Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20839 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 26/03/2025
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ RAGIONE_SOCIALE STAZIONE RAGIONE_SOCIALE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9066/2019 del ruolo generale, proposto
DA
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , amministratore unico, rag. NOME COGNOME -concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in nome e per conto del Comune di Albenga rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CRD CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, anche in forma disgiunta ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 2188/2025 Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1201/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria depositata in data 18 settembre 2018.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 26 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’avviso di accertamento in atti con il quale la società unipersonale RAGIONE_SOCIALE -Imposte RAGIONE_SOCIALE (da ora solo I.C.A.), nella suindicata qualità, liquidava l’imposta sulla pubblicità per l’anno 2014 in relazione al messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante a marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE. avverso la sentenza n. 586/3/2016 della Commissione tributaria provinciale di Savona, ritenendo preliminarmente l’avviso motivato e l’appello ammissibile, non rilevando alcuna violazione di quell’articolo 53 d.lgs. n. 546/1992.
Nel merito, dopo aver riepilogato le posizioni delle parti, il Giudice regionale considerava:
valido quanto sostenuto « da RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere errato il presupposto di tassare come messaggio pubblicitario non
Numero sezionale 2188/2025
Numero di raccolta generale 20839/2025
solo la denominazione ed il logo, bensì l’intero fasciame della pensilina della stazione di servizio di distribuzione di carburante»; Data pubblicazione 23/07/2025
« che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia, stabilendo il significato ‘mezzo pubblicitario’ utilizzata dal legislatore e specificando che, laddove questo sia applicato su un pannello o su una struttura di mero supporto strumentale, questi ultimi non possono essere considerati nel calcolo della base imponibile su cui applicare il tributo» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale pronuncia I.C.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 15/16 marzo 2019, formulando quattro motivi d’impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. depositata in data 13 marzo 2025.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 23 aprile 2019, depositando il 12 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui il Giudice regionale ha ritenuto l’ammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente, nonostante costituisse una mera riedizione delle medesime doglianze proposte in prime cure senza nessuna specifica confutazione delle ragioni espresse dal primo Giudice.
1.1. La censura non può essere accolta e va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c.
Numero di raccolta generale 20839/2025
Va, infatti, ribadito (v., anche da ultimo, Cass., Sez. T., 10 gennaio 2024, n. 1030) che nel processo tributario vige il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 d.lgs n. 546/1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis , Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873, Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). Data pubblicazione 23/07/2025
Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017,
n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; cui adde Cass., Sez. T., 10 gennaio 2024, n. 1030). Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).
Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
Con il secondo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, contestando la sussistenza di una motivazione del tutto apparente, enunciante cioè una considerazione del tutto astratta, non adeguata al caso concreto, omettendo completamente di spiegare quali siano le ragioni per cui si dovrebbe assoggettare ad imposizione solo il messaggio pubblicitario (la denominazione ed i logo), laddove il legislatore ha stabilito che oggetto della tassazione è il mezzo
inteso come minima figura piana nell’ambito della quale il messaggio è circoscritto. Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
2.1. Il motivo è infondato.
Come sopra esposto, nella sentenza impugnata si è dato conto di condividere la tesi della contribuente secondo cui l’imposizione deve colpire sola la parte in cui è apposto il messaggio pubblicitario (denominazione e logo) e non anche l’intera superficie del fascione della pensilina del distributore. E si è altresì richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui – a dire del Giudice regionale -quando il messaggio pubblicitario è apposto su di un pannello o supporto strumentale, detti elementi di sostegno non vanno calcolati ai fini dell’imposta di pubblicità.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture:
Risulta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19
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giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11238). Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Va aggiunto sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
Ciò posto, nella specie emerge, con sufficiente chiarezza, che le ragioni della decisione si sono basate sulla considerazione secondo la quale per minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario va inteso, riduttivamente, solo il segmento del fascione che contiene la scritta, vale a dire il cuore del messaggio pubblicitario, restandone fuori la restante parte della cornice che non assolve tale funzione, ma solo quella di mero supporto.
In tali termini, la motivazione della Commissione per quanto lapidaria, manifesta la sua ratio e, diversamente dai casi considerati dalle pronunce richiamate dalla ricorrente (in cui la
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Corte aveva ravvisato la sussistenza di una motivazione astratta, senza riferimento agli elementi addotti dalle parti), va considerata compatibile con il minimo costituzionale esigibile. Data pubblicazione 23/07/2025
Con la terza ragione di contestazione I.C.A. ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7, comma 1, e 5 d.lgs. n. 507/1993, rimproverando al Giudice regionale di aver dato rilevanza al messaggio pubblicitario e non al mezzo, che costituisce invece la grandezza in relazione alla quale determinare l’imposta sulla pubblicità, dimenticando che la Corte di legittimità, in analoga fattispecie, si era espressa osservando che l’imposta va calcolata in ragione della superficie «<> (Cass., civ. Sez. V. 20.7.2012, n. 12684)» (v. pagine nn. 9 e 10 del ricorso).
3.1. La doglianza è fondata.
Diversamente da quanto opinato dal Giudice regionale, infatti, la Corte di cassazione non ha mai affermato che laddove il messaggio pubblicitario sia apposto su di una struttura di supporto quest’ultimo non debba mai essere considerata ai fini del calcolo dell’imposizione.
In realtà, proprio il riferimento all’orientamento di legittimità imponeva alla Commissione di accertare il rapporto tra il messaggio pubblicitario e la struttura su cui poggia, considerando ed applicando i seguenti principi:
l’imposta va pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si
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compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie (cfr. Cass., Sez. VI-T., 3 marzo 2020 nn. 5930 e 5931, rese tra le stesse parti, che richiamano Cass., Sez. T., 21 gennaio 2008, n. 1161); Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
la misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario;
anche le fasce o cassonetti di copertura e completamento degli impianti di distribuzione possono, pertanto, costituire la base per il computo dell’imposta, qualora dette superfici ulteriori rispetto alla parte coperta dal marchio abbiano per dimensioni, forme, colori o altre caratteristiche, una rilevante consistenza pubblicitaria oppure se, per mancanza di separazione grafica, abbiano la valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario (Cass., Sez. T., 31 marzo 2017, n. 8427; Cass., Sez. T., 6 agosto 2004, n. 15201; Cass., Sez. V/T, 15 maggio 2002, n. 7031; nello steso senso Cass. 30 ottobre 2009, n. 23024; Cass. 20 luglio 2012 n. 12684; Cass. 30 dicembre 2002, n. 21393);
-in tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l’art. 7, comma 1. d.lgs. citato stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie (Cass., Sez. T., 28 gennaio 2008, n. 1161 cit.; Cass., Sez. T., 28 giugno 2012, n. 10835; Cass., Sez. T., 22 dicembre 2016, n. 26727; Cass., Sez. T., 15 marzo 2017, n. 6713); Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
rileva, in definitiva, accertare se vi sia (anche sul piano cromatico) continuità o discontinuità evocativa del segno tra la porzione in cui riposa il messaggio pubblicitario rappresentato dalla scritta e/o marchio e la restante parte della pensilina dell’impianto di distribuzione (cfr. Cass., Sez. T., 31 marzo 2017, n. 8427.
3.2. Ebbene, questi sono i principi affermati dalla Corte sul tema in rassegna, su cui la Commissione non si è soffermata nella sua lapidaria valutazione.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che la verifica dell’individuazione minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario è valutazione fattuale riservata al giudice del merito (cfr. Cass., Sez. T., 28 gennaio 2008, n. 1161 cit.; Cass., Sez. T., 28 giugno 2012, n. 10835; Cass., Sez. T., 22 dicembre 2016, n. 26727; Cass., Sez. T., 15 marzo 2017, n. 6713; Cass., Sez. T., 3 marzo 2020, n. 5930 e 5931).
Numero sezionale 2188/2025
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Per tale via, si impone la cassazione della sentenza impugnata per un nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti. Data pubblicazione 23/07/2025
Nella valutazione che precede resta assorbito l’esame del quarto motivo concernente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla individuazione della minima figura piano geometrica all’interno della quale è racchiuso il messaggio.
Deve solo aggiungersi che non può essere utile alle aspettative della contribuente il richiamo, contenuto nella memoria ex art. 380bis .1. c.p.c., all’art. 1, comma 816, della legge n. 1690/2019 che ha previsto, a decorrere dal 2021, la totale sostituzione del tributo con il “canone unico” o “canone unico patrimoniale”, nonché all’art. 1, comma 825, della citata legge, a seguito della novella introdotta dall’art. 1, comma 757, della legge n. 207/2024 secondo cui « per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi ».
Ebbene, detto precetto normativo, non solo è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in rassegna, ma esprime un criterio che risulta in linea con il principio interpretativo offerto da questa Corte.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025. Numero di raccolta generale 20839/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME