Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33412 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11979/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE);
– interveniente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombarda, MILANO n. 4246/2018 depositata il 10/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto ingiuntivo n. 25545/2013, veniva ingiunto a RAGIONE_SOCIALE di pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma di €2.671.139,28, oltre interessi e spese della procedura, in forza della polizza fideiussoria n. 96/67722018 con la quale la Compagnia aveva garantito in favore di RAGIONE_SOCIALE (assicurato/beneficiario) il regolare pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE (contraente) RAGIONE_SOCIALE rate previste in una accordo di rientro rateizzato per canoni di locazione scaduti, intercorso tra RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha emesso avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO001, dell’importo di € 87.117,75, per imposta di registro applicata al suddetto decreto ingiuntivo.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di liquidazione innanzi alla CTP territorialmente competente, ritenendo che dovesse procedersi all’applicazione dell’imposta in misura proporzionale , in luogo di quella fissa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha emesso la sentenza n. 3084, depositata il 3.5.2017, con la quale ha rigettato il ricorso.
Tale decisione è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello sulla base dei seguenti argomenti: a) principio di autonomia dei singoli negozi (la fideiussione, sebbene accessoria al rapporto principale, costituisce un negozio giuridico distinto e autonomo; pertanto, l’imposta di registro va applicata sia al negozio principale che alla fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo); b) natura accessoria della fideiussione in ambito
civilistico, in base agli articoli 1939 e 1941 del codice civile; c) applicazione dell’imposta proporzionale alla fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo in base all’articolo 22 del DPR 131/86.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È intervenuta in giudizio con mera costituzione la compagnia RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito per cui è procedimento, azionato dalla RAGIONE_SOCIALE, ormai in liquidazione.
Successivamente la parte interveniente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va considerato che il ricorso è stato proposto nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE che, in quanto intimata, ha depositato controricorso nel quale si prende specifica posizione sulle difese svolte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in corso di causa e con riferimento alla legittimità dell’atto impositivo emesso, così che l’intestazione del controricorso ad RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi frutto di mero errore materiale.
1.1 -Sempre in via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità dell’intervento della compagnia assicuratrice , la quale si è tra l’altro costituita con atto introduttivo meramente formale (seguito da successiva memoria che, peraltro, è riferibile anche alla parte, odierna ricorrente). La stessa è cessionaria del credito per cui è procedimento, azionato dalla cedente, oggi posta in liquidazione.
Sul punto vale quanto affermato dalla Corte in recente pronuncia (Cass., sez. I, 01/03/2022, n.6774): ‘ dovendosi nella fattispecie ammettere l’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass. 18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al
successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., “nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa” (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione)’.
Nel caso di specie, NOME, originario debitore cui è subentrata nel credito l’interveniente , è parte ricorrente regolarmente costituita, sicché non sussiste la invocata ipotesi di preclusione del diritto di difesa.
1.2. Come statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , Cass., 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass., 21 marzo 2019, n. 8006; Cass., 27 dicembre 2016, n. 27044; Cass., 17 maggio 2011, n. 10813; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2004, n. 1245);
Detto approdo, – in considerazione RAGIONE_SOCIALE esigenze di tutela del diritto di difesa sotteso alla titolarità di situazioni giuridiche soggettive controverse, – è stato, quindi, rivisitato dalla Corte in relazione alla posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.), a cui riguardo si è rilevato, dapprima, che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma
non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (così Cass., 23 marzo 2016, n. 5759; Cass., 11 maggio 2010, n. 11375); di poi che la facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità, deve essere riconosciuta nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (v. Cass., 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., 11 maggio 2021, n. 12377; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33444; Cass., 7 giugno 2016, n. 11638).
1.4. Come visto, nella fattispecie, la sentenza è stata impugnata dalla stessa parte cui l’interveniente intendere raccordarsi nella dedotta situazione di successore a titolo particolare.
