Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24517 -2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al controricorso
-controricorrenti –
contro
COGNOME
-intimate – avverso la sentenza n. 143/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell ‘UMBRIA , depositata il 21/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell ‘Umbri a aveva accolto gli appelli, riuniti, proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME, NOME e NOME COGNOME) avverso la sentenza n. 166/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in rigetto dei ricorsi proposti avverso avviso di liquidazione per imposta di registro e catastale relativo alla sentenza n. 872/2018 del 18.12.2018 con la quale la Corte di Appello di Perugia, pronunciando quale giudice di rinvio nel giudizio di divisione della comunione ereditaria dei tre fratelli NOME, NOME e NOME
NOME aveva formato tre quote di pari valore per stirpi e ne aveva disposto l’estrazione a sorte , avendo l’Ufficio considerato la sentenza una divisione giudiziale con applicazione dell’imposta proporzionale di registro dell’1 % ai sensi dell’art. 8, comma1 lett. c della Tariffa Parte Prima (atti dell’autorità giudiziaria recanti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale) e art. 34 del T.U. n. 131 del 1986.
NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato con memoria difensiva; NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e degli artt. 34 e 37 d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato l’atto impugnato sul presupposto che la citata sentenza n. 872/2018 non aveva accertato nuovi diritti patrimoniali, ma si era limitata alla formazione delle quote divisionali e alla determinazione delle modalità di attribuzione delle stesse, cosicché non sarebbe stata tassabile con l’aliquota dell’1% prevista per l’accertamento di diritti patrimoniali, atteso che l’accertamento dei diritti alla divisione era già stato definitivamente effettuato con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1595 del 1995, sicché la suddetta sentenza n. 872/2018, non avendo formalizzato l’avvenuta divisione giudiziale, non aveva soddisfatto il presupposto necessario per la tassazione delle divisioni negoziali richiesto dall’art. 34 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e dall’art. 3 della Tariffa Parte Prima allegata.
1.2. Le doglianze sono fondate.
1.3. In diritto va premesso che l’art. 34 del d.P.R. 131/1986 prevede un regime dedicato all ‘ imposizione di registro degli atti di divisione, stabilendo che venga tassata secondo il regime degli atti propriamente traslativi (vendita) la sola parte di assegnazione eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune.
1.4. L’articolo 37 d.P.R. 131/1986 stabilisce che gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono «anche parzialmente» il giudizio sono soggette all’imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio all’ esito definitivo della lite.
1.5. L’articolo 8 della Tariffa allegata individua l’aliquota applicabile alle ipotesi di atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano «anche parzialmente» il giudizio, compresi tra gli altri gli atti giudiziari adottati «in sede di scioglimento di comunioni».
1.6. La medesima disposizione tariffaria prevede un prelievo diverso a seconda che l’atto giudiziario abbia ad effetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari ( con applicazione delle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti: lett. a), che implichi «l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» (aliquota dell’1%, lett. c), ovvero ancora che non comporti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (misura fissa, lett. d).
1.7. Con la sentenza in oggetto la Corte di appello di Perugia risulta aver risolto tutte le questioni strettamente riferite alla divisione del patrimonio immobiliare, stabilendo il valore delle quote e determinando i lotti da assegnare mediante successivo sorteggio ai condividenti.
1.8. È dunque evidente come la sentenza in oggetto, pur demandando ad una pronuncia successiva l’assegnazione dei lotti mediante estrazione a sorte ed il trasferimento dei cespiti ereditari, ha tuttavia immediatamente definito aspetti controversi della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale.
1.9. Era pertanto applicabile al caso in esame la tariffa di cui alla lettera c) e non, come erroneamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, quella della lettera d) dell’art. 8 cit., con aliquota proporzionale dell’1% sul valore dell’asse ereditario non ancora assegnato, e non in misura fissa.
1.10. In tal senso, ed in fattispecie per quanto rileva assimilabile, questa Corte si è del resto già espressa con le pronunce n. 26341/2021 e n. 22148/2017.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , avendo la Commissione tributaria regionale enunciato «una serie di affermazioni apodittiche, aderendo acriticamente alle tesi difensive di parte contribuente, prive però di riscontro nelle risultanze documentali processuali».
2.2. La censura va disattesa.
2.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
2.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con il primo motivo, l’Ufficio ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l’ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo, e la cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna dei controricorrenti, in solido,
al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna i controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da