Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31788/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SARDEGNA n. 496/05/19 depositata il 12/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 496/05/19 del 12/09/2019, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 01/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (poi in liquidazione e quindi in fallimento, di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2003.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di alcune cessioni immobiliari operate da RAGIONE_SOCIALE in favore della ricorrente, qualificate dall’Ufficio nel loro complesso, quale cessione di azienda, con conseguente indetraibilità dell’IVA corrisposta al cedente per complessivi euro 1.280.000,00.
1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando la sussistenza di una serie di elementi che escludevano che le operazioni oggetto del giudizio potessero essere qualificate cessione di azienda (le autorizzazioni erano rimaste nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE aveva continuato ad operare negli immobili e con gli impianti trasferiti; non era stato ceduto il know how ; il personale era passato all’acquirente solo alcuni anni dopo le cessioni).
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Whaoo resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. sull’imposta di registro), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’applicazione dell’IVA alle
due cessioni oggetto di accertamento utilizzando argomenti esterni ai singoli atti di trasferimento.
1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.2. L’inammissibilità consegue all’assoluta mancanza di specificità delle allegazioni di AE: non vengono, infatti, riportati i contratti cui si a riferimento e, in ogni caso, la clausola dalla quale si evincerebbe la ritenuta cessione di azienda.
1.3. Il motivo è, comunque, infondato nel merito.
1.4. Con un recente arresto, questa Corte, mutando il proprio precedente orientamento in ragione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2022, che aveva giudicato irricevibile una questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’art 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 perché riguardante un’imposta interna, ha ritenuto che « l’accertamento diretto a qualificare una operazione economica come una cessione d’azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all’art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell’imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all’art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell’Iva, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa » (Cass. n. 12450 del 07/05/2024).
1.5. A fronte di tale principio di diritto, condiviso dal collegio, deve ritenersi che la qualificazione compiuta dalla sentenza impugnata delle due cessioni operate da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE come cessione di azienda, non sottoponibile a IVA, è del tutto legittima, anche se la CTR ha valorizzato elementi estranei ed esterni ai singoli atti di vendita, non trovando applicazione i limiti probatori
dell’art. 20 TUR, ma dovendo aversi conto della sostanza economica dell’operazione posta in essere.
In conclusione, il ricorso va rigettato. La ricorrente va, altresì, condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 2.880.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 16.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/10/2024.