1.5. Deve quindi essere dichiarato inammissibile l’inte rvento.
Ciò chiarito, devono analizzarsi i motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D.p.r. n. 131/86, dell’art. 6, Tariffa Parte I allegata al d.p.r. n. 131/1986, dell’art. 8 Tariffa parte I, nota 2 allegata al D.p.r. n. 131/1986 nonché degli artt. 10 del D.p.r. n. 633/1972 e 40 del D.p.r. n. 131/86. La società ricorrente contesta l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3% sul decreto ingiuntivo n. 25545/2013, emesso a seguito della mancata corresponsione di rate relative ad un accordo di rientro rateizzato per canoni di locazione, sostenendo che l’imposta avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa, in quanto la fideiussione in questione, essendo una prestazione di servizi soggetta ad IVA (seppur esente ai sensi dell’art. 10, primo
comma, n. 1 D.p.r. n. 633/1972), rientra nel principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Inoltre, il decreto ingiuntivo è stato emesso esclusivamente nei confronti del solo garante non anche nei confronti del debitore principale, di conseguenza, essendo presente un unico soggetto passivo e l’ingiunzione di pagamento fondata esclusivamente sulla polizza fideiussoria, anche l’imposta sull’enunciazione dell’atto fideiussorio dovrebbe essere applicata in misura fissa. Infine, l’obbligazione principale garantita (il pagamento dei canoni di locazione) era soggetta ad IVA, come risulta dalle fatture prodotte in giudizio, sicché l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo violerebbe il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la violazione dell’art. 8 Tariffa parte I, nota 2 allegata al D.p.r. n. 131/1986 in relazione alla natura della prestazione oggetto di garanzia. La società ricorrente sostiene che l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3% sul decreto ingiuntivo sia illegittima in quanto la prestazione garantita dalla fideiussione (il pagamento dei canoni di locazione) era a sua volta soggetta ad IVA. La fideiussione, pur essendo esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1 del D.p.r. n. 633/1972, rientra comunque nel campo di applicazione dell’IVA e, pertanto, il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro avrebbe dovuto portare ad escludere l’applicazione dell’imposta proporzionale sul decreto ingiuntivo.
I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Rileva il collegio che oggetto di tassazione, nella fattispecie, è il decreto ingiuntivo e non vi è riferimento alcuno alla tassazione per enunciazione.
In particolare, sono tassate le somme portate dal decreto ingiuntivo.
In tema, il principio di diritto di cui alle SS.UU. richiamate (Cass. Sez. U., 10 luglio 2019, n. 18520) è il seguente: in tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.
6.1. Tuttavia, la fattispecie all’attenzione di questa Corte è diversa: il decreto ingiuntivo è stato difatti ottenuto dal creditore principale nei confronti del garante.
Sulla questione, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, al decreto ingiuntivo o alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata, l’imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.” (Cass., 13 gennaio 2025, n. 876; Cass., 11 giugno 2024, n. 16229; Cass., 1° febbraio 2022, n. 2993; Cass., 20 aprile 2007, n. 9390).
Altre pronunce (Cass., 13 gennaio 2025, n. 876; Cass., 11 giugno 2024, n. 16229) hanno messo in risalto che ‘ Se la prestazione dovuta in forza di un contratto era soggetta ad IVA, il provvedimento giudiziario che disponga la condanna all’adempimento della medesima non può che scontare lo stesso trattamento tributario;
In continuità con tale orientamento, questa Corte ritiene che, in tali ipotesi, l’elemento dirimente ai fini impositivi sia il conseguimento da
parte del creditore soggetto IVA di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che nel rapporto accessorio con i fideiussori. La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l’identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l’obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.
Decisiva è la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto: se il creditore ha la qualità di soggetto IVA, e se l’adempimento reclamato è riconducibile nell’ambito di una fattispecie che implichi l’insorgenza del suo obbligo di pagare l’IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito di denaro di cui ha diritto alla restituzione, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’IVA medesima ‘ .
Nel caso di specie, né la CTP né la CTR hanno accertato alcunché sul titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo (sono difatti solo le parti a discettare di canoni di locazione commerciale soggetta ad IVA) e, inoltre, le sentenze fanno riferimento ad una tassazione per enunciazione di cui non v’è traccia agli atti . Si rende quindi necessaria una verifica in tal senso ad opera del giudice di merito, nel rispetto dei principi sopra richiamati.
Alla luce di quanto sopra deriva l’accoglimento dei motivi.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 11/09/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO