Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1331 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1331 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 3256-2024 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza n. 5746/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della SICILIA, depositata il 6.7.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 2575/2015, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ed annesse sanzioni, relativamente alla sentenza del Tribunale di Messina n. 201/2011.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata .
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 99, 100, 112, 324, 329 c.p.c. nonché degli artt. 2909 c.c. e 56 del D.Lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione tributaria regionale: a) omesso di dichiarare inammissibile per carenza di interesse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE «poiché non …(aveva)… investito il capo preliminare della sentenza di primo grado che affermava l’erroneità dell’avviso di liquidazione …(e)… su tale capo si era formato il giudicato»; b) «violato il principio del giudicato interno e … affrontato un tema non riproposto dall’RAGIONE_SOCIALE, rilevandolo d’ufficio in violazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali», costituito dal criterio di tassazione applicato dall’Ufficio ; c) « posto a fondamento della sua decisione una motivazione diversa da quella indicata dall’RAGIONE_SOCIALE nell’avviso di liquidazione», laddove affermava che la tassazione della sentenza 201/2011 si giustificava in quanto « …accertamento di diritto a contenuto patrimoniale» (e non mero « …accertamento autenticità scrittura privata » come, invece, si leggeva nell’avviso di liquidazione) .
1.2. Le censure vanno disattese.
1.3. Il giudicato interno non si determina, invero, sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma
ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. nn. 10760/2019, 24783/2018).
1.4. La Commissione tributaria regionale ha correttamente riesaminato l’intera statuizione di primo grado avendo l’Ufficio impugnato la pronuncia chiedendone integralmente la riforma (come risulta dall’atto di appello allegato al ricorso) e censurando in particolar modo l’affermata mancanza di prova circa la sussistenza dell’imponibile ed il suo ammontare , riaprendo così la cognizione sull’intera statuizione , inclusa la parte in cui si dava atto che la sentenza si era limitata ad accertare « l’autenticità di una sottoscrizione» con applicabilità dell’imposta fissa.
1.5. La Commissione tributaria regionale ha inoltre confermato l’atto impositivo in relazione ad «accertamento di diritto a contenuto patrimoniale», confermando quanto riportato nello stesso atto impugnato (« …accertamento autenticità scrittura privata »), avendo con evidenza l’Ufficio fatto riferimento ad atto avente contenuto patrimoniale e non meramente dichiarativo.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 115, 345 c.p.c. e 2697 c.c. nonché degli articoli 20, 37, 43, 51, 52, 53, 56, 63, 76 del DPR 131/1986, per avere i Giudici d’appello confermato l’atto impugnato sebbene «la identificazione dei beni nonché la determinazione della base imponibile» fosse stata effettuata sulla scorta di dati extratestuali rispetto all’atto da tassare (sentenza 201/2011) , lamentando altresì che «mancando nella sentenza 201/2011 sia la indicazione dei beni che quella del valore» l’Ufficio «avrebbe dovuto … invitare le parti a rendere la dichiarazione integrativa fornendo entrambi i dati mancanti (ex art. 63, I° del T.U.) così consentendo al contribuente di specificare quali erano i beni
e quale il loro valore» , avendo l’Ufficio anche omesso di spiegare come era stato determinato il valore imponibile; lamenta inoltre che sia stato erroneamente ritenuta valida la determinazione del valore imponibile indicato nella denunzia di successione in morte di NOME COGNOME sebbene l ‘imposta di registro sia stata applicata alla sentenza n. 201/2011, cosicché «la base di commisurazione del tributo si doveva determinare con riferimento alla data della sentenza ex art. 43, I° lettera ‘a’ e 4° comma nonché al suo contenuto» essendo quella di registro una imposta di ‘atto’ ex art. 20 del T.U., né la base imponibile avrebbe potuto corrispondere a quella indicata nella denunzia di successione di NOME; da ultimo lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che i beni divisi erano quelli caduti nella successione di NOME e che identico ne sarebbe stato il valore (dichiarato, invece, in denunzia di successione in un importo di gran lunga inferiore) benché l’Ufficio avesse omesso di produrre copia di detto documento.
2.2. Le censure vanno parimenti disattese.
2.3. Nella sentenza impugnata si dà atto, con accertamento in fatto insindacabile nella presente sede, in quanto congruamente motivato, che la base imponibile è stata calcolata in ragione del valore dell’atto determinato con riferimento al valore degli immobili caduti in successione ed oggetto dell’atto di divisione , e, quindi, sulla scorta della sentenza di accertamento dell’autenticità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni apposte per procedersi alla trascrizione della divisione.
2.4. Non può, dunque, ritenersi sussistere la dedotta violazione dell’art. 20 cit., essendo mancato il riferimento a dati extratestuali , e non assumendo rilievo l’applicazione della norma invocata, atteso che la base imponibile si desumeva da elementi endogeni alla fattispecie stessa, considerato il tenore della sentenza, oggetto di registrazione, allegata al ricorso, in cui si dispone, testualmente, quanto segue: «1. Dichiara lo scioglimento della comunione sia dei fondi enfiteutici che degli immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nella successione di NOME COGNOME, sulla base RAGIONE_SOCIALE scritture private del 30/11/2001 e del 24/12/2004. 2. Dichiara
accertata l’autenticità RAGIONE_SOCIALE scritture private suindicate, ai fini della trascrizione RAGIONE_SOCIALE stesse e dei conseguenti atti di divisione (distribuzione dei lotti e verbali di estrazione a sorte) nei registri immobiliari…».
2.5. La determinazione del valore imponibile risulta dunque formulata in base agli elementi dianzi indicati, il che priva di fondamento le doglianze circa l’utilizzo della denunzia di successione di NOME da parte dell’Erario.
2.6. Sono inoltre prive di fondamento le censure relative al valore dell’imponibile accertato dall’Ufficio, avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado espressamente affermato che «tale valore non …(era)… stato contestato dal contribuente», né il ricorrente ha impugnato, sul punto specifico , la pronuncia d’appello.
Quanto sin qui illustrato comporta l’integrale rigetto del ricorso.
Nulla si dispone sulle spese stante la mancata costituzione dell’Ufficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2026 .
Il Presidente NOME COGNOME