Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5876 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5876  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13171/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Campania, sede di SALERNO n. 8067/2021 depositata il 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla società RAGIONE_SOCIALE nonché ai sigg. NOME, NOME e COGNOME NOME, l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni per complessivi euro 75.012,00 oltre spese di notifica, avente ad oggetto l’omologa n. 02/2015 del 14.10.2016, emessa dal Tribunale di Avellino. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’atto scontasse l’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 3%, ai sensi dell’art 8, 1°comma, lett. a) e art. 9, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, sul prezzo complessivo di euro 2.500.391,00, trattandosi di concordato con trasferimento ed accollo RAGIONE_SOCIALE obbligazioni a carico dei terzi assuntori (azionisti della società).
Con separati ricorsi, l’avviso è  stato  impugnato innanzi alla Commissione  Tributaria Provinciale di Avellino, la quale, previa riunione, con la sentenza n. 316/2020, depositata il 26.06.2020, li ha accolti  ed  ha  annullato l’atto impugnato,  rilevando  il  difetto di motivazione del provvedimento.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo insussistente il difetto di motivazione e rilevando che, mentre gli atti di omologazione pura sono soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi della lett. g), l’omologa cui si sovrappone un trasferimento di diritti (quale quella oggetto del presente giudizio) dovesse essere tassata ai sensi della lett. a) dell’art 8, comma 1 Tariff a prima, allegata al d.P.R. n. 131/86.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
Non ha depositato con controricorso l’ intimata RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma,  n.  3,  c.p.c.,  si  deduce  la  violazione  e/o  falsa  applicazione dell’art.  7  della  L.  27 /7/2000,  n.  212  e  la  omessa  (o  inadeguata) motivazione  dell’avviso  di  liquidazione  per mancata  allegazione  del provvedimento  a  cui  l’avviso  fa  riferimento :  l ‘omessa  allegazione dell’atto e la mera indicazione numerica dell’atto oggetto di imposta determinerebbe la violazione RAGIONE_SOCIALE suddette norme.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 26/10/2021,  n. 30084 (Rv. 662820 -01)) che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari,  l’obbligo  di  motivazione  dell’avviso  di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza  necessità  di allegazione dell’atto  stesso,  purché  sia  certo  o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza, come è avvenuto nel caso di specie.
1.3. La censura va dunque rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 e 5 del D.P.R. 131/86, e dell’art 8 , lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R 131/86.
2.1.  La  sentenza  della  CTR  di  Salerno  è  censurata  per  aver applicato  un’imposta  di  registro  proporzionale  (ai  sensi  appunto dell’art. 8 lett. a) della Tariffa allegata al DPR 131/1986) al decreto di omologa del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il  decreto  producesse  effetti  traslativi  immediati,  rendendo  legittima l’imposizione proporzionale.
2.2. Parte ricorrente ritiene invece che il decreto di omologa non determini  un  trasferimento  immediato  dei  beni,  bensì  lo  subordini all’esecuzione  completa  del  concordato  e  tale  differimento  sarebbe
confermato dal Tribunale di Avellino, che ha esplicitamente subordinato il passaggio dei beni all’assuntore all’esito dell’esecuzione concordataria. Pertanto, il trasferimento dei beni è avvenuto successivamente  e  tramite  atti  separati  (due  scritture  private  di cessione di quote, sottoposte ad autonoma tassazione).
2.3. Secondo la difesa dei contribuenti, la fattispecie rientrerebbe dunque nell’art. 8 lett. g) della Tariffa, che prevede un’imposta fissa per gli atti di omologazione.
2.4. La giurisprudenza di questa Corte ha specificato che in tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo (Cass. 12/02/2018, n. 3286 (Rv. 647115 – 01)).
2.5. Deve dunque condividersi, sul punto, quanto affermato dal giudice del gravame, che ha sottolineato, censurandone l’operato, che i giudici di prime cure avevano applicato un indirizzo di legittimità concernente una fattispecie (quella dell’omologa del concordato con cessione dei beni) diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui si controverte di un concordato con intervento di terzi assuntori, e rispetto alla quale, dunque, trova applicazione la lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
2.6. In conclusione, non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge, e stante la corretta applicazione della norma da parte del giudice dell’appello, il motivo non può essere accolto.
Il ricorso va dunque rigettato.
 Nulla  deve  disporsi  quanto  alle  spese,  stante  la  mancata costituzione dell’amministrazione.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente  impugnazione,  se  dovuto,  ai  sensi  dell’art.  13,  com ma  1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.