Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5876 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13171/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di SALERNO n. 8067/2021 depositata il 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società RAGIONE_SOCIALE nonché ai sigg. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni per complessivi euro 75.012,00 oltre spese di notifica, avente ad oggetto l’omologa n. 02/2015 del 14.10.2016, emessa dal Tribunale di Avellino. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che l’atto scontasse l’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 3%, ai sensi dell’art 8, 1°comma, lett. a) e art. 9, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, sul prezzo complessivo di euro 2.500.391,00, trattandosi di concordato con trasferimento ed accollo delle obbligazioni a carico dei terzi assuntori (azionisti della società).
Con separati ricorsi, l’avviso è stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la quale, previa riunione, con la sentenza n. 316/2020, depositata il 26.06.2020, li ha accolti ed ha annullato l’atto impugnato, rilevando il difetto di motivazione del provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo insussistente il difetto di motivazione e rilevando che, mentre gli atti di omologazione pura sono soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi della lett. g), l’omologa cui si sovrappone un trasferimento di diritti (quale quella oggetto del presente giudizio) dovesse essere tassata ai sensi della lett. a) dell’art 8, comma 1 Tariff a prima, allegata al d.P.R. n. 131/86.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
Non ha depositato con controricorso l’ intimata Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. 27 /7/2000, n. 212 e la omessa (o inadeguata) motivazione dell’avviso di liquidazione per mancata allegazione del provvedimento a cui l’avviso fa riferimento : l ‘omessa allegazione dell’atto e la mera indicazione numerica dell’atto oggetto di imposta determinerebbe la violazione delle suddette norme.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 26/10/2021, n. 30084 (Rv. 662820 -01)) che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto stesso, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza, come è avvenuto nel caso di specie.
1.3. La censura va dunque rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 3 e 5 del D.P.R. 131/86, e dell’art 8 , lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R 131/86.
2.1. La sentenza della CTR di Salerno è censurata per aver applicato un’imposta di registro proporzionale (ai sensi appunto dell’art. 8 lett. a) della Tariffa allegata al DPR 131/1986) al decreto di omologa del concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE.A., ritenendo che il decreto producesse effetti traslativi immediati, rendendo legittima l’imposizione proporzionale.
2.2. Parte ricorrente ritiene invece che il decreto di omologa non determini un trasferimento immediato dei beni, bensì lo subordini all’esecuzione completa del concordato e tale differimento sarebbe
confermato dal Tribunale di Avellino, che ha esplicitamente subordinato il passaggio dei beni all’assuntore all’esito dell’esecuzione concordataria. Pertanto, il trasferimento dei beni è avvenuto successivamente e tramite atti separati (due scritture private di cessione di quote, sottoposte ad autonoma tassazione).
2.3. Secondo la difesa dei contribuenti, la fattispecie rientrerebbe dunque nell’art. 8 lett. g) della Tariffa, che prevede un’imposta fissa per gli atti di omologazione.
2.4. La giurisprudenza di questa Corte ha specificato che in tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo (Cass. 12/02/2018, n. 3286 (Rv. 647115 – 01)).
2.5. Deve dunque condividersi, sul punto, quanto affermato dal giudice del gravame, che ha sottolineato, censurandone l’operato, che i giudici di prime cure avevano applicato un indirizzo di legittimità concernente una fattispecie (quella dell’omologa del concordato con cessione dei beni) diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui si controverte di un concordato con intervento di terzi assuntori, e rispetto alla quale, dunque, trova applicazione la lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
2.6. In conclusione, non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge, e stante la corretta applicazione della norma da parte del giudice dell’appello, il motivo non può essere accolto.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.