Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
REGISTRO – ART. 20 D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131
sul ricorso iscritto al n. 12322/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Casnigo INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in proprio e nella qualità di incorporante la società RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Milano, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso dal AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), entrambi domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4120/6/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 ottobre 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio riqualificava, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’atto di conferimento di azienda intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE e la cessione della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, stipulata tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in una cessione diretta di azienda tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, con conseguente di richiesta di pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale in luogo di quella fissa auto liquidata dalle parti, il tutto sul presupposto che la predetta disposizione legittimasse un’interpretazione dinamica dell’atto registrato, consentendo, quindi, di ricostruire la reale sostanza economica mediante il collegamento con altri atti, sorretti da un’unica causa e volti al perseguimento di un fine unitario;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalle contribuenti, ritenendo che, a seguito della logica concatenazione dei negozi, fosse difficile negare che RAGIONE_SOCIALE avesse sostanzialmente ceduto un ramo di azienda ad RAGIONE_SOCIALE, come dimostrato dalla unitarietà RAGIONE_SOCIALE operazioni e la loro valenza surrogatoria della cessione;
le citate società proponevano ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 16/19 aprile 2018, sulla base di quattro motivi, depositando in data 1° marzo 2024 memoria ex art. 380bis 1 cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva notificando in data 28 maggio 2018 controricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, le ricorrenti hanno eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento e della sentenza di appello per violazione degli artt. 31 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 e 111 Cost., in quanto la sentenza di appello era stata pronunciata in difetto di contraddittorio, stante l’omessa comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di trattazione della causa innanzi alla stessa Commissione tributaria regionale;
con la seconda censura le contribuenti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, così come integrato nelle more del presente giudizio, con efficacia retroattiva, dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
con la terza doglianza le società hanno lamentato, in ragione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 24 e 97 Cost., contestando al Giudice regionale di aver erroneamente escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale;
con il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti hanno denunciato, secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 52, comma 1, lett. c ), della legge reg. Lombardia n. 2/2006, come attuato dal reg. n. 2/2006,
il ricorso va accolto nel suo secondo assorbente motivo, che rende pleonastico, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, l’esame del primo motivo di natura processuale;
il tema concernente l’applicazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ha costituito oggetto di plurime pronunce di questa Corte, la quale, anche da ultimo, ha ribadito che l’amministrazione finanziaria, alla luce della predetta disposizione, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, giacchè detta norma, nella versione modificata dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali;
7. nello specifico è stato chiarito che:
– l’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: «Al testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 20, comma 1: 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»; 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;
«l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: «L’articolo 1, comma 87, lettera a ), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
-« di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali»;
-«secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, ‘il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico’; per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000» e «consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)»;
– «da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva della disposizione interpretativa; secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, «si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema»; in tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta all’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall’intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente; inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall’art. 6 della Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello RAGIONE_SOCIALE e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065)»;
«adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901)»;
«va aggiunto, per completezza, che, in risposta al rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1,
comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea» (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283), il giudice eurounitario ne ha dichiarato la manifesta irricevibilità, «non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere» (Corte Giust., 21 dicembre 2022, causa C250/2022, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE)» (così, Cass. Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094);
dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti;
8.1 è, infatti, pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica -al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione
possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941; Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, nn. 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581 e 18582 e da ultimo, Cass. Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094 cit.);
discende da quanto sopra che la sentenza impugnata si pone in sopravvenuto contrasto con i principi enunciati, laddove ha ritenuto di poter interpretare le varie operazioni sopra illustrate nella loro sostanziale unitarietà, concretizzando così una cessione di ramo d’azienda, tenuto conto dell’applicabilità retroattiva dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, va accolto il secondo motivo di impugnazione, con valore assorbente rispetto agli altri; la sentenza impugnata va, quindi, cassata e non occorrendo accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuenti;
le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in considerazione dell’evoluzione normativa e della incertezza giurisprudenziale risolta solo a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale;
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.