ratione temporis.’. Le richiamate statuizioni rendono evidente che il collegio regionale ha ritenuto decisiva la mancata indicazione, nel decreto del giudice delegato, dei valori unitari dei beni ceduti, rigettando quindi, ancorché implicitamente, il profilo di doglianza prospettato dalla società assuntrice. Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sulla dedotta questione, ma rigetto implicito della stessa, per cui il motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. 23217 del 2022).
7. Con il sesto motivo, la società ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 51,52 e 53 d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissione tributaria regionale riconosciuto la validità dell’atto impositivo fondato su meri dati catastali, peraltro neppure espressamente indicati, prescindendo totalmente non solo dal corrispettivo fissato dalle parti con la fattura di vendita dei beni, ma anche dai criteri di determinazione del valore di trasferimento previsti dalla legge.
6.1. Il motivo è infondato e va disatteso.
Innanzitutto, anche rispetto a tale censura va rilevato che le questioni prospettate non risultano essere state espressamente poste nel giudizio di merito, in primo grado e in appello, essendosi la società assuntrice limitata a prospettare, nel ricorso introduttivo, in modo del tutto generico, la violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 del d.P.R. n. 131/97, lamentando che ‘dall’esame dell’atto oggetto dell’odierna impugnativa non risulta che l’ufficio abbia operato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE suddette norme’. Nelle memorie successive e nelle controdeduzioni in
appello non risultano espressamente e specificamente poste, nei termini e sotto i profili enunciati nella presente sede, le questioni riferite al corrispettivo pattuito, desumibile dal contenuto della fattura n. 2/2011, e ai criteri di determinazione previsti dalla legge.
Va in ogni caso rilevato che l’art. 53 del d.P.R. n. 131/86 dispone che se l’atto soggetto a tassazione non contiene la dichiarazione di valore né l’indicazione del corrispettivo, l’Ufficio determina la base imponibile.
Nella fattispecie il decreto di trasferimento, assunto dal giudice delegato in esecuzione del provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, non recava una determinazione giudiziale del valore degli immobili. Legittimamente, pertanto, come ritenuto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, l’Ufficio ha determinato la base imponibile, ai sensi della richiamata norma, in relazione ai beni oggetto di cessione, facendo riferimento alla rendita catastale e al reddito dominicale.
8. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, perché valuti quali siano le cessioni ex art. 10, primo comma, n. 8 ter d.P.R. 633 del 1972, che scontano l’imposta in misura diversa e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, infondati il primo, il secondo, il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME