Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10788-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio NOME COGNOME, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4041/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello della società avverso la sentenza n. 9087/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto del ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, il conferimento di ramo d’azienda da parte di RAGIONE_SOCIALE nella società RAGIONE_SOCIALE e la successiva cessione RAGIONE_SOCIALE quote societarie della suddetta società da parte di RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 per avere la Commissione tributaria regionale avallato l’avviso di liquidazione impugnato riqualificando il contenuto RAGIONE_SOCIALE operazioni di conferimento di ramo azienda e cessione di partecipazione in cessione diretta di ramo d’azienda, ritenendo di attribuire rilievo preminente alla causa reale dell’operazione negoziale ed agli interessi perseguiti dalle parti, trattandosi, al contrario, secondo la contribuente, di mera operazione di riorganizzazione societaria;
1.2. con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1306 cod. civ. per intervenuto giudicato favorevole nei confronti del condebitore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa al giudizio di primo grado;
1.3. con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che l’avviso di liquidazione impugnato non era stato preceduto dal contraddittorio preventivo;
1.4. con il quarto motivo è censurata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la sentenza impugnata per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la legittimazione passiva, ai fini dell’applicazione dell’imposta, della società ricorrente, quale società conferitaria del ramo d’azienda, in violazione degli artt. 75 e 100 cod. proc. civ. e degli artt. 20 e 57 del d.P.R. 131/1986;
1.5. con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 Dir. 2008/7/CE per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente riqualificato l’operazione societaria in oggetto;
1.6. con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, 4 e 11 della Tariffa parte prima allegata al DRP n. 131/1986 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente applicato l’imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa;
2.1. è infondato il secondo motivo, da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico -giuridico;
2.2. nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere, infatti, opposta dagli altri per impedire l’esame dell’impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell’impugnazione medesima, non trovando applicazione l’art. 1306 cod. civ., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio, cui non abbiano partecipato i condebitori (cfr. Cass. nn. 13458/2013, 12515/2012, 1779/2001 e 5262/2001);
2.3. in altri termini, quando sia stato promosso un giudizio nei confronti o da più condebitori in solido e la pronuncia a questi ultimi favorevole sia passato in giudicato – per difetto di impugnazione soltanto riguardo a taluno di essi (come nel caso in esame), gli altri condebitori non possono opporre (né il giudice rilevare) la relativa sentenza ai sensi dell’art. 1306 c.c., per impedire l’esame dell’impugnazione proposta nei loro confronti (cfr., altresì, Cass. n. 9821/1996);
3.1. va respinto il terzo motivo ed accolto il quarto motivo, parimenti da esaminare preliminarmente rispetto agli altri motivi, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE rimanenti censure;
3.2. la vicenda, come leggesi nella sentenza impugnata e negli atti difensivi, che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di liquidazione impugnato, è la seguente: con atto notarile stipulato in data 5/11/2008 veniva costituita la RAGIONE_SOCIALE, con capitale interamente sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mediante conferimento di ramo d’azienda da parte della prima e di somma di denaro da parte della seconda; in seguito, con atto stipulato in data 6/11/2008 RAGIONE_SOCIALE cedeva a RAGIONE_SOCIALE la propria partecipazione della RAGIONE_SOCIALE;
3.3. all’odierna società ricorrente, conferitaria del ramo d’azienda, veniva notificato avviso di liquidazione, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, sulla premessa, come già enunciato, che gli atti negoziali in parola erano stati posti in essere al solo scopo di trasferire il ramo d’azienda, recuperava la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale;
3.4. la società ha dunque contestato il proprio difetto di legittimazione passiva nel debito tributario in quanto oggetto e non soggetto del negozio di cessione di quote;
3.5. va preliminarmente rilevato che, con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 la Corte Costituzionale ha analizzato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, c.d. TUR), nella parte in cui, nella sua attuale formulazione, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, ‘prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’»;
3.6. la questione era stata sollevata da questa Corte, con ordinanza del 23 settembre 2019 n. 212, sul presupposto che tale formulazione del citato art. 20 sarebbe lesiva: a) dell’art. 53 Cost., sotto il profilo
dell’effettività dell’imposizione, in quanto in contrasto con il principio «imprescindibile ed anche storicamente radicato» della prevalenza della sostanza sulla forma -«l’esenzione del collegamento negoziale dall’opera di qualificazione giuridica dell’atto produce l’effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva»; b) dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che «a pari manifestazioni di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possano corrispondere imposizioni di diversa entità a seconda che le parti abbiano stabilito di realizzare il proprio assetto di interessi con un solo atto negoziale piuttosto che con più atti collegati», non essendo il collegamento negoziale un indice di diversificazione di fattispecie legittimante un trattamento non omogeneo RAGIONE_SOCIALE situazioni prese a comparazione;
3.7. nel ritenere non fondata la questione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il legislatore, con la denunciata norma, ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di « imposta d’atto » dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal Testo Unico;
3.8. in tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità costituzionale (su tale esigenza, cfr., ex multis , sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997);
3.9. ne consegue che le questioni prospettate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sono state ritenute non fondate, in quanto si basano sull’assunto del rimettente che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili, anche aliunde , dalla causa concreta del negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, sono i soli costituzionalmente compatibili con gli evocati parametri;
3.10. tale assunto è stato invece respinto dalla Consulta sul rilievo che tali parametri, sul piano della legittimità costituzionale, non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte del legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria, che sia diretta (come stabilito dalla norma censurata) a identificare i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde , «salvo quanto disposto dagli articoli successivi» dello stesso testo unico;
3.11. in tal modo, del resto, il criterio di qualificazione e di sussunzione in via interpretativa risulta omogeneo a quello della tipizzazione, secondo le regole del Testo Unico e in ragione degli effetti giuridici dei singoli atti distintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa ad esso allegata;
3.12. la pronuncia evidenzia, pertanto, che non può ritenersi manifestamente arbitrario che il legislatore abbia ribadito la ratio dell’imposta di registro in sostanziale conformità alla sua origine storica di «imposta d’atto» nei sensi sopra precisati in caso di collegamento negoziale, atteso che, sul piano costituzionale, l’interpretazione evolutiva di detto art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, incentrata sulla nozione di «causa reale», provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10 -bis della legge n. 212 del 2000, consentendo, infatti, all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea);
3.13. trova quindi conferma la tesi, più volte ribadita in altre occasioni da questa Corte secondo cui: a) l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass. 31 maggio
2016, n. 11283, Cass. n.6758/2017); b) sempre in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva strictu sensu , come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 37-bis (cfr. Cass. 19 giugno 2013, n. 15319), pure aggiungendosi che il ricordato art. 20 T.U. Registro non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3562);
3.14. nel caso in esame va esclusa la configurabilità dello ius superveniens , trattandosi di pronunzia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, e dovendo invece qualificarsi come ius superveniens la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma di legge (cfr. Cass. nn. 30227/2017, 26066/2014, 18824/2008, 12095/2007);
3.15. con riguardo, dunque, alla fattispecie in esame, va evidenziato che laddove l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, interpretando il disposto dell’art 20 t.u.i.r., ritenga che il conferimento di un ramo d’azienda, a sottoscrizione del capitale sociale di una società seguito dalla repentina cessione dell’intero capitale sociale, vada tassato quale atto di cessione di ramo d’azienda, debitori dell’imposta sono da considerare i cedenti ed i cessionari del capitale sociale e non la società conferitaria, atteso che se si ritiene che l’atto da tassare fosse, in realtà, un atto di cessione di ramo d’azienda, ne consegue che ciò impone, nell’individuazione del destinatario dell’atto, di considerare obbligati al pagamento in solido dell’imposta di registro coloro che sono tenuti a richiedere la registrazione, dovendo di conseguenza l’obbligo del pagamento essere posto a carico, tra gli altri, RAGIONE_SOCIALE parti contraenti;
3.16. questa Corte, in due casi del tutto analogo a quello in esame, ha peraltro già affermato che ai sensi dell’art. 20 Dpr 131/1986, in forza del quale «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente», l’eventuale sussistenza della titolarità passiva dell’obbligazione tributaria in capo ai soggetti che, nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, erano le parti sostanziali del negozio di
cessione effettivamente realizzato, dichiarando quindi priva di legittimazione passiva la società conferitaria in quanto le relative quote di partecipazione risultano appunto l’oggetto (immediato) del negozio di cessione tra le parti che sono i soggetti passivi dell’imposta (cfr. Cass. nn. 39772/2021 e 8542/2016, entrambe in motiv.);
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il quarto motivo, respinto il secondo ed il terzo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
stante il consolidamento nel corso del giudizio della giurisprudenza di legittimità sulla questione trattata, è opportuno compensare integralmente le spese di lite di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinto il secondo e terzo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità